martedì 1 dicembre 2015




‘Presenza’ nella sala della votazione e validità del voto


Cons. di Stato, V, 27 novembre 2015, n. 5379

Tra coloro che possono essere ammessi nella sala della votazione, vi sono anche  i presidenti delle altre sezioni elettorali presenti nella struttura, la cui eventuale consultazione, così come la consultazione anche telefonica con esperti dell'ufficio elettorale della Prefettura, non contrasta con alcuna norma, fermo restando che in ordine alle contestazioni sulla validità del voto, sollevate in sede di scrutinio, a rilevare sono le determinazioni assunte dal presidente del seggio, sentiti gli scrutatori


Nelle elezioni comunali, relative ai comuni con meno di 15.000 abitanti, è invalido il voto privo di crocesegno, recante la dicitura “si OK”, presentando una scrittura tale da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto

Nelle elezioni comunali, relative ai comuni con meno di 15.000 abitanti, è  valido il voto attribuito al candidato sindaco recante una sottolineatura sopra la dicitura "candidato alla carica di sindaco", posto che il tratto di penna presente sulla scheda risulta manifestamente superfluo ai fini dell'espressione del voto, ma non può ragionevolmente ritenersi un segno volontario di riconoscimento, così da condurre all'annullamento


OMISSIS
DIRITTO
2.- Occorre, preliminarmente, esaminare le eccezioni da ultimo presentate dal Comune di R. e dai controinteressati signori OMISSIS, circa l'improcedibilità dell'appello, per sopravvenuta carenza di interesse dell'appellante ad ottenere una sentenza favorevole, essendo nel frattempo intervenute le dimissioni dalla carica di consigliere comunale del signor M., candidato alla carica di sindaco nelle elezioni tenutesi il 25 maggio 2014 per il rinnovo del consiglio comunale.
2b.- L'eccezione non può essere condivisa, atteso che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi, nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse deve essere oggetto di accertamento particolarmente rigoroso, onde evitare che dia luogo ad un sostanziale diniego di giustizia e quindi alla violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 113.
Essa ricorre tutte le volte in cui si verifica una modificazione della situazione di fatto o di diritto, tale da comportare per il ricorrente l'inutilità dell'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso per non essere più configurabile, in capo ad esso, un interesse anche solo strumentale o morale alla decisione, ovvero ancora quando sia stato adottato un provvedimento idoneo a ridefinire l'assetto degli interessi in gioco che, pur senza avere alcun effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, rende tuttavia certa e definitiva l'inutilità della sentenza (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1501; sez. V, 9 marzo 2015, n. 1167).
Nel caso di specie, non sussistono le condizioni che renderebbero l'eventuale decisione del ricorso in trattazione inutiliter data, atteso che una eventuale decisione favorevole alle tesi della parte appellante, avrebbe conseguenze rilevanti, sia sulla composizione del consiglio comunale, quanto al numero e alla distribuzione dei seggi, sia in ordine alle conseguenze delle dimissioni del signor M. che, se eletto alla carica di sindaco, determinerebbero oltre alla cessazione dalla carica dello stesso, anche la cessazione dell'intero consiglio comunale, con la conseguente necessità di indire nuove elezioni per un nuovo sindaco e un nuovo consiglio comunale.
3.- Con il primo motivo di censura l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado, laddove il T.A.R. ha ritenuto irricevibili i motivi aggiunti al ricorso originario, proposti a seguito delle risultanze della verificazione istruttoria del 19 novembre 2014.
3b.- Al riguardo non vi è motivo per discostarsi da quanto evidenziato dal primo giudice.
L'ulteriore scheda rinvenuta in sede istruttoria recante la sottoscrizione dell'elettrice "G.V.", non era stata oggetto, infatti, del ricorso originario, con conseguente intempestività delle relative censure che non possono essere considerate "naturali esplicitazioni o integrazioni" di quelle originarie.
Il principio d’inammissibilità della proposizione di motivi aggiunti nel giudizio elettorale va contemperato, invero, con il principio del diritto alla tutela giurisdizionale richiamato dall'appellante e delineato dall'art. 24 della Costituzione, ma con i motivi aggiunti, in sede di giudizio elettorale, è solo possibile articolare meglio o integrare motivi già dedotti, ma non si può ampliare l'oggetto del giudizio, introducendo censure del tutto autonome e nuove, per il fatto che l'interessato non abbia avuto conoscenza di taluni atti o documenti.
Nel giudizio elettorale sono inammissibili, dunque, i motivi aggiunti dedotti, come nel caso di specie, a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure (Consiglio di Stato sez. V, 10 settembre 2014 n. 4589).
4.- Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la mancata assegnazione al candidato sindaco sig. M. del voto espresso nella seconda sezione con la scheda elettorale recante la scritta "si ok".
