Cons. di Stato, V, xx maggio 2014, n. xx
1.Elezioni – Elezioni
comunali – Presentazione delle liste – Candidati – Generalità (erronea
indicazione delle)
2.Elezioni – Elezioni
comunali – Presentazione delle liste – Candidati – Rappresentanza di genere
E’ inaccoglibile l’istanza, indirizzata alla
C.E.C., finalizzata alla rettifica della data di nascita di un candidato,
qualora le nuove generalità corrispondano a soggetto diverso, residente nello
stesso Comune [osserva il Collegio che
“la rettifica della data di nascita equivarrebbe alla sostituzione di un
candidato con un altro e quindi alla presentazione di una nuova candidatura, in
quanto: a) la non corrispondenza dei dati anagrafici non può considerarsi
frutto di un errore materiale chiaramente individuabile, dal momento che i dati
anagrafici risultanti nella lista …corrispondevano ad un soggetto diverso,
residente nello stesso Comune in cui risiede la sig.ra …, ricorrente; b) era
irrilevante la circostanza che la sig.ra (erroneamente indicata), avesse
escluso, con dichiarazione autenticata, di avere inteso candidarsi alle
elezioni, dal momento che la Sottocommissione elettorale era tenuta unicamente
a dare rilievo alla volontà dei sottoscrittori/presentatori all’atto della
presentazione della lista, a nulla valendo le loro postume dichiarazioni
autenticate, che non appaiono idonee a dimostrare che la loro volontà fosse
dall’origine chiaramente orientata nel senso di presentare un candidato con
quei dati anagrafici”]
E’ infondata la tesi tendente ad affermare
che l’eliminazione di candidati alla carica di consigliere comunale dalla lista
sia possibile solo nel caso in cui il mancato rispetto delle quote di genere
sussista all’origine e non quando sia conseguenza dell’esclusione di qualche
candidato da parte della commissione elettorale: l’esegesi non trova alcun
appiglio testuale nella chiara previsione normativa, che impone il rispetto
delle quote di genere senza introdurre alcuna distinzione a seconda del momento
in cui interviene l’alterazione delle stesse e la cui ratio deve rinvenirsi nel
perseguimento della concreta effettività della rappresentatività di una certa
quota proporzionale tra candidati di diverso genere, a prescindere dalla
circostanza che l’evento che renda indispensabile le modifiche da apportare si
sia verificato a seguito di modifiche apportate alla lista dei candidati in
questione dopo l’adozione del provvedimento di approvazione ed ammissione dei
candidati alla lista.
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