sabato 12 luglio 2014




Gli indicatori (?) della dimora abituale secondo il Consiglio di Stato (in sede consultiva)

Cons. di Stato, I, xx 2014, n. xx

OMISSIS

Premesso:
L’ufficiale d’anagrafe del comune di R. con provvedimento del 5 luglio 2010 aveva respinto la richiesta d’iscrizione nell’anagrafe in quel comune presentata dal dottor V.M., con la motivazione che gli accertamenti effettuati dal comune circa l’abituale e prevalente dimora nel comune.
Il dottor V.M. ha presentato ricorso al prefetto di L’Aquila il 16 agosto 2010, il quale lo ha respinto con decreto 9 novembre 2010 n. 35498, viste le controdeduzioni del comune e vista altresì la nota del Comando provinciale del carabinieri del OMISSIS di conferma dell’insussistenza degli elementi idonei a dimostrare che il luogo della dimora prevalente ed abituale sia nel comune.
Con il ricorso straordinario in esame il dottor M. chiede l’annullamento dei provvedimenti impugnati perché secondo un’ordinanza della Cassazione civile dell’11 febbraio 2011 il beneficio della prima casa spetta anche a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta senza stabilire personalmente nel rispettivo comune anche l’abitazione principale; lo stesso può essere assolto anche dai familiari o da terzi. Deduce anche eccesso di potere per difetto di motivazione perché non sarebbe stata valutata la situazione che per iscriversi nell’anagrafe in un comune non sia necessaria la presenza durevole ma unicamente un minimo di stabilità, come nel caso di specie. Inoltre, i controlli sarebbero stati effettuati durante orari in cui era assente per impegni di lavoro.
Il ministero eccepisce l’inammissibilità del ricorso perché le controversie in materia di iscrizione nei registri dell’anagrafe competono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Considerato:
Il ricorso è infondato per cui si prescinde dall’esame dell’eccezione d’inammissibilità sollevata dal ministero.
La questione dei benefici (fiscali) per la prima casa è inconferente rispetto all’oggetto del ricorso, concernente il diniego d’iscrizione all’anagrafe di un Comune.
La legge 24 dicembre 1954 n. 1228 sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente dispone che all’anagrafe debba essere iscritta la popolazione che ha nel comune la dimora abituale; il che implica l’effettività e continuità della dimora. La tesi che l’iscrizione anagrafica sia dovuta sulla sola base della dichiarazione di residenza, sostenuta dal ricorrente, non ha fondamento, e più volte è stato rilevato da questa Sezione (17 giugno 2009 n. 4616/2007; 30 novembre 2011 n. 693; 13 marzo 2013 n. 20) che la dimora abituale del richiedente l’iscrizione anagrafica dev’essere intesa non come astratta dichiarazione di volontà, ma come situazione di fatto concretamente accertabile. D’altra parte, essendo l’anagrafe una rilevazione fondamentale sia per la programmazione dei servizi comunali sia per la reperibilità delle persone, è evidente che essa non può essere costituita da residenze fittizie. Che R. sia il luogo d’effettiva residenza del ricorrente, non solo non è risultato dall’istruttoria esperita dal Comune prima e poi dal prefetto, ma è smentito dalle stesse dichiarazioni del ricorrente per giustificare di non essere stato reperito presso l’abitazione di R., il quale, chirurgo della OMISSIS dell’ospedale di P. (distante circa 160 km di strada da R.), deve trascorrere tutta la giornata e spesso la notte nel reparto; come pure è implicitamente smentito dalla tesi da lui sostenuta, che all’iscrizione si abbia diritto sulla base della dichiarazione resa al fine di godere di agevolazioni fiscali (vedasi in particolare in fine di pag. 8 del ricorso).
Il ricorso, pertanto, è infondato e va respinto, restando assorbita l’istanza di sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

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