giovedì 24 luglio 2014





Tar Abruzzo, Pescara, xx maggio 2014, n.xx

Cittadinanza italiana – Acquisto per conferimento (matrimonio) – Giurisdizione






In ordine alla concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall’art. 5 della l. 91/1992, la situazione giuridica soggettiva della parte richiedente ha la consistenza del diritto soggettivo, dato che, nella materia in questione, l’unica causa preclusiva alla concessione della cittadinanza, che risulta essere demandata alla valutazione discrezionale della competente Amministrazione, è quella di cui all’art. 6 comma 1, lett. c), ossia la sussistenza di “comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”.: soltanto in tale evenienza, la citata situazione di diritto soggettivo risulta affievolita in interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al Giudice amministrativo, mentre le altre cause preclusive alla concessione della cittadinanza - ivi compresa quella oggetto della controversia, e cioè l’intervenuto decesso del coniuge alla data di presentazione della domanda di concessione della cittadinanza italiana - non richiedendo alcuna valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione, determinando il mantenimento della giurisdizione in capo al Giudice ordinario.

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