venerdì 11 luglio 2014




Cons. di Stato, V, xx maggio 2014, n. xx

1.Elezioni – Elezioni comunali – Presentazione delle liste – Candidati – Generalità (erronea indicazione delle)

2.Elezioni – Elezioni comunali – Presentazione delle liste – Candidati – Rappresentanza di genere






E’ inaccoglibile l’istanza, indirizzata alla C.E.C., finalizzata alla rettifica della data di nascita di un candidato, qualora le nuove generalità corrispondano a soggetto diverso, residente nello stesso Comune [osserva il Collegio che  “la rettifica della data di nascita equivarrebbe alla sostituzione di un candidato con un altro e quindi alla presentazione di una nuova candidatura, in quanto: a) la non corrispondenza dei dati anagrafici non può considerarsi frutto di un errore materiale chiaramente individuabile, dal momento che i dati anagrafici risultanti nella lista …corrispondevano ad un soggetto diverso, residente nello stesso Comune in cui risiede la sig.ra …, ricorrente; b) era irrilevante la circostanza che la sig.ra (erroneamente indicata), avesse escluso, con dichiarazione autenticata, di avere inteso candidarsi alle elezioni, dal momento che la Sottocommissione elettorale era tenuta unicamente a dare rilievo alla volontà dei sottoscrittori/presentatori all’atto della presentazione della lista, a nulla valendo le loro postume dichiarazioni autenticate, che non appaiono idonee a dimostrare che la loro volontà fosse dall’origine chiaramente orientata nel senso di presentare un candidato con quei dati anagrafici”]

E’ infondata la tesi tendente ad affermare che l’eliminazione di candidati alla carica di consigliere comunale dalla lista sia possibile solo nel caso in cui il mancato rispetto delle quote di genere sussista all’origine e non quando sia conseguenza dell’esclusione di qualche candidato da parte della commissione elettorale: l’esegesi non trova alcun appiglio testuale nella chiara previsione normativa, che impone il rispetto delle quote di genere senza introdurre alcuna distinzione a seconda del momento in cui interviene l’alterazione delle stesse e la cui ratio deve rinvenirsi nel perseguimento della concreta effettività della rappresentatività di una certa quota proporzionale tra candidati di diverso genere, a prescindere dalla circostanza che l’evento che renda indispensabile le modifiche da apportare si sia verificato a seguito di modifiche apportate alla lista dei candidati in questione dopo l’adozione del provvedimento di approvazione ed ammissione dei candidati alla lista.

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