Leggi di
interpretazione autentica e … residenza
Cass. pen. 3 dicembre 2015 (ud. 28 ottobre 2015), n. 47772
Non necessariamente le leggi di
interpretazione autentica hanno natura meramente ricognitiva e non anche
dispositiva e innovativa [aggiunge il S.C. che “il divieto di retroattività
della legge, pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica, non è
stato elevato a dignità costituzionale, salva, per la materia penale, la
previsione dell’art. 25 Cost. Pertanto, il legislatore, nel rispetto di tale
previsione, può emanare sia disposizioni di interpretazione autentica, che
determinano la portata precettiva della norma interpretata, fissandola in un
contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con
efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione
sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi
costituzionalmente protetti. Sotto l’aspetto del controllo di ragionevolezza,
dunque, rilevano la funzione di “interpretazione autentica”, che una
disposizione sia in ipotesi chiamata a svolgere, ovvero l’idoneità di una
disposizione innovativa a disciplinare con efficacia retroattiva anche
situazioni pregresse in deroga al principio per cui la legge dispone soltanto
per l’avvenire. In particolare, la norma che deriva dalla legge di
interpretazione autentica non può dirsi irragionevole qualora si limiti ad
assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto,
riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario”]
Il significato specifico di “residenza
anagrafica” – come inserito dall’art. 1 della l.r. (Basilicata) 22 luglio 2009,
n. 21, Interpretazione autentica dell’articolo 8, comma 2 e comma 5, della
Legge Regionale 29 ottobre 2002, n. 38, “Testo unico in materia di indennità di
carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato e di
assegno vitalizio spettanti ai consiglieri regionali della Regione Basilicata” – è ricompreso nel novero di significati
che il termine “residenza” – figurante nell (a versione originaria dell’) art.
8, c. 2, della l.r. (Basilicata) 29 ottobre 2002, n. 38, “Testo unico in
materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di
fine mandato e di assegno vitalizio spettanti ai consiglieri regionali della
Regione Basilicata” – può in concreto assumere (accanto a quello
di “luogo di stabile dimora”)
Ritenuto in fatto
Con la sentenza impugnata la
corte di appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza del tribunale
della medesima città in data 10 aprile 2013, appellata da OMISSIS ha dichiarato
non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in ordine ai reati
loro ascritti limitatamente alle condotte consumate fino al mese di ottobre
2006, perché estinti per prescrizione. Ha confermato nel resto la condanna per
i reati di cui agli artt. 81 cpv., 483, 640 cpv., 61 n. 9 cpv., cod. pen.,
giacché gli imputati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, tutti nella loro qualità di consiglieri regionali della regione
Basilicata, attestavano falsamente in dichiarazioni autocertificate presentate
all’ente regionale di avere la residenza in luogo diverso dal suddetto
capoluogo: in particolare attestando falsamente di risiedere, rispettivamente,
il OMISSIS a OMISSIS. Tenevano tale condotta artificiosa e raggirante al fine
di ottenere per gli anni dal 2004 al 2008 il rimborso delle spese dovute ai
consiglieri non residenti nel capoluogo di regione (ossia nella città di P.)
privi di auto di servizio. Affermando pertanto una circostanza contraria al
vero - risiedendo tutti gli imputati stabilmente in P. - gli stessi inducevano
in errore la regione Basilicata circa la sussistenza a loro vantaggio dei
requisiti previsti della legge regionale n. 38 del 2002 per ottenere il
menzionato rimborso spese: così procurandosi un ingiusto profitto rappresentato
dalle somme dai suddetti indebitamente percepite nel periodo indicato, e
corrispondentemente arrecando un danno alla regione. Le argomentazioni difensive esposte nei
ricorsi degli imputati risultano ampiamente sovrapponibili e pertanto sono, per
ragioni di economia espositiva, trattate congiuntamente (segnalando ove occorra
la diversità riscontrabile su talune posizioni rispetto alle altre). Un primo ordine di doglianze concerne il
vizio di motivazione e la violazione delle norme processuali sulla valutazione
della prova (artt. 192, 546 cod. proc.
