‘Presenza’ nella sala
della votazione e validità del voto
Cons. di Stato, V, 27 novembre 2015, n. 5379
Tra coloro che possono essere ammessi nella
sala della votazione, vi sono anche i
presidenti delle altre sezioni elettorali presenti nella struttura, la cui
eventuale consultazione, così come la consultazione anche telefonica con
esperti dell'ufficio elettorale della Prefettura, non contrasta con alcuna
norma, fermo restando che in ordine alle contestazioni sulla validità del voto,
sollevate in sede di scrutinio, a rilevare sono le determinazioni assunte dal
presidente del seggio, sentiti gli scrutatori
Nelle elezioni comunali, relative ai comuni
con meno di 15.000 abitanti, è invalido il voto privo di crocesegno, recante la
dicitura “si OK”, presentando una scrittura tale da far ritenere, in modo
inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto
Nelle elezioni comunali, relative ai comuni
con meno di 15.000 abitanti, è valido il
voto attribuito al candidato sindaco recante una sottolineatura sopra la
dicitura "candidato alla carica di sindaco", posto che il tratto di
penna presente sulla scheda risulta manifestamente superfluo ai fini
dell'espressione del voto, ma non può ragionevolmente ritenersi un segno
volontario di riconoscimento, così da condurre all'annullamento
OMISSIS
DIRITTO
2.- Occorre, preliminarmente, esaminare le eccezioni da ultimo
presentate dal Comune di R. e dai controinteressati signori OMISSIS, circa
l'improcedibilità dell'appello, per sopravvenuta carenza di interesse
dell'appellante ad ottenere una sentenza favorevole, essendo nel frattempo
intervenute le dimissioni dalla carica di consigliere comunale del signor M.,
candidato alla carica di sindaco nelle elezioni tenutesi il 25 maggio 2014 per
il rinnovo del consiglio comunale.
2b.- L'eccezione non può essere condivisa, atteso che, secondo
un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di
discostarsi, nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse
deve essere oggetto di accertamento particolarmente rigoroso, onde evitare che
dia luogo ad un sostanziale diniego di giustizia e quindi alla violazione dei
principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 113.
Essa ricorre tutte le volte in cui si verifica una modificazione
della situazione di fatto o di diritto, tale da comportare per il ricorrente
l'inutilità dell'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso per non essere
più configurabile, in capo ad esso, un interesse anche solo strumentale o
morale alla decisione, ovvero ancora quando sia stato adottato un provvedimento
idoneo a ridefinire l'assetto degli interessi in gioco che, pur senza avere
alcun effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, rende tuttavia certa e
definitiva l'inutilità della sentenza (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 19
marzo 2015, n. 1501; sez. V, 9 marzo 2015, n. 1167).
Nel caso di specie, non sussistono le condizioni che
renderebbero l'eventuale decisione del ricorso in trattazione inutiliter data,
atteso che una eventuale decisione favorevole alle tesi della parte appellante,
avrebbe conseguenze rilevanti, sia sulla composizione del consiglio comunale,
quanto al numero e alla distribuzione dei seggi, sia in ordine alle conseguenze
delle dimissioni del signor M. che, se eletto alla carica di sindaco,
determinerebbero oltre alla cessazione dalla carica dello stesso, anche la
cessazione dell'intero consiglio comunale, con la conseguente necessità di
indire nuove elezioni per un nuovo sindaco e un nuovo consiglio comunale.
3.- Con il primo motivo di censura l'appellante lamenta
l'erroneità della sentenza di primo grado, laddove il T.A.R. ha ritenuto
irricevibili i motivi aggiunti al ricorso originario, proposti a seguito delle
risultanze della verificazione istruttoria del 19 novembre 2014.
3b.- Al riguardo non vi è motivo per discostarsi da quanto
evidenziato dal primo giudice.
L'ulteriore scheda rinvenuta in sede istruttoria recante la
sottoscrizione dell'elettrice "G.V.", non era stata oggetto, infatti,
del ricorso originario, con conseguente intempestività delle relative censure
che non possono essere considerate "naturali esplicitazioni o
integrazioni" di quelle originarie.
Il principio d’inammissibilità della proposizione di motivi
aggiunti nel giudizio elettorale va contemperato, invero, con il principio del
diritto alla tutela giurisdizionale richiamato dall'appellante e delineato
dall'art. 24 della Costituzione, ma con i motivi aggiunti, in sede di giudizio
elettorale, è solo possibile articolare meglio o integrare motivi già dedotti,
ma non si può ampliare l'oggetto del giudizio, introducendo censure del tutto
autonome e nuove, per il fatto che l'interessato non abbia avuto conoscenza di
taluni atti o documenti.
Nel giudizio elettorale sono inammissibili, dunque, i motivi
aggiunti dedotti, come nel caso di specie, a seguito delle verifiche
istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure
(Consiglio di Stato sez. V, 10 settembre 2014 n. 4589).
