Corte di Giustizia UE xx 2014, n. xx
Rinvio pregiudiziale ‑ Direttiva 2004/38/CE – Articolo 16,
paragrafo 2 – Diritto di soggiorno permanente dei familiari di un
cittadino dell’Unione cittadini di paesi terzi ‑ Fine della vita comune dei
coniugi – Convivenza immediata con altri partner durante il periodo di
soggiorno ininterrotto di cinque anni – Regolamento (CEE)
n. 1612/68 – Articolo 10, paragrafo 3 – Presupposti –
Violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro – Esame
della natura della violazione di cui trattasi – Necessità di un rinvio
pregiudiziale
L’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE
e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che si deve considerare che
abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente, previsto da tale
disposizione, il cittadino di un paese terzo il quale, nel corso di un periodo
continuativo di cinque anni antecedente alla data di recepimento della suddetta
direttiva, abbia soggiornato in uno Stato membro, in qualità di coniuge di un
cittadino dell’Unione lavoratore nel medesimo Stato membro, sebbene, nel corso
del suddetto periodo, i coniugi abbiano deciso di separarsi, abbiano iniziato a
convivere con altri partner e l’alloggio occupato dal suddetto cittadino non
sia stato ormai più fornito né messo a disposizione di quest’ultimo dal suo
coniuge cittadino dell’Unione.
La circostanza che, nell’ambito di
un’azione di risarcimento danni per violazione del diritto dell’Unione, un
giudice nazionale abbia ritenuto necessario porre una questione pregiudiziale,
vertente sul diritto dell’Unione in esame nel procedimento principale, non deve
essere considerata un elemento decisivo al fine di determinare se sussista una
violazione manifesta di tale diritto da parte dello Stato membro.
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