domenica 15 dicembre 2019


Tar Lombardia, Milano, 18 novembre 2019, n. 2429

Gli adempimenti successivi al decreto di conferimento della cittadinanza, necessari per la piena efficacia del provvedimento (nello specifico: la prestazione del giuramento), involgono posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione dell’A.G.O. [lo straniero aveva impugnato il silenzio serbato dal Comune in relazione alla istanza di rimessione in termini per il giuramento previsto dall’art. 10 della l. 91/1992]



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1677 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Benamati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Melloni, n. 8;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Claudio Colombo, Elisabetta D'Auria, Antonello Mandarano, Anna Maria Moramarco, Annalisa Pelucchi dell’Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via della Guastalla, n. 6;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l’illegittimità
del silenzio serbato dal Comune in relazione alla istanza di rimessione in termini per il giuramento previsto dall’art. 10 della L. 5 febbraio 1992 n. 91.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, residente in M., Via … ha ottenuto dal Capo dello Stato la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera f) della L. n. 91/1992, con decreto del OMISSIS.
Tale decreto presidenziale è pervenuto all’ufficio messi del Comune di M. da parte della Prefettura di Milano in data 6 ottobre 2016 per la notificazione prevista dalla normativa vigente.
Il messo notificatore incaricato, recatosi in data 13 ottobre 2016 presso l’indirizzo anagrafico del ricorrente per effettuare la notificazione, non ha potuto provvedere al recapito per assenza del destinatario, lasciando lo specifico avviso per il ritiro dell’atto presso gli uffici comunali di Via ….
In seguito il messo ha inviato al ricorrente l’avviso ex art. 140 c.p.c. con raccomandata n. 015285838548 presso l’indirizzo di residenza e ha depositato l’atto presso la Casa Comunale.
In data 16 giugno 2017 la documentazione è stata restituita alla Prefettura.
Soltanto in data 29 gennaio 2018 l’interessato si è recato presso gli uffici comunali per ritirare la copia del decreto.
Essendo decorso il termine di sei mesi dalla notifica del decreto previsto dall’art. 10 della L. n. 91/1992 per prestare il giuramento, il ricorrente ha presentato varie istanze alla Prefettura di Milano per la riammissione al giuramento, da ultimo estese al Comune di M. in data 19 luglio 2019, sostenendo di non aver potuto ritirare il decreto presidenziale notificato a causa di gravi problemi di salute, attestati da ricovero ospedaliero.
Non essendo pervenute risposte da parte delle Amministrazioni, il ricorrente ha presentato ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con memoria di mera forma.
Si è costituito altresì il Comune di M.che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili.
Indi alla camera di consiglio del 5 novembre 2019 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.
In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Comune.
L’eccezione è fondata.
Va premesso che presupposto processuale per l'esercizio dell’azione contra silentium è che la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso è infatti inammissibile laddove il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in relazione al rapporto giuridico sottostante, ovvero, si verta, comunque, nell'ambito di posizioni di diritto soggettivo. Ed invero il rito del silenzio postula e non fonda la giurisdizione del giudice amministrativo, considerato che gli artt. 31 e 117 c.p.a. disciplinano norme sul rito e non sulla giurisdizione (Consiglio di Stato, V, 22 gennaio 2015, n. 273).
Si tratta quindi di verificare se, nella presente controversia, il rapporto sottostante sia devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo.
A questa domanda deve essere data risposta negativa.
Ai sensi dell’art. 10 della L. 5 febbraio 1992 n. 91 il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
L’art. 7 del DPR 12 ottobre 1993 n. 572 stabilisce poi che il giuramento deve essere prestato, in Italia, dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, che provvede per la trascrizione e l'annotazione del decreto negli atti dello stato civile e ne dà immediata notizia al Ministero dell'interno. Trascorsi sei mesi dalla data della notifica del decreto di conferimento della cittadinanza, l'interessato non è ammesso a prestare giuramento se non dimostri, con la produzione di nuovi documenti al Ministero dell'interno, la permanenza dei requisiti in base ai quali gli fu accordata la cittadinanza.
La controversia oggetto del presente giudizio, che attiene agli adempimenti successivi al decreto di conferimento della cittadinanza necessari per la piena efficacia del provvedimento, involge posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
Invero il giuramento di cui all’art. 10 della L. 91/1992 costituisce, per lo straniero che voglia acquisire la cittadinanza italiana, corollario dell’art. 54 comma 1 Cost. che impone al cittadino il dovere di fedeltà alla Repubblica osservandone la Costituzione e le leggi.
Il giuramento è atto personale, che attiene direttamente al diritto costituzionale, in ragione dei valori incorporati nella sua prestazione (Corte Cost. n. 258/2017), atto che costituisce integrazione dell’efficacia del provvedimento del Presidente della Repubblica.
Gli effetti conseguenti al giuramento sono stabiliti dalla legge.
A fronte della situazione giuridica di diritto soggettivo, non viene in emersione alcun tratto di esercizio di pubblico potere, essendo il giuramento un atto della parte privata rispetto al quale l’ufficiale dello stato civile esegue adempimenti materiali preordinati a “registrare” il fatto cui la legge (e non l’Amministrazione) connette l’acquisizione di efficacia del provvedimento di riconoscimento della cittadinanza, e la conseguente iscrizione nei registri dello stato civile.
La disciplina in questione è regolata da norme di relazione cui corrispondono rapporti intersoggettivi, senza alcun potere per l'Amministrazione di degradare i diritti soggettivi attribuiti ai singoli individui, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dovendo essere declinata la giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, avanti al quale la causa potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Tenuto conto della pronuncia in rito e della particolarità della questione le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

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