Tar Abruzzo, Pescara, xx maggio 2014, n.xx
Cittadinanza italiana –
Acquisto per conferimento (matrimonio) – Giurisdizione
In ordine alla concessione della
cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall’art. 5 della l. 91/1992, la
situazione giuridica soggettiva della parte richiedente ha la consistenza del
diritto soggettivo, dato che, nella materia in questione, l’unica causa
preclusiva alla concessione della cittadinanza, che risulta essere demandata
alla valutazione discrezionale della competente Amministrazione, è quella di
cui all’art. 6 comma 1, lett. c), ossia la sussistenza di “comprovati motivi
inerenti alla sicurezza della Repubblica”.: soltanto in tale evenienza, la
citata situazione di diritto soggettivo risulta affievolita in interesse
legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al Giudice
amministrativo, mentre le altre cause preclusive alla concessione della
cittadinanza - ivi compresa quella oggetto della controversia, e cioè
l’intervenuto decesso del coniuge alla data di presentazione della domanda di
concessione della cittadinanza italiana - non richiedendo alcuna valutazione
discrezionale da parte dell'Amministrazione, determinando il mantenimento della
giurisdizione in capo al Giudice ordinario.
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