sabato 19 luglio 2014





Corte di Giustizia UE XX 2014, (cause riunite) nn. XX

Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articoli 2, 12 e 13 – Nozione di “dati personali” – Portata del diritto di accesso della persona interessata – Dati relativi al richiedente un titolo di soggiorno e analisi giuridica contenuti in un documento amministrativo preparatorio rispetto alla decisione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 8 e 41







L’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dev’essere interpretato nel senso che i dati relativi al richiedente un titolo di soggiorno che compaiono in un documento amministrativo, quale la «minuta» discussa nel procedimento principale, in cui viene esposta la motivazione addotta dal funzionario a sostegno della bozza di decisione che egli è incaricato di redigere nell’ambito del procedimento precedente all’adozione di una decisione relativa alla domanda di un simile titolo, e, eventualmente, i dati che figurano nell’analisi giuridica contenuta nel documento medesimo costituiscono «dati personali» ai sensi di tale disposizione, mentre detta analisi non può invece ricevere, di per sé, la stessa qualificazione.
L’articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46 e l’articolo 8, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che il richiedente un titolo di soggiorno dispone di un diritto di accesso a tutti i dati personali che lo riguardano che siano oggetto di trattamento da parte delle autorità amministrative nazionali ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di tale direttiva. Perché questo diritto sia soddisfatto, è sufficiente che al richiedente sia consegnata un’esposizione completa di tali dati in forma intelligibile, ossia in una forma che gli permetta di prendere conoscenza dei dati medesimi e di verificare che siano esatti e trattati in modo conforme alla suddetta direttiva, così da consentirgli di esercitare, se del caso, i diritti conferitigli dalla direttiva medesima.
L’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che il richiedente un titolo di soggiorno non può invocare tale disposizione nei confronti delle autorità nazionali.





Dal sito http://curia.europa.eu

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