Il T.A.R. ha escluso l'attribuibilità del voto al sig. M. in quanto la scheda risultava priva del crocesegno e recava la dicitura "si ok", ritenendo tale espressione un segno di riconoscimento.
Con la decisione impugnata il Tribunale non si è pronunciato su di un profilo che non gli era stato devoluto, ma ha esplicitato i motivi per cui la scheda era da annullare, in presenza di una espressione non solo inutile e sovrabbondate, ma tale da rendere obiettivamente riconoscibile il voto.
La tesi risulta pienamente condivisibile, poichè il voto, per come espresso, non può che essere nullo, atteso che il principio della salvaguardia della validità del voto di lista o di preferenza contenuto in una scheda, che deve essere ammesso tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), trova un limite non solo nei casi classici di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione ma, anche, di schede che, come nel caso di specie, presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (cfr. articoli 64 e 69 Testo unico n. 570/1960).
5.- Con il terzo motivo di censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove i giudici di prime cure hanno confermato la validità della scheda con voto attribuito al candidato sindaco signora C., recante una sottolineatura sopra la dicitura "candidato alla carica di sindaco".
La censura è infondata, atteso che il tratto di penna presente sulla scheda risulta manifestamente superfluo ai fini dell'espressione del voto, ma non può ragionevolmente ritenersi un segno volontario di riconoscimento, così da condurre all'annullamento della scheda.
Nel caso di specie sussistono, invero, le condizioni per appellarsi al noto principio del "favor voti", in base al quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto in una scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere quale sia la effettiva volontà dell'elettore, fermo restando che la nullità del voto si verifica solo quando dall'esame obiettivo della scheda emerge che i segni e le incertezze grafiche apposti conducono a ritenere che l'irregolare compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore (Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2015, n. 1376).
6.- Con il quarto motivo di censura l'appellante lamenta la violazione dell'art. 54 commi 1 e 2 e dell'art. 67 del D.P.R. n. 570/1960.
Egli sostiene che su tale censura (oggetto del secondo motivo di ricorso) il T.A.R. avrebbe omesso di pronunciarsi, ritiene che la decisione assunta dall'adunanza dei presidenti dei seggi di attribuire alla candidata il voto contenuto nella scheda contestata sarebbe illegittima, in quanto, ai sensi dell'art. 54 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 570/1960, le decisioni sulla nullità dei voti competono in via esclusiva al presidente della sezione (sentiti obbligatoriamente gli scrutatori) senza che vi sia la possibilità di acquisire pareri esterni o far partecipare altri alla decisione.
6b.- Orbene, nel caso di specie non risulta essersi concretizzata alcuna violazione della norma invocata, che dispone, genericamente, che il presidente della sezione elettorale, udito il parere degli scrutatori, decide in ordine ai reclami anche orali e alle contestazioni e nullità dei voti.
Peraltro, nella sala della votazione possono essere ammessi, poi, oltre agli elettori interessati al voto nella sezione, agli ufficiali di polizia giudiziaria, agli agenti della forza pubblica che li assistono e agli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di reclami, anche tutte quelle persone che svolgono incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali (cfr. art. 38, comma 1 e art. 46 2, 3 e 4 comma T.U. n. 570/1960).
E in tale ultima previsione è da ritenere che possano rientrare i presidenti delle altre sezioni elettorali presenti nella struttura, la cui eventuale consultazione, così come la consultazione anche telefonica con esperti dell'ufficio elettorale della Prefettura, non contrasta con alcuna norma, fermo restando che in ordine alle contestazioni sulla validità del voto, sollevate in sede di scrutinio, a rilevare sono le determinazioni assunte dal presidente del seggio, sentiti gli scrutatori.
Giova soggiungere, inoltre, che in ordine alle contestazioni e alla nullità dei voti, la decisione del presidente del seggio è definita dalla legge "provvisoria", in quanto il giudizio definitivo su tutte le contestazioni e, in generale, sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, è riservato, in modo assorbente, al giudice amministrativo, che, nel caso di specie, si è ritualmente espresso.
Conclusivamente l'appello è infondato e va respinto.
7.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in misura di euro 2.000,00 (duemila/00) da dividersi in parte uguali in favore del Comune di R. e della signora C., appellati e costituiti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in misura di E. 2000,00 da dividersi in parti uguali in favore del Comune di R. e della signora C., costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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