4.- Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la mancata
assegnazione al candidato sindaco sig. M. del voto espresso nella seconda
sezione con la scheda elettorale recante la scritta "si ok".
Il T.A.R. ha escluso l'attribuibilità del voto al sig. M. in
quanto la scheda risultava priva del crocesegno e recava la dicitura "si ok",
ritenendo tale espressione un segno di riconoscimento.
Con la decisione impugnata il Tribunale non si è pronunciato su
di un profilo che non gli era stato devoluto, ma ha esplicitato i motivi per
cui la scheda era da annullare, in presenza di una espressione non solo inutile
e sovrabbondate, ma tale da rendere obiettivamente riconoscibile il voto.
La tesi risulta pienamente condivisibile, poichè il voto, per
come espresso, non può che essere nullo, atteso che il principio della
salvaguardia della validità del voto di lista o di preferenza contenuto in una
scheda, che deve essere ammesso tutte le volte in cui si può desumere la
volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), trova un limite non
solo nei casi classici di schede non conformi a legge o non recanti la firma di
uno scrutatore o il bollo della sezione ma, anche, di schede che, come nel caso
di specie, presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo
inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto
(cfr. articoli 64 e 69 Testo unico n. 570/1960).
5.- Con il terzo motivo di censura, l'appellante lamenta
l'erroneità della sentenza laddove i giudici di prime cure hanno confermato la
validità della scheda con voto attribuito al candidato sindaco signora C.,
recante una sottolineatura sopra la dicitura "candidato alla carica di
sindaco".
La censura è infondata, atteso che il tratto di penna presente
sulla scheda risulta manifestamente superfluo ai fini dell'espressione del
voto, ma non può ragionevolmente ritenersi un segno volontario di
riconoscimento, così da condurre all'annullamento della scheda.
Nel caso di specie sussistono, invero, le condizioni per
appellarsi al noto principio del "favor voti", in base al quale, in
sede di scrutinio, la validità del voto contenuto in una scheda deve essere
ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere quale sia la effettiva volontà
dell'elettore, fermo restando che la nullità del voto si verifica solo quando
dall'esame obiettivo della scheda emerge che i segni e le incertezze grafiche
apposti conducono a ritenere che l'irregolare compilazione sia preordinata al
riconoscimento dell'autore (Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2015, n. 1376).
6.- Con il quarto motivo di censura l'appellante lamenta la
violazione dell'art. 54 commi 1 e 2 e dell'art. 67 del D.P.R. n. 570/1960.
Egli sostiene che su tale censura (oggetto del secondo motivo
di ricorso) il T.A.R. avrebbe omesso di pronunciarsi, ritiene che la decisione
assunta dall'adunanza dei presidenti dei seggi di attribuire alla candidata il
voto contenuto nella scheda contestata sarebbe illegittima, in quanto, ai sensi
dell'art. 54 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 570/1960, le decisioni sulla nullità dei
voti competono in via esclusiva al presidente della sezione (sentiti obbligatoriamente
gli scrutatori) senza che vi sia la possibilità di acquisire pareri esterni o
far partecipare altri alla decisione.
6b.- Orbene, nel caso di specie non risulta essersi
concretizzata alcuna violazione della norma invocata, che dispone, genericamente,
che il presidente della sezione elettorale, udito il parere degli scrutatori,
decide in ordine ai reclami anche orali e alle contestazioni e nullità dei
voti.
Peraltro, nella sala della votazione possono essere ammessi,
poi, oltre agli elettori interessati al voto nella sezione, agli ufficiali di
polizia giudiziaria, agli agenti della forza pubblica che li assistono e agli
ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di reclami, anche tutte
quelle persone che svolgono incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni
ministeriali (cfr. art. 38, comma 1 e art. 46 2, 3 e 4 comma T.U. n. 570/1960).
E in tale ultima previsione è da ritenere che possano rientrare
i presidenti delle altre sezioni elettorali presenti nella struttura, la cui
eventuale consultazione, così come la consultazione anche telefonica con
esperti dell'ufficio elettorale della Prefettura, non contrasta con alcuna
norma, fermo restando che in ordine alle contestazioni sulla validità del voto,
sollevate in sede di scrutinio, a rilevare sono le determinazioni assunte dal
presidente del seggio, sentiti gli scrutatori.
Giova soggiungere, inoltre, che in ordine alle contestazioni e
alla nullità dei voti, la decisione del presidente del seggio è definita dalla
legge "provvisoria", in quanto il giudizio definitivo su tutte le
contestazioni e, in generale, sui reclami relativi alle operazioni di votazione
e di scrutinio, è riservato, in modo assorbente, al giudice amministrativo,
che, nel caso di specie, si è ritualmente espresso.
Conclusivamente l'appello è infondato e va respinto.
7.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in misura di
euro 2.000,00 (duemila/00) da dividersi in parte uguali in favore del Comune di
R. e della signora C., appellati e costituiti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del
presente grado di giudizio che si liquidano in misura di E. 2000,00 da
dividersi in parti uguali in favore del Comune di R. e della signora C.,
costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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