giovedì 17 luglio 2014




Corte di Giustizia UE xx 2014, n. xx

Rinvio pregiudiziale – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 4, paragrafo 5 – Normativa nazionale che prevede che il soggiornante e il coniuge abbiano raggiunto l’età di ventun anni al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento – Interpretazione conforme








L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non osta a una normativa nazionale volta a prevedere che i coniugi e i partner registrati debbano già avere compiuto il ventunesimo anno di età al momento della presentazione della domanda per poter essere considerati quali familiari ammissibili al ricongiungimento.



Dal sito http://curia.europa.eu

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