pen.). Si assume che la ricostruzione dei fatti svolta dai giudici di merito
non corrisponda alla realtà, manifestandosi come conseguita in violazione di
legge e sulla base di una motivazione carente sotto il profilo logico. In difesa del N. si ribadisce come la
residenza anagrafica e la dimora effettiva dell’imputato siano da individuare
nella abitazione dello stesso nel comune di R.. Nel ricorso si esaminano
dettagliatamente le prove a carico dell’imputato circa la sua effettiva dimora,
per il periodo in contestazione, nel comune di P.. Si sottopone a critica la
sufficienza del materiale probatorio raccolto, consistente nelle risultanze di
servizi di indagine di polizia giudiziaria e nell’acquisizione del traffico
telefonico delle utenze all’imputato. Si
segnala come le risultanze di tale traffico telefonico dimostrerebbero che
moltissime telefonate erano state effettuate non in P. ma in R. Nel ricorso si
svolge, inoltre, una dettagliata ricostruzione fattuale in cui sono anche
riportati ampi stralci delle prove testimoniali raccolte al processo, le quali
sono sottoposte ulteriormente a vaglio critico (cfr. fogli 5-13 del ricorso). Anche in difesa del M. si ribadisce come sia
la residenza anagrafica che la dimora effettiva dell’imputato siano da
individuare nella abitazione nel comune di T., segnalandosi la documentazione
portata a sostegno di detta ipotesi e concernente le ricevute di pagamento per
le utenze di fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica e del gas nella
abitazione di T. Si afferma come la presunzione della verità della residenza
anagrafica non sarebbe stata superata dalle prove raccolte in atti,
dettagliatamente esaminate, specialmente a pagina 57 del ricorso.
Infine, le difese del M. e del D.,
sempre contestando la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato,
argomentano non troppo dissimilmente da quanto finora esposto che questi imputati
hanno avuto per lungo tempo residenza anagrafica ed effettiva, rispettivamente,
nei comuni di A. e di C. e che in ogni caso forti interessi di natura personale
e di natura elettorale hanno sempre indotto gli stessi a costanti presenze in
quei comuni di origine.
Un ulteriore ordine di motivi
concerne la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Oggetto di considerazione è
l’art. 8, comma 1, lett. c) della legge regionale 29.10.2002, n. 38, il quale
prevede un meccanismo di rimborso per costi di benzina riservato ai consiglieri
residenti in comuni diversi da P., in cui ha sede il consiglio regionale, senza
specificare se il riferimento al concetto di “residenza” debba intendersi nella
concezione di “residenza anagrafica” oppure in quella di “luogo di stabile
dimora”.
La quale questione deve essere
affrontata in considerazione del fatto che nel corso del procedimento penale è
intervenuta la legge regionale del 22 luglio 2009 n. 21 - epigrafata
“interpretazione autentica dell’articolo comma 2 del comma 5 della legge
regionale 29.10.2002 N. 38 -testo unico in materia di indennità di carica, di
funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato di assegno vitalizio
spettanti ai consiglieri regionali della regione Basilicata” - il cui art. 1 recita:
“I commi 2 e 5 dell’articolo 8 della Legge Regionale 29 ottobre 2002, n. 38, si
interpretano nel senso che per i Consiglieri “non residenti nel capoluogo di
Regione”, la percorrenza dalla propria residenza è da intendersi unicamente
quale parametro, ai fini del calcolo della distanza dal luogo di residenza
anagrafica dei Consiglieri stessi al capoluogo di Regione, per la
determinazione del rimborso spese forfettario di cui alla lettera c), comma 1
del medesimo articolo”. I rilievi
difensivi concernono, sotto un primo profilo, la interpretazione oggettiva
della norma extrapenale che integra il precetto penale richiamato nel presente
processo.
A tal riguardo sono presentati
diversi argomenti. Si difende
innanzitutto la tesi che il riferimento, non ulteriormente qualificato, al
luogo di “residenza” dei consiglieri regionali contenuto nell’art. 8 della
legge regionale n. 38 del 2002 non possa che essere inteso in senso formale,
come residenza anagrafica degli stessi, piuttosto che - come invece ritenuto dai
giudici di merito - luogo della dimora abituale degli imputati. Nei ricorsi si
richiama la costante prassi interpretativa di tale disposizione, svoltasi negli
anni precedenti a quelli relativi alle condotte oggetto di processo, nel senso
del significato meramente formale attribuito al termine, pacificamente inteso
come residenza anagrafica e non dimora o domicilio. Si critica che la corte
d’appello abbia motivato sulla mancanza di prova di tale fatto invece
evidenziato da chiari rilievi istruttori (si richiama la deposizione del teste
C. all’udienza del 13.3.2013).
Taluni ricorrenti precisano
inoltre come le autocertificazioni richieste dall’ente regionale ai propri
consiglieri non riguardavano soltanto un generico riferimento alla “residenza”
ma anche un chiaro riferimento al “domicilio”, cosicché veniva
contemporaneamente dichiarata l’esistenza della residenza, intesa come
residenza anagrafica, nel luogo nella quale essa era stabilita, e invece il
domicilio nel comune di P.: svolgendo limpide dichiarazioni all’ente comunale.
