Corte di Giustizia UE xx 2014, xx nn. xx
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva
2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare –
Articolo 16, paragrafo 1 – Trattenimento ai fini
dell’allontanamento – Trattenimento in un istituto penitenziario –
Impossibilità di sistemare i cittadini di paesi terzi in un apposito centro di
permanenza temporanea – Mancanza di un centro siffatto nel Land in cui il
cittadino di un paese terzo è trattenuto
L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere
interpretato nel senso che uno Stato membro è tenuto, di norma, a trattenere ai
fini dell’allontanamento i cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare
sistemandoli in un apposito centro di permanenza temporanea di questo Stato,
ancorché tale Stato membro abbia una struttura federale e lo Stato federato
competente a decidere e ad eseguire detto trattenimento ai sensi del diritto
nazionale non disponga di un centro di permanenza temporanea siffatto.
Dal
sito http://curia.europa.eu
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