Accesso alle riproduzioni audio-video delle prove orali di un concorso
Accesso ai documenti – Riproduzione audio video – Prove orali
di pubblico concorso – E’ accessibile.
Essendo la prova orale di un concorso certamente
riconducibile al procedimento concorsuale, la sua riproduzione audio video deve
ritenersi accessibile, in quanto documento informatico detenuto da una pubblica
amministrazione e concernente attività pubblicistica dalla stessa posta in
essere, senza che possa in alcun modo avere rilevanza la circostanza che si
tratti di documenti non aventi ad oggetto un atto formato dalla pubblica
amministrazione (1).
(1) La
Sezione II ter del Tar Lazio ha accolto il ricorso di un
concorrente non classificatosi tra i vincitori ad accedere alle riproduzioni
audio-video delle prove orali dei concorrenti risultati vincitori.
Il Tar ha pertanto affermato che riproduzione audio
video di una prova orale di un concorso deve ritenersi accessibile, in quanto
documento informatico detenuto da una pubblica amministrazione e concernente
attività pubblicistica dalla stessa posta in essere nell’ambito del
procedimento concorsuale, senza che possa in alcun modo avere rilevanza la
circostanza che si tratti di documenti non aventi ad oggetto un atto formato
dalla pubblica amministrazione.
Quanto alla asserita lesione delle riservatezza, ha
chiarito il Tar che in linea di principio sussiste il diritto ad accedere a
tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti
ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati,
i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso
pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in
radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti,
prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una
competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce
l'essenza della valutazione (Tar Lazio, sez. III, 10 settembre 2013, n.8199).
In ogni caso, la sentenza ha rilevato che, attesa la
specifica natura dei documenti in questione (registrazioni audio-video delle
prove orali), qualora dovesse profilarsi un contrasto tra esigenze di privacy
dei terzi e il diritto di accesso, trattandosi di accesso per fini di necessità
difensive, queste ultime dovrebbe comunque ritenersi prevalenti.
Tuttavia, l’amministrazione potrà adottare
accorgimenti tecnici idonei a contemperare l’interesse all’accesso e quello
alla riservatezza dei terzi.
Dal sito https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/accesso-alle-riproduzioni-audio-video-delle-prove-orali-di-un-concorso
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