giovedì 17 luglio 2014



Corte di Giustizia UE xx 2014, xx nn. xx


Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 16, paragrafo 1 – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Trattenimento in un istituto penitenziario – Impossibilità di sistemare i cittadini di paesi terzi in un apposito centro di permanenza temporanea – Mancanza di un centro siffatto nel Land in cui il cittadino di un paese terzo è trattenuto








L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro è tenuto, di norma, a trattenere ai fini dell’allontanamento i cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare sistemandoli in un apposito centro di permanenza temporanea di questo Stato, ancorché tale Stato membro abbia una struttura federale e lo Stato federato competente a decidere e ad eseguire detto trattenimento ai sensi del diritto nazionale non disponga di un centro di permanenza temporanea siffatto.




Dal sito http://curia.europa.eu

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