Pubblico impiego e art. 18 st. lav.
Cass., Sez. Lav., 26 novembre
2015, n. 24157
In nessun caso un collegio imperfetto può
ridursi ad operare attraverso uno solo dei propri membri, di fatto venendosi ad
equiparare ad un organo monocratico [aggiunge il S.C. di “condividere la giurisprudenza del
Consiglio di Stato (cfr. dec. n. 140 del 16.3.76), secondo cui un organo
collegiale deve necessariamente essere pluripersonale e non può mutarsi in
organo monocratico, in quanto la monocraticità disattende in radice le ragioni
di efficienza amministrativa che hanno suggerito la collegialità”]
Poiché l’art. 51 cpv. del d.lgs. n. 165/2001
prevede l’applicazione anche al pubblico impiego cd. contrattualizzato della
legge n. 300/1970 “e successive modificazioni ed integrazioni”, a prescindere
dal numero di dipendenti, è innegabile che il nuovo testo dell’art. 18 legge n.
300/1970, come novellato dall’art. 1 della l. 92/2012, trovi applicazione ratione
temporis al licenziamento del dirigente
di un Consorzio e ciò a prescindere dalle iniziative normative di
armonizzazione previste dalla legge cd. Fornero
OMISSIS
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il
14.10.14 la Corte
d’appello di Palermo rigettava il gravame del Consorzio Area Sviluppo
Industriale (A.S.I.) di A., in liquidazione, Gestione separata dell’IRSAP,
contro la sentenza 20.3.14 del Tribunale di A., che aveva dichiarato
l’illegittimità — per violazione dell’art. 55 d.lgs. n. 165/01 - del
licenziamento disciplinare intimato al dirigente ing. S.C. con determinazione
commissariale n. ….
Per la cassazione della sentenza
ricorre detto Consorzio affidandosi a quattro motivi, poi ulteriormente
illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.
L’intimato resiste con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con il primo motivo il ricorso
lamenta violazione dell’art. 55 co. 4° d.lgs. n. 155/01, per avere la sentenza
impugnata ritenuto che l’ufficio per i procedimenti disciplinari, istituito
conformemente alla regolamentazione interna dell’ente interessato, sia un collegio
perfetto — cosa che il ricorso contesta, ritenendolo collegio imperfetto — e
per aver ravvisato la nullità del provvedimento disciplinare per mancanza di
rispetto della collegialità nonostante che il cit. co . 4° ricolleghi la
decadenza dal potere disciplinare dell’ente alla sola violazione dei termini
del procedimento.
Con il secondo motivo il ricorso
denuncia violazione dell’art. 55 d.lgs. n. 155/01 nella parte in cui ha
ritenuto nullo il provvedimento disciplinare anche perché adottato dall’organo
di vertice del Consorzio anziché dall’ufficio procedimenti disciplinari.
Con il
terzo motivo il ricorso deduce violazione dell’art. 18 Stat., nel testo
novellato dall’art. 1 legge n. 92/12, e dell’art. 51 d.lgs. n. 165/01, per
avere la gravata pronuncia ritenuto inapplicabile all’impiego pubblico
contrattualizzato il nuovo testo dell’art. 18 Stat., che prevede, per meri vizi
formali del recesso, la sola tutela indennitaria anziché quella reintegratoria.
Con il quarto motivo, in
subordine, il ricorso chiede promuoversi questione di legittimità
costituzionale, per violazione degli artt. 3, 41 e 97, dell’art. 18 co. 7°
Stat., nel testo introdotto dall’art. I legge n. 92/12, ove interpretato come
inapplicabile all’impiego pubblico contrattua l i zzato.
2- Preliminarmente va respinta
l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per
asserita omessa impugnazione di una delle rationes
decidendi su cui si basa la gravata pronuncia, ossia l’avere il Commissario
straordinario del Consorzio adottato la delibera di licenziamento dell’ing. S.C.
che, invece, non era di sua competenza.
È pur vero che la sentenza ha
espressamente condiviso l’assunto del primo giudice, secondo il quale l’ufficio
per i procedimenti disciplinari sarebbe stato competente non soltanto ad
istruire in forma collegiale il procedimento de quo, ma anche ad irrogare la
sanzione.
Ma contro tale affermazione è
stato formulato uno specifico motivo — il secondo — di ricorso.
3- Il primo motivo è infondato,
sia pure correggendosi ex art. 384 ult. co . c.p.c. nei sensi che seguono la
motivazione sul punto adottata dalla Corte territoriale. In virtù dell’art. 55 bis co. 4 0 d.lgs. n.
165/01 ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua
l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1,
secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l’addebito al dipendente, lo
convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il
procedimento secondo quanto previsto nel comma 2.
Si tratta di norma imperativa.
Come tale è espressamente definita dal precedente art. 55 co. 1°.
Sia le parti che la gravata
pronuncia danno per pacifico che l’ufficio competente per i procedimenti
disciplinari del Consorzio ricorrente ha una composizione collegiale, di tre
membri.
