Gli indicatori (?) della
dimora abituale secondo il Consiglio di Stato (in sede consultiva)
Cons. di Stato, I, xx 2014, n. xx
OMISSIS
Premesso:
L’ufficiale d’anagrafe del comune di R. con provvedimento del 5
luglio 2010 aveva respinto la richiesta d’iscrizione nell’anagrafe in quel
comune presentata dal dottor V.M., con la motivazione che gli accertamenti
effettuati dal comune circa l’abituale e prevalente dimora nel comune.
Il dottor V.M. ha presentato ricorso al prefetto di L’Aquila il
16 agosto 2010, il quale lo ha respinto con decreto 9 novembre 2010 n. 35498,
viste le controdeduzioni del comune e vista altresì la nota del Comando
provinciale del carabinieri del OMISSIS di conferma dell’insussistenza degli
elementi idonei a dimostrare che il luogo della dimora prevalente ed abituale
sia nel comune.
Con il ricorso straordinario in esame il dottor M. chiede
l’annullamento dei provvedimenti impugnati perché secondo un’ordinanza della
Cassazione civile dell’11 febbraio 2011 il beneficio della prima casa spetta
anche a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta senza stabilire
personalmente nel rispettivo comune anche l’abitazione principale; lo stesso
può essere assolto anche dai familiari o da terzi. Deduce anche eccesso di
potere per difetto di motivazione perché non sarebbe stata valutata la
situazione che per iscriversi nell’anagrafe in un comune non sia necessaria la
presenza durevole ma unicamente un minimo di stabilità, come nel caso di
specie. Inoltre, i controlli sarebbero stati effettuati durante orari in cui
era assente per impegni di lavoro.
Il ministero eccepisce l’inammissibilità del ricorso perché le
controversie in materia di iscrizione nei registri dell’anagrafe competono alla
giurisdizione del giudice ordinario.
Considerato:
Il ricorso è infondato per cui si prescinde dall’esame
dell’eccezione d’inammissibilità sollevata dal ministero.
La questione dei benefici (fiscali) per la prima casa è
inconferente rispetto all’oggetto del ricorso, concernente il diniego
d’iscrizione all’anagrafe di un Comune.
La legge 24 dicembre 1954 n. 1228 sull’ordinamento delle
anagrafi della popolazione residente dispone che all’anagrafe debba essere
iscritta la popolazione che ha nel comune la dimora abituale; il che implica
l’effettività e continuità della dimora. La tesi che l’iscrizione anagrafica
sia dovuta sulla sola base della dichiarazione di residenza, sostenuta dal
ricorrente, non ha fondamento, e più volte è stato rilevato da questa Sezione
(17 giugno 2009 n. 4616/2007; 30 novembre 2011 n. 693; 13 marzo 2013 n. 20) che
la dimora abituale del richiedente l’iscrizione anagrafica dev’essere intesa
non come astratta dichiarazione di volontà, ma come situazione di fatto
concretamente accertabile. D’altra parte, essendo l’anagrafe una rilevazione
fondamentale sia per la programmazione dei servizi comunali sia per la
reperibilità delle persone, è evidente che essa non può essere costituita da residenze
fittizie. Che R. sia il luogo d’effettiva residenza del
ricorrente, non solo non è risultato dall’istruttoria esperita dal
Comune prima e poi dal prefetto, ma è smentito dalle
stesse dichiarazioni del ricorrente per giustificare di non essere stato reperito
presso l’abitazione di R., il quale, chirurgo della OMISSIS dell’ospedale di P.
(distante circa 160 km di strada da R.), deve trascorrere tutta la giornata e
spesso la notte nel reparto; come pure è implicitamente smentito dalla
tesi da lui sostenuta, che all’iscrizione si abbia diritto sulla base della
dichiarazione resa al fine di godere di agevolazioni fiscali (vedasi in
particolare in fine di pag. 8 del ricorso).
Il ricorso, pertanto, è infondato e va respinto, restando
assorbita l’istanza di sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti
impugnati.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
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