Giurisdizione sui
ricorsi contro i ‘tagli’ dei vitalizi ‘regionali’
Tar Veneto 4 dicembre 2015, n. 1289
E’ inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso – degli ex
consigliere regionali – contro la delibera – del Consiglio regionale – che
riduce l’importo lordo mensile del vitalizio (degli ex consiglieri e degli ex
consiglieri titolari di altri assegni che vantano un reddito annuo ai fini
IRPEF superiore ad euro 29.500,00) [ad avviso del Collegio – che ricorda il
contrasto giurisprudenziale in materia – la giurisdizione è (non del giudice
ordinario, bensì) della Corte dei Conti]
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, tutti ex consiglieri della Regione Veneto o anche
ex consiglieri della Regione ed ex parlamentari della Repubblica Italiana e/o
ex deputati europei, e titolari, da diverso tempo, di un assegno vitalizio
mensile, espongono che, con deliberazione n. 6 del 27.1.2015, la Regione Veneto, in
attuazione della legge regionale n. 43 del 23.12.2014, ha disposto la riduzione
-a partire dalla mensilità di gennaio 2015 – dell’importo lordo mensile del
vitalizio degli ex consiglieri e degli ex consiglieri titolari di altri assegni
che vantano un reddito annuo ai fini IRPEF superiore ad euro 29.500,00.
I ricorrenti precisano che la detta deliberazione, che ha
approvato e fatto pedissequamente propri i criteri di riduzione stabiliti dalla
legge regionale n. 43/2014, ha una diretta e significativa incidenza negativa
nei loro confronti, in quanto rientrando tutti nella fascia reddituale
indicata, hanno subito e continueranno a subire una significativa decurtazione
del trattamento economico loro riconosciuto e spettante.
Richiamati gli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 43 del
2014, della quale la deliberazione impugnata costituisce atto di applicazione,
i ricorrenti denunciano i seguenti vizi: “-I- 1. Illegittimità derivata per
illegittimità costituzionale e comunitaria degli artt. 1, 2 e 3 della legge
regionale n. 43 del 23.12.2014 per violazione degli artt. 3 e 97 della
Costituzione; 2. Illegittimità della delibera regionale n. 6 del 27.1.2015 per
mancanza di motivazione (art. 3 L. 241/1990), violazione di legge (artt. 3, 97
Cost.) e eccesso di potere; -II- 1. Illegittimità derivata per illegittimità
costituzionale e comunitaria degli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale n. 43
del 23.12.2014 per violazione degli artt. 2, 3, 97 e 117 primo comma della
Costituzione; irragionevolezza e arbitrarietà; violazione del principio di
certezza dei rapporti e di stabilità del quadro normativo; violazione del
principio del legittimo affidamento;2. Illegittimità della delibera regionale
n. 6 del 27.1.2015 per violazione di legge (artt. 2, 3, 97 e 117 Costituzione
nonché art. 6 Carte dei diritti dell’uomo e relativo protocollo); violazione
del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con L. 7.12.2012 n. 231, del D.L. n.
138/2011; eccesso di potere; omessa motivazione; -III- 1. Illegittimità
derivata per illegittimità costituzionale e comunitaria degli artt. 1, 2 e 3
della legge regionale n. 43 del 23.12.2014 per violazione dell’art. 117 della
Costituzione e per violazione dell’art. 38 della Costituzione e per violazione
del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito con L. 7.12.2012, n. 213. 2.
Illegittimità della delibera regionale n. 6 del 27.1.2015 per violazione di
norme di legge (art. 117 e 38 della Costituzione, nonché del D.L. 10.10.2012,
n.174, convertito con L. 7.12.2012, n. 213;eccesso di potere e mancanza di
motivazione; -IV- 1. Illegittimità derivata per illegittimità costituzionale
degli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale n. 43 del 23.12.2014 per contrasto
con gli artt. 53, 3 e 97 della Costituzione; 2.Illegittimità della delibera
regionale n. 6 del 27.1.2015 per violazione di norme di legge (artt. 53, 3 e 97
della Costituzione);eccesso di potere e mancanza di motivazione.”.
I ricorrenti concludono chiedendo, previa disapplicazione o
rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità
costituzionale e comunitaria degli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale n. 43
del 23.12.2014 con sospensione del presente giudizio, l’annullamento della
deliberazione n. 6 del 2015, con condanna alla restituzione delle somme
indebitamente trattenute.
Resiste in giudizio la Regione Veneto, la
quale eccepisce, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo; nel merito chiede il rigetto del ricorso per infondatezza.
Interviene ad opponendum J.S., il quale eccepisce
preliminarmente, il difetto di giurisdizione dell’intestato Tribunale e nel
merito chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Dopo lo scambio tra le parti di ulteriori memorie difensive e
di replica, il ricorso è passato in decisione alla Pubblica Udienza del 7
ottobre 2015.
E’ necessario scrutinare preliminarmente l’eccezione di
inammissibilità del ricorso formulata dall’Amministrazione regionale e
dall’intervenuto.
