Corte di Giustizia UE xx 2014, n. xx
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di
giustizia – Direttiva 2003/109/CE – Articoli 2, 4, paragrafo 1, 7,
paragrafo 1, e 13 – “Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo” – Presupposti per la concessione – Soggiorno legale e
ininterrotto nello Stato membro ospitante nei cinque anni precedenti la
presentazione della domanda di permesso – Persona unita al soggiornante di
lungo periodo da vincoli familiari – Disposizioni nazionali più
favorevoli – Effetti
Gli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo
1, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa
allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo
periodo, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’11 maggio 2011, devono essere interpretati nel senso che il
familiare, quale definito all’articolo 2, lettera e), della medesima direttiva,
di persona che abbia già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo,
non può essere esentato dalla condizione prevista all’articolo 4, paragrafo 1,
della citata direttiva, secondo la quale, per ottenere tale status, il
cittadino di paese terzo deve aver soggiornato legalmente e ininterrottamente
nello Stato membro interessato per cinque anni immediatamente prima della
presentazione della pertinente domanda.
L’articolo 13 della direttiva 2003/109, come
modificata dalla direttiva 2011/51, deve essere interpretato nel senso che esso
non consente ad uno Stato membro di rilasciare a condizioni più favorevoli di
quelle previste nella stessa direttiva, ad un familiare come definito
all’articolo 2, lettera e), di quest’ultima, un permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo.
Dal
sito http://curia.europa.eu
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