Ulteriori argomentazioni sono
presentate con riguardo all’art. 1 della legge regionale n. 21 del 2009 e al
suo valore di norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva nel
senso a loro favorevole, della disposizione citata, per affermare la mancata
integrazione della fattispecie sotto il profilo della condotta (non potendosi
ritenere sussistente nessuna condotta artificiosa o raggirante nella
dichiarazione, corrispondente a verità, circa il luogo della propria residenza anagrafica,
per come richiesto dalla legislazione regionale di riferimento, ai fini della
realizzazione del rimborso spese legalmente previsto).
Si osserva che la legge del 2009
contiene una chiarificazione sull’uso del termine di “residenza” nella legge del
2002. Infatti è chiaro e testuale il riferimento alla “residenza anagrafica”
come accezione specifica, tra le diverse, di intendere il non altrimenti
specificato termine di “residenza”. Il legislatore del 2009 dichiara che i
commi 1 e 5 dell’art. 8 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38, “si
interpretano” - dunque devono essere letti nello specifico significato, già
implicito nel dato testuale, nel senso che per “residenza” deve intendersi la
residenza anagrafica dei consiglieri regionali, e ciò per la determinazione del
rimborso spese forfettario di cui alla lettera C comma 1 del medesimo art. 8.
Poiché il concetto di “residenza
anagrafica” non può non ritenersi incluso tra le varie possibilità di
interpretazione del generico concetto di “residenza” contenuto nella legge del
2002, allora la legge del 2009 ha chiaramente natura interpretativa. Tale norma
interpretativa soddisfa anche il limite costituzionale della ragionevolezza,
esprimendo in effetti uno dei tanti possibili significati da riconnettersi al
termine generico di “residenza” e non un significato non ragionevole (proprio
perché deve ritenersi ricompreso tra i vari possibili che vengono in
questione). A tal punto si ridimensiona anche l’interrogativo sulla natura
interpretativa o innovativa della disposizione in esame, giacché riferita ad un
ragionevole significato già insito nella disposizione interpretata.
Oltre a ciò la decisione della
corte di appello è stigmatizzata sotto un complesso e diverso profilo. In primo
luogo, giacché ha ritenuto la norma regionale del 2009 (in oggetto) priva del
carattere di interpretazione autentica e invece, genericamente, innovativa per
l’inconferente argomento che la natura interpretativa della legge sarebbe
argomentabile in presenza di contrasti giurisprudenziali preesistenti e in caso
di soluzioni divergenti, tali da giustificare l’intervento legislativo a fini
interpretativi: si osserva infatti che tale ragionamento non ha nessuna base
logico giuridica. E in secondo luogo perché , sulla scorta di tale infondata
premessa e pur rilevando i profili di eventuale incostituzionalità della norma
medesima, piuttosto che sollevare la relativa questione sospendendo il
processo, ha ritenuto di disapplicare la disposizione. In tal modo, si osserva,
sarebbe stata commessa violazione dell’art. 2 cod. pen. e più in generale del
principio per cui la non applicazione di una legge sospettata
d’incostituzionalità non è affidata ai giudici di merito ma unicamente alla
corte costituzionale. Si richiama anche Cass. sez. un. 19.4.2012, n. 34472 per cui “Il giudice,
chiamato ad applicare una legge di interpretazione autentica, non può
qualificarla come innovativa e circoscriverne temporalmente, in contrasto con
la sua ratio ispiratrice, l’area operativa, perché finirebbe in tal modo per
disapplicarla, mentre l’autorità imperativa e generale della legge gli impone
di adeguarvisi, il che delinea il confine in presenza del quale ogni diversa
operazione ermeneutica deve cedere il passo al sindacato di legittimità
costituzionale”. Sotto altro diverso
profilo, nei ricorsi si evidenzia l’insussistenza del dolo giacché la
dichiarazione degli imputati sul proprio luogo di residenza sarebbe stata
effettuata in completa buona fede anche alla luce della costante prassi
interpretativa formatasi negli anni a riguardo e di cui già si è detto. In ogni caso, infine, tale condotta di buona
fede si baserebbe al più su un errore interpretativo avente tuttavia ad oggetto
non già la fattispecie penalmente rilevante bensì la norma, di natura
extrapenale, integratrice del precetto. Cosicché non rileverebbe nel caso di
specie un errore sulla legge penale, bensì un errore sulla legge extrapenale,
con conseguente non deducibilità del caso nella sfera dispositiva dell’art. 5
cod. pen. In ordine al trattamento
sanzionatorio la difesa del D. lamenta infine violazione di legge e vizio di
motivazione sulla circostanze attenuanti generiche, la cui concessione si
assume sia stata ingiustamente negata dal tribunale, con decisione confermata
dalla corte di appello con motivazione evidentemente lacunosa su tutti i
profili di critica alla decisione del tribunale esposti nell’atto di appello e
sintetizzati nel ricorso per cassazione.
