Attualità del reato
di renitenza alla leva per situazioni pregresse
Cass. pen. 8 gennaio 2016 (ud. 26 novembre 2015), n. 517
La sospensione della chiamata obbligatoria
alla leva militare, così come introdotta dall’art. 7, c. 1, l 231/2000, non ha
abolito tale servizio di leva, ma ne ha limitato l’operatività a specifiche
situazioni e a ipotesi eccezionali, rilevanti sia in tempo di guerra che in
tempo di pace [né – osserva il S.C. – avrebbe potuto essere altrimenti, “atteso
che una simile interpretazione … si porrebbe in contrasto con la previsione
dell’art. 52, comma 2, Cost., che risulterebbe indubbiamente violata in caso di
definitiva e totale soppressione dell’obbligatorietà della leva militare.”]
Posto che la nuova disciplina sul reclutamento militare, non avendo
integralmente soppresso l’istituto del servizio di leva obbligatorio, non ha
comportato una abolitio criminis
totale della relativa fattispecie, ma soltanto una riduzione della possibile
sfera di operatività dell’illecito penale, sussiste l’ipotesi di cui all’art. 2, c. 4,
cod. pen. per i fatti di renitenza alla leva commessi anteriormente
all’intervenuta modifica legislativa, sempre che non sia stata pronunciata
sentenza di condanna irrevocabile, che comporta al soggetto renitente l’inapplicabilità
delle nuove e più favorevoli norme.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il
02/12/2014 la Corte
di appello di Bologna rigettava la richiesta di revoca della sentenza emessa
dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 13/11/2003,
divenuta irrevocabile il 16/11/2014, con la quale S.E. era stato condannato
alla pena di anni uno di reclusione per la commissione del reato di renitenza
alla leva militare obbligatoria. Tale richiesta era stata presentata in
conseguenza della sospensione della leva militare obbligatoria che era stata
disposta dall’art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 231, che
imponeva l’applicazione alla fattispecie in esame dell’art. 2, comma 4, cod.
pen. in materia di successione di leggi penali in senso favorevole al reo.
Nel caso di specie, il
provvedimento di rigetto veniva adottato sul presupposto che, al contrario di
quanto dedotto dall’E., le modifiche normative in tema di leva militare
obbligatoria non avevano comportato la totale abolizione del servizio militare
di leva obbligatorio, ma solo limitato la sua operatività a situazioni
specifiche e a casi eccezionali, di cui occorreva tenere conto nella
valutazione delle condotte delittuose in corso di valutazione giurisdizionale.
2. Avverso tale ordinanza, il
condannato ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta
insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della richiesta proposta in
sede di esecuzione, in relazione al reato di renitenza alla leva militare
obbligatoria contestato all’E., che erano stati valutati dalla Corte di appello
di Bologna, con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente
illogico.
Si deduceva, in particolare, che
le norme relative al servizio militare di leva obbligatorio, contenute nel
d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 e nella legge 24 dicembre 1986, n. 958, erano
state abrogate dalla legge 231 del 2000, con conseguente applicazione del
principio di successione di leggi penali in senso favorevole al reato previsto
dall’art. 2, comma 4, cod. pen. Né valeva in senso contrario, l’argomento
secondo cui l’istituto in esame era stato soppresso in maniera graduale, atteso
che, essendo stata abrogata la leva militare obbligatoria, non poteva ritenersi
operante la fattispecie di reato tesa a sanzionare la condotta elusiva di tale
comportamento, non più imposto dalla legge.
Per queste ragioni processuali,
l’ordinanza impugnata doveva essere annullata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Deve, in proposito, rilevarsi
che, nel caso di specie, deve farsi applicazione dell’orientamento consolidato
di questa Corte, secondo cui la sospensione della chiamata obbligatoria alla
leva militare, così come introdotta dall’art. 7, comma 1, della legge 231 del
2000, non ha abolito tale servizio di leva, ma ne ha limitato l’operatività a
specifiche situazioni e a ipotesi eccezionali, rilevanti sia in tempo di guerra
che in tempo di pace (cfr. Sez. 1, n. 43709 del 06/11/2007, Almavera, Rv.
238685).
Né potrebbe essere diversamente,
atteso che una simile interpretazione, oltre a formare oggetto di una posizione
ermeneutica da tempo consolidata, si porrebbe in contrasto con la previsione
dell’art. 52, comma 2, Cost., che risulterebbe indubbiamente violata in caso di
definitiva e totale soppressione dell’obbligatorietà della leva militare. Ne
consegue che la nuova disciplina sul reclutamento militare, non avendo
integralmente soppresso l’istituto del servizio di leva obbligatorio, non ha
comportato una abolitio criminis
totale della relativa fattispecie, ma soltanto una riduzione della possibile
sfera di operatività dell’illecito penale (cfr. Sez. 1, n. 24270 del
18/05/2006, Lampedone, Rv. 234839).
Ne discende che sussiste
l’ipotesi di cui all’art. 2, comma 4, cod. pen. per i fatti di renitenza alla
leva commessi anteriormente all’intervenuta modifica legislativa, sempre che
non sia stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile, che comporta al
soggetto renitente l’inapplicabilità delle nuove e più favorevoli norme. Tale
condizione ostativa sussiste certamente nel caso in esame, atteso che la
richiesta formulata nell’interesse dell’E. riguarda la revoca della sentenza
emessa dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il
13/11/2003, divenuta irrevocabile il 16/11/2004. Sul punto, si ritiene utile richiamare
conclusivamente il principio di diritto affermato da questa Corte, che occorre
ribadire, secondo cui: «La sospensione della chiamata obbligatoria alla leva,
introdotta con L. n. 331 del 2000 e successive integrazioni, non ha abolito il
servizio di leva militare obbligatoria, ma ne ha limitato l’operatività a
specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace,
sicché il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è
stato abrogato, ma è stato modificato il contenuto del precetto penale.
Sussiste, pertanto, l’ipotesi di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen., con
la conseguenza, che per i fatti anteriormente commessi, sempre che non sia
stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile, deve farsi applicazione
delle nuove più favorevoli disposizioni, per le quali la condotta di rifiuto
del servizio militare per motivi di coscienza non è più reato» (cfr. Sez. 1, n.
10424 del 24/02/2010, Negro, Rv. 246396).
2. Per queste ragioni, il ricorso
proposto nell’interesse di S.E. deve essere rigettato, con la sua condanna al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera
di consiglio del 26 novembre 2015.
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