L’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo è fondata.
La vicenda per cui è causa attiene all’impugnazione della
deliberazione n. 6/2015 con la quale la Regione Veneto ha
assunto disposizioni per l’attuazione della legge regionale n. 43/2014. In
particolare, l’art. 1 della citata legge regionale - rubricato “Intervento
temporaneo sull’assegno vitalizio” – prevede che “1. A decorrere dal
mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31
dicembre 2017 e comunque una tantum, gli importi lordi mensili degli assegni
vitalizi sono temporaneamente ridotti secondo le modalità previste al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con
criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito
complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00, secondo quanto
stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge”; il successivo
art. 2 –rubricato “Ambito di applicazione della riduzione” - dispone che
“1.A far data dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, la riduzione
prevista dall'articolo 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti
di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio ed ai soggetti che,
nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito
l'assegno vitalizio.
2. L'articolo 1 si applica anche alla erogazione in favore
dei titolari dell'assegno di reversibilità.”.
Con l’impugnata deliberazione n. 6, la Regione, senza esercitare
alcuna attività di tipo discrezionale, si è limitata ad indicare le modalità di
verifica di sussistenza di redditi superiori ad euro 29.5000,00, quelle
relative alla individuazione di redditi ed aliquote rilevanti ai sensi della
legge medesima e le modalità di acquisizione degli elenchi dei percettori di
assegni vitalizi.
Ebbene, è pacifico in giurisprudenza che la giurisdizione su
controversie quali quella oggetto del presente giudizio esuli dalla
giurisdizione del giudice amministrativo, non rientrando in alcuna delle
ipotesi di giurisdizione generale di legittimità ovvero esclusiva di questo
giudice, sussistendo, invece, dubbi in ordine alla individuazione del giudice
competente, se cioè il giudice munito di giurisdizione sia il giudice ordinario
ovvero quello contabile.
Secondo un orientamento maggioritario (TAR Piemonte, sez.
II, 16 aprile 2015, n. 612; TRGA Trento, 18 dicembre 2014, n. 477; Corte Conti,
sez. riun. 30 novembre 2005, n. 5; Corte Conti Abruzzo, 29 settembre 2014, n.
93; Corte Conti Valle d’Aosta, 22 maggio 2014, n. 10; Corte Conti Abruzzo, 12
ottobre 2012, n. 372) la giurisdizione spetta alla Corte dei Conti, in
quanto la materia del contendere riveste “carattere previdenziale” e, secondo
l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, che fornisce una nozione
lata di “previdenza”, qualsiasi forma di accantonamento di una parte di
retribuzione ai fini di sostentamento successivo realizza, seppure per il
tramite della retribuzione correlata a prestazioni lavorative, la funzione
previdenziale di cui all’art. 38 Cost., in cui rientra non solo la classica
contribuzione previdenziale obbligatoria, ma qualsiasi forma di accantonamento
preventivo, per le esigenze di vita postume alla cessazione del rapporto di
“lavoro”, sia esso dipendente, professionale o onorario. Ne consegue
l’applicabilità del principio secondo cui la Corte dei Conti è titolare di giurisdizione sulla
generalità del contenzioso concernente le c.d. pensioni pubbliche, intendendo
per tali i trattamenti di natura previdenziale erogati direttamente dallo Stato
o dalle Regioni, in via immediata o tramite enti legati ad essi da una
relazione di stretta strumentalità.
Più nello specifico, è stato osservato che il contenzioso
previdenziale è suddiviso tra la
Corte dei Conti ed il giudice ordinario ratione materiae,
nel senso che alla prima sono rimessi i trattamenti pensionistici a totale o
parziale carico dello Stato, o di enti di analogo livello, ovvero di enti in
relazione di strumentalità con essi, mentre al secondo la generalità dei
trattamenti previdenziali a carico di qualunque altro ente pubblico o privato:
“La giurisdizione pensionistica della Corte dei conti, sorta nello -e con lo-
sviluppo stesso del sistema pensionistico c.d. pubblico, è affermata in via
generale dall'art. 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 con testuale riferimento
alla materia pensionistica "a carico totale o parziale dello Stato"
(ratione materiae) e non al soggetto attivo o passivo del rapporto
dedotto (ratione subiecti) (……).Successive disposizioni di legge hanno
poi allargato i confini di essa, aggiungendo una serie di casi particolari, che
ne hanno definito i confini rispetto alla concorrente giurisdizione
previdenziale del giudice ordinario. Ne è derivata una ripartizione di
giurisdizione basata sulla circostanza della diretta afferenza del trattamento
previdenziale sia pure parzialmente allo Stato o, in quanto ad esso assimilate,
alle regioni ovvero ad un altro ente pubblico o privato.