La Corte territoriale dà atto —
neppure ciò è controverso - che tutto il procedimento disciplinare nei
confronti dell’odierno controricorrente è stato avviato, istruito e concluso
(con la relazione finale indirizzata al Commissario straordinario) da un solo
componente dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, vale a dire dalla
dott.ssa S.. Sostiene parte ricorrente
che — contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito — in ciò non deve
ravvisarsi alcuna violazione di legge, trattandosi di un collegio
imperfetto. Ora, anche a voler in
ipotesi concedere che tale collegio non sia perfetto e che, quindi, non
necessariamente debba operare con la contemporanea partecipazione di tutti i
suoi componenti, deve osservarsi che, ad ogni modo, in nessun caso un collegio
imperfetto può ridursi ad operare attraverso uno solo dei propri membri, di
fatto venendosi ad equiparare ad un organo monocratico, in violazione
dell’ordinamento interno del Consorzio ricorrente che prevede pur sempre un organo
collegiale per i procedimenti disciplinari.
In proposito si deve condividere la giurisprudenza del Consiglio di
Stato (cfr. dec. n. 140 del 16.3.76), secondo cui un organo collegiale deve
necessariamente essere pluripersonale e non può mutarsi in organo monocratico,
in quanto la monocraticità disattende in radice le ragioni di efficienza
amministrativa che hanno suggerito la collegialità. Ne discende l’avvenuta violazione, nel caso
di specie, della norma imperativa di legge costituita dal cit. art. 55 bis co.
4 0 d.lgs. n. 165/01, con conseguente nullità — anche per ciò solo — del
licenziamento disciplinare per cui è causa.
Né tale conclusione può essere
inficiata dal rilievo che l’art. 55 bis, co. 2°, ult. periodo, d.lgs. n. 165/01
stabilisce che “La violazione dei termini di cui al presente comma comporta,
per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa.”.
Invero, il fatto che la norma
preveda una determinata sanzione (decadenza dall’azione disciplinare) per
violazione dei termini stabiliti nel medesimo comma non implica che la
violazione del successivo co. 4° non debba essere sanzionata con la nullità,
noto essendo che la violazione di norme imperative è sempre colpita da nullità
“salvo che la legge disponga diversamente” (art. 1418 co. 10 c.c.).
In altre parole, ben può la legge
prevedere la decadenza dall’azione disciplinare per violazione dei termini di
cui all’art. 55 bis, co. 2° e, invece, la nullità per violazione del co. 4° dello stesso art. 55 bis (letto in
combinato disposto con l’art. 1418 co. 10 c.c.).
4- La conferma della nullità del
licenziamento disciplinare di cui si controverte assorbe la disamina
dell’ulteriore motivo di nullità (oggetto della censura svolta nel secondo
motivo di ricorso) ravvisato dalla gravata pronuncia (cioè l’essere stato
adottato il recesso da un organo — il Commissario straordinario del Consorzio -
a tal fine incompetente).
5- Il
terzo motivo è infondato, sebbene correggendosi ex art. 384 ult. co . c.p.c.
nei sensi che seguono la motivazione sul punto adottata dalla Corte
territoriale. È pur vero che
l’inequivocabile tenore dell’art. 51 cpv. d.lgs. n. 165/01 prevede
l’applicazione anche al pubblico impiego cd. contrattualizzato della legge n.
300/70 “e successive modificazioni ed integrazioni”, a prescindere dal numero
di dipendenti. Dunque, è innegabile che
il nuovo testo dell’art. 18 legge n. 300/70, come novellato dall’art. 1 legge
n. 92/12, trovi applicazione ratione temporis al licenziamento per cui è
processo e ciò a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione
previste dalla legge cd. Fornero di cui parla l’impugnata sentenza.
Ma proprio il nuovo testo
dell’art. 18 co. 10 Stat., come modificato dalla legge n. 92/12, ricollega
espressamente (oltre alle ulteriori ipotesi in esso previste) la sanzione della
reintegra (e non quella meramente indennitaria) anche ad altri casi di nullità
previsti dalla legge.
Ed è indubbio che fra le nullità
previste dalla legge vi sia anche quella per contrarietà a norme imperative
(v., ancora, art. 1418 co. l ° c.c.) e in tale novero rientra, come s’è detto,
il cit. art. 55 bis co. 4 0 d.lgs. n. 165/01.
La tutela meramente indennitaria
è invece prevista, sempre dal nuovo testo dell’art. 18 Stat., in ipotesi
differenti da quelle verificatasi nel caso in oggetto (ad esempio, in quella in
cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di
motivazione di cui all’art. 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, della procedura di cui all’art. 7 della legge n.
300/70 o della procedura di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
e successive modificazioni).
6- I rilievi che precedono sul
terzo motivo assorbono la questione di legittimità costituzionale ventilata nel
quarto motivo, atteso che si è affermata l’applicabilità del nuovo testo
dell’art. 18 Stat. (sebbene nella forma della tutela reintegratoria). 7- In conclusione, il ricorso è da
rigettarsi.
Le spese del giudizio di
legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e
condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità,
liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi professionali,
oltre accessori come per legge.
OMISSIS
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