sabato 19 luglio 2014





Corte di Giustizia UE xx 2014, n. xx

Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati – Articolo 31 – Cittadino di un paese terzo entrato in uno Stato membro dopo avere attraversato un altro Stato membro – Ricorso ai servizi di passatori – Ingresso e soggiorno irregolari – Esibizione di un passaporto falso – Sanzioni penali – Incompetenza della Corte







La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a rispondere alle questioni sollevate in via pregiudiziale dall’Oberlandesgericht Bamberg (Germania), con decisione del 29 agosto 2013 nella causa C‑481/13.







OMISSIS
 Sulla competenza della Corte
17      Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 31 della Convenzione di Ginevra debba essere interpretato nel senso che esso osta a che una persona possa, da un lato, essere perseguita penalmente, nello Stato membro dove chiede asilo, per reati connessi all’ingresso irregolare nel territorio di tale Stato membro, quali, segnatamente, l’ingresso irregolare tramite passatori e l’uso di un falso documento d’identità, e, dall’altro, avvalersi dell’esenzione di pena di cui a tale articolo, essendo la stessa persona entrata nel territorio di detto Stato membro attraverso un altro Stato membro dell’Unione.
18      Occorre innanzitutto rilevare che la presente domanda di decisione pregiudiziale solleva la questione della competenza della Corte.
19      A tale proposito, i governi tedesco e olandese nonché la Commissione europea eccepiscono l’incompetenza della Corte a rispondere alle questioni pregiudiziali in quanto tali, tendenti a che la Corte interpreti direttamente l’articolo 31 della Convenzione di Ginevra.
20      In tale contesto va ricordato che, tenuto conto che la Convenzione di Ginevra non contiene clausole di attribuzione di competenza alla Corte, quest’ultima può fornire le richieste interpretazioni delle disposizioni di tale Convenzione, nella presente fattispecie l’articolo 31, solo se un tale esercizio delle proprie funzioni scaturisca dall’articolo 267 TFUE (sentenza TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, punto 58).
21      Orbene, secondo giurisprudenza costante il potere di fornire interpretazioni in via pregiudiziale, quale deriva da quest’ultima disposizione, riguarda le sole norme appartenenti al diritto dell’Unione (sentenza TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).
22      Nel caso di accordi internazionali, è assodato che quelli stipulati dall’Unione europea costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione e possono pertanto formare oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale. La Corte non è invece, in linea di principio, competente ad interpretare, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, accordi internazionali stipulati tra Stati membri e Stati terzi (sentenza TNT Express Nederland, EU:C:2010:243, punti 60 e 61 nonché giurisprudenza citata).
23      Soltanto qualora e nei limiti in cui l’Unione abbia assunto le competenze precedentemente esercitate dagli Stati membri nel campo d’applicazione di una convenzione internazionale non stipulata dall’Unione e, conseguentemente, le disposizioni di quest’ultima siano vincolanti per l’Unione, la Corte è competente ad interpretare una siffatta convenzione (sentenza TNT Express Nederland, EU:C:2010:243, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).
24      Nella presente fattispecie, sebbene, nell’ambito dell’istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo, siano stati adottati vari testi di diritto dell’Unione nell’ambito di applicazione della Convenzione di Ginevra, è assodato che gli Stati membri hanno conservato talune competenze rientranti in tale ambito, in particolare per quanto riguarda la materia dell’articolo 31 di tale Convenzione. Pertanto, la Corte non può essere competente per interpretare direttamente l’articolo 31 di tale Convenzione, né qualsiasi altro articolo della stessa.
25      La circostanza che l’articolo 78 TFUE dispone che la politica comune in materia di asilo deve essere conforme alla Convenzione di Ginevra, e che l’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ribadisce che il diritto di asilo è garantito nel rispetto di tale Convenzione e del protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967, non è idonea a rimettere in discussione la constatazione dell’incompetenza della Corte operata nel punto precedente.
26      Inoltre, come già dichiarato al punto 71 della sentenza B e D (C‑57/09 e C‑101/09, EU:C:2010:661), seppure sussista certamente un interesse dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni di convenzioni internazionali riprese dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate, va rilevato che l’articolo 31 della Convenzione di Ginevra non è stato ripreso da un testo di diritto dell’Unione, mentre diverse disposizioni di tale ordinamento giuridico si riferiscono a tale articolo.
OMISSIS
Dal sito http://curia.europa.eu

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