Tar Lombardia, Milano, 18
novembre 2019, n. 2429
Gli adempimenti successivi al decreto di conferimento della
cittadinanza, necessari per la piena efficacia del provvedimento (nello
specifico: la prestazione del giuramento), involgono posizioni di diritto soggettivo
e non di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione dell’A.G.O. [lo
straniero aveva impugnato il silenzio serbato dal Comune in relazione alla
istanza di rimessione in termini per il giuramento previsto dall’art. 10 della
l. 91/1992]
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1677 del 2019, proposto
da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Benamati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Melloni, n. 8;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Benamati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Melloni, n. 8;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Claudio Colombo,
Elisabetta D'Auria, Antonello Mandarano, Anna Maria Moramarco, Annalisa
Pelucchi dell’Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura
stessa in Milano, via della Guastalla, n. 6;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l’illegittimità
del silenzio serbato dal Comune in relazione alla istanza di
rimessione in termini per il giuramento previsto dall’art. 10 della L. 5
febbraio 1992 n. 91.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano
e del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019
la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, residente in M., Via … ha ottenuto dal Capo
dello Stato la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera f)
della L. n. 91/1992, con decreto del OMISSIS.
Tale decreto presidenziale è pervenuto all’ufficio messi del
Comune di M. da parte della Prefettura di Milano in data 6 ottobre 2016 per la
notificazione prevista dalla normativa vigente.
Il messo notificatore incaricato, recatosi in data 13 ottobre
2016 presso l’indirizzo anagrafico del ricorrente per effettuare la
notificazione, non ha potuto provvedere al recapito per assenza del
destinatario, lasciando lo specifico avviso per il ritiro dell’atto presso gli
uffici comunali di Via ….
In seguito il messo ha inviato al ricorrente l’avviso ex art.
140 c.p.c. con raccomandata n. 015285838548 presso l’indirizzo di residenza e
ha depositato l’atto presso la Casa Comunale.
In data 16 giugno 2017 la documentazione è stata restituita
alla Prefettura.
Soltanto in data 29 gennaio 2018 l’interessato si è recato
presso gli uffici comunali per ritirare la copia del decreto.
Essendo decorso il termine di sei mesi dalla notifica del
decreto previsto dall’art. 10 della L. n. 91/1992 per prestare il giuramento,
il ricorrente ha presentato varie istanze alla Prefettura di Milano per la
riammissione al giuramento, da ultimo estese al Comune di M. in data 19 luglio
2019, sostenendo di non aver potuto ritirare il decreto presidenziale
notificato a causa di gravi problemi di salute, attestati da ricovero
ospedaliero.
Non essendo pervenute risposte da parte delle Amministrazioni,
il ricorrente ha presentato ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con
memoria di mera forma.
Si è costituito altresì il Comune di M.che ha eccepito
l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili.
Indi alla camera di consiglio del 5 novembre 2019 la causa è
stata chiamata e trattenuta per la decisione.
In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di difetto
di giurisdizione sollevata dalla difesa del Comune.
L’eccezione è fondata.
Va premesso che presupposto processuale per l'esercizio
dell’azione contra silentium è che la controversia appartenga alla
giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso è infatti inammissibile
laddove il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in relazione al
rapporto giuridico sottostante, ovvero, si verta, comunque, nell'ambito di
posizioni di diritto soggettivo. Ed invero il rito del silenzio postula e non
fonda la giurisdizione del giudice amministrativo, considerato che gli artt. 31
e 117 c.p.a. disciplinano norme sul rito e non sulla giurisdizione (Consiglio
di Stato, V, 22 gennaio 2015, n. 273).
Si tratta quindi di verificare se, nella presente controversia,
il rapporto sottostante sia devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo.
A questa domanda deve essere data risposta negativa.
Ai sensi dell’art. 10 della L. 5 febbraio 1992 n. 91 il decreto
di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si
riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo,
giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le
leggi dello Stato.
L’art. 7 del DPR 12 ottobre 1993 n. 572 stabilisce poi che il
giuramento deve essere prestato, in Italia, dinanzi all'ufficiale dello stato civile
del comune di residenza, che provvede per la trascrizione e l'annotazione del
decreto negli atti dello stato civile e ne dà immediata notizia al Ministero
dell'interno. Trascorsi sei mesi dalla data della notifica del decreto di
conferimento della cittadinanza, l'interessato non è ammesso a prestare
giuramento se non dimostri, con la produzione di nuovi documenti al Ministero
dell'interno, la permanenza dei requisiti in base ai quali gli fu accordata la
cittadinanza.
La controversia oggetto del presente giudizio, che attiene agli
adempimenti successivi al decreto di conferimento della cittadinanza necessari
per la piena efficacia del provvedimento, involge posizioni di diritto
soggettivo e non di interesse legittimo.
Invero il giuramento di cui all’art. 10 della L. 91/1992
costituisce, per lo straniero che voglia acquisire la cittadinanza italiana,
corollario dell’art. 54 comma 1 Cost. che impone al cittadino il dovere di
fedeltà alla Repubblica osservandone la Costituzione e le leggi.
Il giuramento è atto personale, che attiene direttamente al
diritto costituzionale, in ragione dei valori incorporati nella sua prestazione
(Corte Cost. n. 258/2017), atto che costituisce integrazione dell’efficacia del
provvedimento del Presidente della Repubblica.
Gli effetti conseguenti al giuramento sono stabiliti dalla
legge.
A fronte della situazione giuridica di diritto soggettivo, non
viene in emersione alcun tratto di esercizio di pubblico potere, essendo il
giuramento un atto della parte privata rispetto al quale l’ufficiale dello
stato civile esegue adempimenti materiali preordinati a “registrare” il fatto
cui la legge (e non l’Amministrazione) connette l’acquisizione di efficacia del
provvedimento di riconoscimento della cittadinanza, e la conseguente iscrizione
nei registri dello stato civile.
La disciplina in questione è regolata da norme di relazione cui
corrispondono rapporti intersoggettivi, senza alcun potere per
l'Amministrazione di degradare i diritti soggettivi attribuiti ai singoli
individui, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla
giurisdizione del giudice ordinario.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, dovendo essere declinata la giurisdizione del giudice
amministrativo a favore del giudice ordinario, avanti al quale la causa potrà
essere riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Tenuto conto della pronuncia in rito e della particolarità
della questione le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9,
paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte
interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
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