Corte di Giustizia UE XX 2014, (cause riunite) nn. XX
Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articoli 2,
12 e 13 – Nozione di “dati personali” – Portata del diritto di
accesso della persona interessata – Dati relativi al richiedente un titolo
di soggiorno e analisi giuridica contenuti in un documento amministrativo
preparatorio rispetto alla decisione – Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Articoli 8 e 41
L’articolo 2, lettera a), della direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dev’essere
interpretato nel senso che i dati relativi al richiedente un titolo di
soggiorno che compaiono in un documento amministrativo, quale la «minuta»
discussa nel procedimento principale, in cui viene esposta la motivazione addotta
dal funzionario a sostegno della bozza di decisione che egli è incaricato di
redigere nell’ambito del procedimento precedente all’adozione di una decisione
relativa alla domanda di un simile titolo, e, eventualmente, i dati che
figurano nell’analisi giuridica contenuta nel documento medesimo costituiscono
«dati personali» ai sensi di tale disposizione, mentre detta analisi non può
invece ricevere, di per sé, la stessa qualificazione.
L’articolo 12, lettera a), della direttiva
95/46 e l’articolo 8, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che il richiedente un
titolo di soggiorno dispone di un diritto di accesso a tutti i dati personali
che lo riguardano che siano oggetto di trattamento da parte delle autorità
amministrative nazionali ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di tale
direttiva. Perché questo diritto sia soddisfatto, è sufficiente che al
richiedente sia consegnata un’esposizione completa di tali dati in forma
intelligibile, ossia in una forma che gli permetta di prendere conoscenza dei
dati medesimi e di verificare che siano esatti e trattati in modo conforme alla
suddetta direttiva, così da consentirgli di esercitare, se del caso, i diritti
conferitigli dalla direttiva medesima.
L’articolo 41, paragrafo 2, lettera b),
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere
interpretato nel senso che il richiedente un titolo di soggiorno non può
invocare tale disposizione nei confronti delle autorità nazionali.
Dal
sito http://curia.europa.eu
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