domenica 13 luglio 2014




Corte di Giustizia UE xx 2014, n. xx

Rinvio pregiudiziale ‑ Direttiva 2004/38/CE – Articolo 16, paragrafo 2 – Diritto di soggiorno permanente dei familiari di un cittadino dell’Unione cittadini di paesi terzi ‑ Fine della vita comune dei coniugi – Convivenza immediata con altri partner durante il periodo di soggiorno ininterrotto di cinque anni – Regolamento (CEE) n. 1612/68 – Articolo 10, paragrafo 3 – Presupposti – Violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro – Esame della natura della violazione di cui trattasi – Necessità di un rinvio pregiudiziale



L’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che si deve considerare che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente, previsto da tale disposizione, il cittadino di un paese terzo il quale, nel corso di un periodo continuativo di cinque anni antecedente alla data di recepimento della suddetta direttiva, abbia soggiornato in uno Stato membro, in qualità di coniuge di un cittadino dell’Unione lavoratore nel medesimo Stato membro, sebbene, nel corso del suddetto periodo, i coniugi abbiano deciso di separarsi, abbiano iniziato a convivere con altri partner e l’alloggio occupato dal suddetto cittadino non sia stato ormai più fornito né messo a disposizione di quest’ultimo dal suo coniuge cittadino dell’Unione.
 La circostanza che, nell’ambito di un’azione di risarcimento danni per violazione del diritto dell’Unione, un giudice nazionale abbia ritenuto necessario porre una questione pregiudiziale, vertente sul diritto dell’Unione in esame nel procedimento principale, non deve essere considerata un elemento decisivo al fine di determinare se sussista una violazione manifesta di tale diritto da parte dello Stato membro.


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