giovedì 24 dicembre 2015





Diritto di accesso agli esami radiologici


Tar Sicilia, Palermo, 21 dicembre 2015, n. 3321

Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, gli esami radiologici rientrano nella nozione di documenti amministrativi, ex art. 22, c. 1, lett. d), l. 241/1990

Non osta al rilascio di copia degli esami radiologici,  la circostanza che la stessa sia già stata consegnata ad un congiunto dell’interessato,  atteso che, in base all’art. 4, c. 3, del D.M. (Ministero Sanità) 14 febbraio 1997, la documentazione deve poter essere disponibile e richiesta per successive esigenze mediche, per lunghi periodi, diversificati a seconda della tipologia di documentazione


FATTO e DIRITTO
A. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza, presentata dalla predetta, tendente ad ottenere il rilascio di copia delle lastre relative alle mammografie eseguite nelle date 04.06.2012 e 21.10.2014 presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Presidio Ospedaliero Civico di Partinico, nell’ambito di un programma di prevenzione promosso dalla stessa Azienda.
Poiché non è stato fornito riscontro alla predetta richiesta, l’odierna istante ha proposto ricorso per l’accesso, chiedendo l’esibizione degli esami diagnostici eseguiti, evidenziando come tale richiesta sia motivata dalla necessità di valutare l’evoluzione di una -OMISSIS- riscontratale; con vittoria di spese.
B. – Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (d’ora in poi solo “A.S.P.”) chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto la documentazione relativa all’esame di ottobre 2014 è stata consegnata al fratello della ricorrente in data 12.12.2014; mentre la prima mammografia, catalogata in apposito archivio, è in corso di ricerca.
C. – Alla camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 il Presidente del Collegio ha indicato al difensore di parte ricorrente la tardività delle note di udienza depositate il 27 novembre 2015, il cui contenuto è stato sinteticamente esposto dal predetto con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel decreto del Ministero della Sanità 14.02.1997; quindi, il ricorso è stato posto in decisione.
D. – Il ricorso è fondato.
D.1. – Devono ritenersi senz’altro suscettibili di accesso anche gli esami radiologici ai quali il soggetto richiedente è stato sottoposto, tutte le volte in cui la visione e la estrazione di copia (nelle forme idonee) si renda necessaria per tutelare interessi meritevoli di tutela, quali, ad esempio, l’esigenza di intraprendere una iniziativa giudiziaria, o l’interesse a controllare l’evoluzione di una patologia.
D’altronde si tratta di documenti pienamente riconducibili alla nozione di “documenti amministrativi”, di cui all’art. 22, co. 1, lett. d), l. n. 241/1990, atteso che la norma ricomprende in tale ampia nozione “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
Nel caso in esame, sussiste il diritto della ricorrente di accedere agli esami radiologici eseguiti nelle date su indicate, in ragione del preminente interesse di rilievo costituzionale - e, pertanto, meritevole di ampia tutela - ad ottenere copia della documentazione sanitaria relativa alla stessa richiedente (non venendo in rilievo, quindi, neppure ragioni di tutela della privacy), al fine di controllare l’evoluzione di una -OMISSIS- riscontrata alla predetta.
Non osta al rilascio della documentazione richiesta la circostanza che, di fatto – e non è contestato dal difensore della ricorrente –, la documentazione relativa al secondo esame (21.10.2014) sia già stata rilasciata in copia al fratello della ricorrente, atteso che, in base all’art. 4, co. 3, del D.M. 14.02.1997 (Ministero Sanità), la documentazione deve poter essere disponibile e richiesta per successive esigenze mediche, per lunghi periodi, diversificati a seconda della tipologia di documentazione (periodo non inferiore a dieci anni per i documenti radiologici e di medicina nucleare; a tempo indeterminato, per i resoconti radiologici e di medicina nucleare: v. art. 3, cui rinvia l’art. 4 del citato D.M., avente ad oggetto Determinazione delle modalità affinché i documenti radiologici e di medicina nucleare e i resoconti esistenti siano resi tempestivamente disponibili per successive esigenze mediche, ai sensi dell’art. 111, comma 10, del D. L.gs. 17 marzo 1995, n. 230).
Il ricorso deve, pertanto, trovare accoglimento: ne consegue che la documentazione sanitaria richiesta dovrà essere fornita alla ricorrente entro trenta (30) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo di esibire e rilasciare copia degli accertamenti sanitari eseguiti dalla ricorrente e formalmente richiesti, nei termini indicati in motivazione.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore della ricorrente quantificandole in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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