Corte di Giustizia UE xx 2014, n. xx
Rinvio pregiudiziale – Diritto al ricongiungimento
familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 4, paragrafo 5 –
Normativa nazionale che prevede che il soggiornante e il coniuge abbiano
raggiunto l’età di ventun anni al momento della presentazione della domanda di
ricongiungimento – Interpretazione conforme
L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al
ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che tale
disposizione non osta a una normativa nazionale volta a prevedere che i coniugi
e i partner registrati debbano già avere compiuto il ventunesimo anno di età al
momento della presentazione della domanda per poter essere considerati quali
familiari ammissibili al ricongiungimento.
Dal
sito http://curia.europa.eu
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