Le Regioni (……..) rappresentano enti territoriali dotati, alla
pari dello Stato, di potestà di legislazione formale, espressione diretta della
sovranità statuale, da cui derivano altresì conseguentemente le guarentigie dei
relativi corpi legislativi, anche nell'attività di autorganizzazione, e le
prerogative degli altri suoi organi, nonché la spiccata autonomia di cui godono
nell'esercizio della stessa funzione amministrativa. Da qui la palese
assimilazione allo Stato, nei limiti stabiliti dalla legislazione
costituzionale, e la possibilità per le Regioni (…..) di prevedere trattamenti
previdenziali a carattere "pubblico" gravanti sul proprio bilancio
(……).
Nel settore del contenzioso pensionistico, così come in altri
della vita sociale ed amministrativa, è quindi intervenuta un'azione a livello
normativo e giurisprudenziale tesa a ricondurre le varie ipotesi ai due
fondamentali ambiti di giurisdizione (contabile ed ordinaria), in
un'apprezzabile logica di aggregazione per materia, che tenga conto della
qualificazione acquisita, in una quasi centenaria opera, dalla Corte dei conti,
ormai divenuta -con la
Costituzione repubblicana - una giurisdizione, non speciale,
ma generale e specializzata nelle materie ad essa rimesse dalla Costituzione,
direttamente o tramite la mediazione della legge.” (Corte Conti cit. sez.
riun. n. 5/2005).
Secondo altro, più recente, orientamento la giurisdizione
spetterebbe, invece, al giudice ordinario, atteso che nessuna norma vigente
attribuisce testualmente natura pensionistica all’assegno vitalizio, né in
materia previdenziale vige un principio di “assimilazione” del trattamento in
questione a quello pensionistico solo per la presenza di talune affinità
funzionali o strutturali tra i trattamenti riconosciuti da lex specialis
a funzionari onorari e pensioni erogate da lex generalis a pubblici
dipendenti. Pertanto, “La assenza di norma attributiva di natura pensionistica,
la diversa natura dei percettori (funzionari onorari o pubblici dipendenti) e
la diversità di natura, finalità (indennità di carica, non retributiva, goduta
in relazione all’esercizio di un mandato pubblico) e di regime che distingue
gli assegni vitalizi dalle pensioni ordinarie (si pensi solo al basilare
distinguo afferente le condizioni estremamente più favorevoli per la
maturazione e la misura del beneficio del vitalizio rispetto alla pensione) non
consente, dunque, già per tale assorbente argomento testuale e sistematico, di
radicare la giurisdizione in capo a questa Corte” (Corte Conti Lombardia, 24
giugno 2015, n. 117).
Ebbene, per quanto la questione presenti aspetti indubbiamente
problematici e di non facile ed immediata soluzione, il Collegio ritiene, per
il caso di cui si discute, di aderire alla tesi che predica la giurisdizione
del giudice contabile.
Invero, la controversia oggetto del presente giudizio
presuppone esclusivamente la lesione di diritti di natura previdenziale, tali
essendo trattati dal legislatore.
Considerato che per la corretta qualificazione del rapporto, è
necessario verificare le effettive modalità di svolgimento del rapporto
medesimo e i termini in cui esso è stato configurato dal legislatore, non pare
possano sorgere fondati dubbi sul fatto che i vitalizi di cui si discute
presentino carattere previdenziale, per come essi risultano strutturati e
disciplinati dalla legge regionale, che prevede requisiti minimi di
contribuzione ed anagrafici per il conseguimento del diritto in questione.
Deve, inoltre, rilevarsi che è incontestato che l’assegno vitalizio di cui si
discute gravi sul bilancio regionale.
D’altra parte, è stato, in effetti, evidenziato, sia dalle S.U.
della Cassazione in numerose pronunce, sia dalla stessa Corte dei Conti, con
l’avvallo anche della Corte Costituzionale, che anche in tale settore si è
inteso applicare la logica dei cc.dd. “blocchi di materia“, secondo cui
l’attribuzione di una competenza comporta necessariamente la sua estensione
orizzontale e verticale all’intera casistica connessa, in modo da evitare
frammentazioni ed incertezze circa il giudice cui ricorrere, che sarebbero
lesive del principio costituzionale di piena ed effettiva tutela
giurisdizionale.
In conclusione, per le esposte ragioni, esclusa la
giurisdizione del giudice amministrativo, il Collegio ritiene che questa spetti
alla Corte dei Conti.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per
difetto di giurisdizione.
Peraltro, alla declaratoria del difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo e all’affermazione di quella del giudice contabile,
consegue la conservazione degli effettivi processuali e sostanziali della
domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice
territorialmente competente, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato
della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma II° del D. Lgs. 2 luglio 2010 n.
104, che regola la fattispecie sulla scorta dell’orientamento espresso da Corte
Cost. n. 77/2007 e Cass. Sez. Un. n. 4109/2007 e poi recepito dal previgente
art. 59 della legge n. 69/2009.
Stante la natura processuale della decisione e la, comunque,
complessità della questione, anche in considerazione del contrasto
giurisprudenziale in ordine alla individuazione del giudice munito di
giurisdizione, il Collegio ritiene che sussistano quelle gravi ragioni che
consentono di integralmente compensare le spese di causa tra tutte le parti
costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione
Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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