Cons. di Stato, III, 25 novembre 2015, n. 5359
Prima della scadenza del termine per il
recepimento, pur essendo inconfigurabile
qualsiasi efficacia diretta nell’ordinamento interno e, in particolare, nei
c.d. rapporti verticali delle
direttive europee (che, quindi, non possono essere qualificate, in tale
situazione, come self-executing), per
quanto dettagliate e complete, le stesse – nondimeno – conservano un’efficacia giuridica, ancorché
limitata, che vincola sia i legislatori sia i giudici nazionali ad assicurare,
nell’esercizio delle rispettive funzioni, il conseguimento del risultato voluto
dalla direttiva.
In pendenza del termine per il recepimento,
il rispetto del principio di leale collaborazione sancito all’art.4, par.3, del
Trattato UE impedisce, per un verso, al legislatore nazionale l’approvazione di
qualsiasi disposizione che ostacoli il raggiungimento dell’obiettivo al quale
risulta preordinata la direttiva e impone, per un altro, ai giudici nazionali
di preferire l’opzione ermeneutica del diritto interno maggiormente conforme
alle norme eurounitarie da recepire, di guisa che non venga pregiudicato il
conseguimento del risultato voluto dall’atto normativo europeo [aggiunge il
Collegio che “perché possa utilmente invocarsi il limitato effetto della c.d.
interpretazione giuridica conforme … risulta necessario che la direttiva che
viene invocata come vincolante criterio ermeneutico sia stata pubblicata sulla
G.U.U.E. prima dell’adozione dell’atto impugnato, posto che, in ogni caso, il
giudizio della legittimità di quest’ultimo dev’essere comunque formulato alla
stregua della normativa vigente al momento della sua assunzione”]
E’ escluso il riconoscimento di qualsivoglia
efficacia alle direttive non ancora recepite, che introducono nell’ordinamento
un istituto nuovo, che, come tale, esige una compiuta disciplina normativa
interna, necessariamente riservata in tutti i suoi aspetti al legislatore
nazionale
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