Considerato in diritto
I ricorsi sono fondati per come
di seguito esposto. La motivazione della
sentenza impugnata si avvia con l’illustrazione di un primo argomento, volto a
difendere l’interpretazione del termine di “residenza” contenuto nell’art. 8
della I. reg. n. 38 del 2002, secondo cui lo stesso indicherebbe non la
residenza anagrafica del soggetto, bensì il luogo della sua stabile dimora. Si
nota come tale norma contempli la corresponsione di un emolumento ai
consiglieri non residenti nel capoluogo di regione, secondo la percorrenza
dalla propria residenza, a condizione che non usufruiscano di autovettura di
servizio, per concludere come tali condizioni siano compatibili esclusivamente
con la ragionevole interpretazione che il consigliere che risiede
effettivamente in luogo diverso dal capoluogo di regione, e giunga nella sede
del consiglio regionale con mezzi propri (senza avvalersi di autovetture di
servizio), abbia diritto di essere ristorato dalle spese di viaggio sopportate.
La disposizione avrebbe pertanto una chiara funzione risarcitoria delle spese
subite e non certo una funzione retributiva (della quale nemmeno sarebbero
chiari i presupposti). La motivazione
prosegue con l’esposizione di un secondo argomento, relativo alla I. reg. n. 21
del 2009, secondo la quale (cfr. sempre il citato art. 1) i commi 1 e 5
dell’art. 8 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38, “si interpretano” -
dunque vanno intesi nel significato, già implicito nel dato testuale, che per
“residenza” deve intendersi la residenza anagrafica dei consiglieri regionali,
e ciò per la determinazione del rimborso spese forfettario di cui alla lettera
C comma 1 del medesimo art. 8. La corte
territoriale, pur riconoscendo sulla scorta del dato letterale - la legge in
esame è intitolata “interpretazione autentica dell’articolo 8.... della legge
regionale 29.10.2002 N. 38 - che l’intenzione del legislatore regionale era di
varare una legge di interpretazione autentica, nega tale natura alla legge
medesima, di cui afferma invece la natura innovativa e di cui deduce, per
conseguenza, ai sensi dell’art. 11 prel.- la non retroattività: per concludere
circa l’estraneità della legge in parola alla fattispecie concreta in
esame. I passaggi motivazionali si
snodano sull’assunto che le leggi di interpretazione autentica avrebbero valore
meramente ricognitivo e giammai innovativo; del resto la funzione di
interpretazione autentica presupporrebbe la necessità di dirimere un insanabile
contrasto di interpretazioni giurisprudenziali, nel caso non sussistente;
pertanto poiché la legge del 2009, attribuirebbe alla legge del 2002 un significato
“che quella legge non poteva avere, non potrà riconoscersi ad essa efficacia
retroattiva, fatta salva la volontà contraria del legislatore” che nel caso di
specie si assume non espressa (cfr. p. 9 e 11 della motivazione).
La corte territoriale afferma
anche che la legge del 2009, nel collegare il diritto al rimborso al requisito
inconferente della residenza anagrafica del richiedente, contrasterebbe con il
principio di ragionevolezza contenuto nell’art. 3 Cost. “in quanto ricollega il
diritto al rimborso delle spese ad una situazione soggettiva (residenza
anagrafica) che risulta estraneo alla ratio ed alla funzione del diritto
medesimo (spese sostenute per spostarsi dal luogo di stabile ed effettiva
permanenza)”. E tuttavia aggiunge: “Ciò posto, questo collegio, pur ravvisando
profili di incostituzionalità della disposizione contenuta nella L.R. n.
21/2009, ritiene che la questione in esame si può dirimere, nel processo di che
trattasi, senza che vi sia la necessità di adire la Corte Costituzionale,
sul presupposto che nel caso di specie non si è in presenza di una norma di
interpretazione autentica, dotata, in quanto tale, di efficacia retroattiva”
(cfr. p. 10 della motivazione). Dunque,
la corte di appello sostiene la tesi della incostituzionalità della legge del
2009 ma non ritiene di sollevare la relativa questione, in quanto afferma la
natura dispositiva e innovativa della legge medesima, la conseguente non
retroattività, e pertanto l’inapplicabilità al caso di specie. Gli argomenti esposti dalla corte
territoriale per giungere a queste conclusioni sono giuridicamente errati.
