giovedì 17 luglio 2014




Corte di Giustizia UE xx 2014, n. xx

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 2003/109/CE – Articoli 2, 4, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 13 – “Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” – Presupposti per la concessione – Soggiorno legale e ininterrotto nello Stato membro ospitante nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di permesso – Persona unita al soggiornante di lungo periodo da vincoli familiari – Disposizioni nazionali più favorevoli – Effetti








Gli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, devono essere interpretati nel senso che il familiare, quale definito all’articolo 2, lettera e), della medesima direttiva, di persona che abbia già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo, non può essere esentato dalla condizione prevista all’articolo 4, paragrafo 1, della citata direttiva, secondo la quale, per ottenere tale status, il cittadino di paese terzo deve aver soggiornato legalmente e ininterrottamente nello Stato membro interessato per cinque anni immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.
L’articolo 13 della direttiva 2003/109, come modificata dalla direttiva 2011/51, deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di rilasciare a condizioni più favorevoli di quelle previste nella stessa direttiva, ad un familiare come definito all’articolo 2, lettera e), di quest’ultima, un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.


Dal sito http://curia.europa.eu

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