Diritto di accesso agli esami radiologici
Tar Sicilia, Palermo, 21 dicembre
2015, n. 3321
Ai fini dell’esercizio del diritto di
accesso, gli esami radiologici rientrano nella nozione di documenti
amministrativi, ex art. 22, c. 1, lett. d), l. 241/1990
Non osta al rilascio di copia degli esami
radiologici, la circostanza che la
stessa sia già stata consegnata ad un congiunto dell’interessato, atteso che, in base all’art. 4, c. 3, del
D.M. (Ministero Sanità) 14 febbraio 1997, la documentazione deve poter essere
disponibile e richiesta per successive esigenze mediche, per lunghi periodi,
diversificati a seconda della tipologia di documentazione
FATTO e DIRITTO
A. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato la sig.ra
-OMISSIS- ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza, presentata dalla
predetta, tendente ad ottenere il rilascio di copia delle lastre relative alle
mammografie eseguite nelle date 04.06.2012 e 21.10.2014 presso l’Azienda
Sanitaria Provinciale di Palermo, Presidio Ospedaliero Civico di Partinico,
nell’ambito di un programma di prevenzione promosso dalla stessa Azienda.
Poiché non è stato fornito riscontro alla predetta richiesta,
l’odierna istante ha proposto ricorso per l’accesso, chiedendo l’esibizione
degli esami diagnostici eseguiti, evidenziando come tale richiesta sia motivata
dalla necessità di valutare l’evoluzione di una -OMISSIS- riscontratale; con
vittoria di spese.
B. – Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria
Provinciale di Palermo (d’ora in poi solo “A.S.P.”) chiedendo il rigetto del
ricorso, in quanto la documentazione relativa all’esame di ottobre 2014 è stata
consegnata al fratello della ricorrente in data 12.12.2014; mentre la prima
mammografia, catalogata in apposito archivio, è in corso di ricerca.
C. – Alla camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 il
Presidente del Collegio ha indicato al difensore di parte ricorrente la
tardività delle note di udienza depositate il 27 novembre 2015, il cui
contenuto è stato sinteticamente esposto dal predetto con particolare
riferimento alle disposizioni contenute nel decreto del Ministero della Sanità
14.02.1997; quindi, il ricorso è stato posto in decisione.
D. – Il ricorso è fondato.
D.1. – Devono ritenersi senz’altro suscettibili di accesso
anche gli esami radiologici ai quali il soggetto richiedente è stato
sottoposto, tutte le volte in cui la visione e la estrazione di copia (nelle
forme idonee) si renda necessaria per tutelare interessi meritevoli di tutela,
quali, ad esempio, l’esigenza di intraprendere una iniziativa giudiziaria, o
l’interesse a controllare l’evoluzione di una patologia.
D’altronde si tratta di documenti pienamente riconducibili alla
nozione di “documenti amministrativi”, di cui all’art. 22, co. 1, lett. d), l.
n. 241/1990, atteso che la norma ricomprende in tale ampia nozione “ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque
altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno
specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti
attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o
privatistica della loro disciplina sostanziale”.
Nel caso in esame, sussiste il diritto della ricorrente di
accedere agli esami radiologici eseguiti nelle date su indicate, in ragione del
preminente interesse di rilievo costituzionale - e, pertanto, meritevole di
ampia tutela - ad ottenere copia della documentazione sanitaria relativa alla
stessa richiedente (non venendo in rilievo, quindi, neppure ragioni di tutela
della privacy), al fine di controllare l’evoluzione di una -OMISSIS-
riscontrata alla predetta.
Non osta al rilascio della documentazione richiesta la
circostanza che, di fatto – e non è contestato dal difensore della ricorrente
–, la documentazione relativa al secondo esame (21.10.2014) sia già stata
rilasciata in copia al fratello della ricorrente, atteso che, in base all’art.
4, co. 3, del D.M. 14.02.1997 (Ministero Sanità), la documentazione deve poter
essere disponibile e richiesta per successive esigenze mediche, per lunghi
periodi, diversificati a seconda della tipologia di documentazione (periodo non
inferiore a dieci anni per i documenti radiologici e di medicina nucleare; a
tempo indeterminato, per i resoconti radiologici e di medicina nucleare: v.
art. 3, cui rinvia l’art. 4 del citato D.M., avente ad oggetto Determinazione
delle modalità affinché i documenti radiologici e di medicina nucleare e i
resoconti esistenti siano resi tempestivamente disponibili per successive
esigenze mediche, ai sensi dell’art. 111, comma 10, del D. L.gs. 17 marzo 1995,
n. 230).
Il ricorso deve, pertanto, trovare accoglimento: ne consegue
che la documentazione sanitaria richiesta dovrà essere fornita alla ricorrente
entro trenta (30) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla
notificazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l’effetto, ordina all’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
di esibire e rilasciare copia degli accertamenti sanitari eseguiti dalla
ricorrente e formalmente richiesti, nei termini indicati in motivazione.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo al
pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore della ricorrente
quantificandole in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri accessori come per
legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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