L’affermazione che le leggi di
interpretazione autentica presupporrebbero l’esistenza di insanabili contrasti
interpretativi di natura giurisprudenziale è apodittica e non riscontrata dalla
realtà (giacché assume una plausibile ragione pratica per l’intervento
legislativo di interpretazione autentica a presupposto giuridico dello stesso).
L’ulteriore affermazione che le
leggi di interpretazione autentica avrebbero natura meramente ricognitiva e non
anche dispositiva e innovativa è contraddetta dalla giurisprudenza
costituzionale citata dalla stessa corte territoriale a p. 9 della motivazione,
dove si ricorda in particolare la sentenza n. 257 del 2011 secondo cui “con
riferimento ad altre leggi d’interpretazione autentica, questa Corte ha già
affermato che non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere
effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva), ovvero sia innovativa
con efficacia retroattiva. Infatti, il divieto di retroattività della legge,
pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica, non è stato elevato a
dignità costituzionale, salva, per la materia penale, la previsione dell’art.
25 Cost. Pertanto, il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare
sia disposizioni di interpretazione autentica, che determinano la portata
precettiva della norma interpretata, fissandola in un contenuto plausibilmente
già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva,
purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della
ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente
protetti. Sotto l’aspetto del controllo di ragionevolezza, dunque, rilevano la
funzione di “interpretazione autentica”, che una disposizione sia in ipotesi
chiamata a svolgere, ovvero l’idoneità di una disposizione innovativa a
disciplinare con efficacia retroattiva anche situazioni pregresse in deroga al
principio per cui la legge dispone soltanto per l’avvenire. In particolare, la
norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica non può dirsi
irragionevole qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un
significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture
del testo originario (ex plurimis: sentenze n.
162 e n. 74 del 2008)”.
Come ampiamente argomentato dai
ricorrenti, nel caso di specie si è verificato che la disposizione del 2009 -
dichiarata espressamente nella stessa rubrica della legge di interpretazione
autentica di quella del 2002 - abbia attribuito alla seconda un significato tra
i possibili e ragionevoli. Infatti, ha attribuito al termine generico di
“residenza” il significato specifico di “residenza anagrafica”, il quale è
certamente ricompreso nel novero di significati che il primo termine può in
concreto assumere (accanto a quello di “luogo di stabile dimora”). In altri
termini, ha assunto il concetto generico di “residenza” nella concezione
specifica di “residenza anagrafica”. Può
essere il caso di indugiare rilevando inoltre come ciò che qui conta è che il
significato attribuito sia ragionevole rispetto al termine di riferimento, e
non ovviamente al più vasto contesto occasionale, di natura normativa, in cui
lo stesso si trova ad essere.
In altri termini, è necessario,
ma anche sufficiente ai fini che qui interessano, che il significato di
“residenza anagrafica” stabilito nella disposizione del 2009, sia censibile tra
quelli ragionevolmente collegabili al termine generico “residenza”. Non è invece
rilevante che tale attribuzione di significato appaia ragionevole o non
ragionevole qualora il termine a cui lo stesso è attribuito dalla legge
interpretativa sia considerato nel contesto normativo in cui è inserito.
Dunque, non è rilevante se l’attribuzione di un significato in se stesso
ragionevole non appaia adeguato alla luce del più generale contesto normativo
in cui si trova ad essere inserito: se perciò il significato di “residenza
anagrafica” appaia nel caso in esame irragionevole ai sensi dell’art. 3 Cost., in quanto attributivo di un diritto
al rimborso per spese non sostenute. Infatti, tale ultimo aspetto rileva ai
fini del vaglio di costituzionalità della legge, e non della soluzione del
problema sulla valenza interpretativa della legge medesima, e in essa della
norma che lo stabilisce. Occorre
pertanto che la corte di appello svolga un nuovo giudizio considerando la legge
del 2009 come di interpretazione autentica del più volte citato art. 8 della legge
n. 38 del 2002.
Spetterà a tal punto alla corte
territoriale valutare - con giudizio di fatto sottratto alla corte di
legittimità e relativo alle conclusioni a cui può giungersi all’esito della
valutazione del compendio istruttorio acquisito - l’eventuale rilevanza di tale
prodotto normativo rispetto alla questione oggetto di processo, e
conseguentemente valutare i profili di costituzionalità della regola
interpretativa sollevando, se del caso, la relativa questione di legittimità
costituzionale.
Tutti gli ulteriori motivi
sollevati nei ricorsi restano assorbiti.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla
corte di appello di Salerno.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con
rinvio alla corte di appello di Salerno.
Roma, li 28.10.2015
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