Corte dei Conti, Sez. contr. Lombardia, 7 novembre 2019, n.
419, Servizi cimiteriali – Operazioni di
esumazione/estumulazione - Costi
La natura di servizio pubblico a pagamento a
carico di privati (salvo i casi in cui le famiglie siano bisognose o non interessate
al destino della salma, e i casi di intervento dell’autorità giudiziaria) –
delle operazioni di esumazione e di estumulazione (sulle quali “convergono
dunque delle esigenze di igiene e di sanità pubblica e logistico-organizzative
nella gestione degli spazi cimiteriali, una gestione di competenza del comune,
che ne sopporta i relativi costi”) –, è
confermata sia riferendosi alla normativa nazionale, che a quella regionale;
nel quadro delle disposizioni dell’art. 117 del TUEL; in questo senso, paiono
sussistere margini di autonomia nella decisione su come tradurre i costi in
tariffe, anche in considerazione dell’assenza di corrispettivo a seguito di
gratuità nei casi previsti. E’ quindi
compito dell’Ente, nell’ambito della propria autonomia, valutare come tradurre
i principi di diritto ora esposti in concreta scelta di gestione dei servizi
cimiteriali, anche nei modi specifici in cui stabilire la tariffazione in
relazione ai costi effettivamente sostenuti o da sostenere in prospettiva per
le operazioni di esumazione e di estumulazione in modo da assicurarne
l’equilibrio economico-finanziario [l’Ente mittente aveva chiesto: a)“se il
Comune sia comunque legittimato ad applicare delle tariffe a copertura delle
spese sostenute o se la fattispecie rientri nella discrezionalità dell'ente” b)
se “sia possibile quantificare le spese di esumazione/estumulazione ordinarie
all'interno delle tariffe di concessione cimiteriale di loculi e tombe,
accantonando e/o utilizzando parte dell'importo per la gestione della rotazione
degli stessi”]
PREMESSO IN FATTO
Il Sindaco del Comune di A. fa
presente in premessa che il Comune nulla ha previsto all'interno del
Regolamento comunale in merito all'onerosità delle esumazioni ed estumulazioni”
e pone due quesiti in relazione agli oneri ad esse connessi:
i.) se il Comune sia comunque legittimato ad
applicare delle tariffe a copertura delle spese sostenute o se la fattispecie
rientri nella discrezionalità dell'ente;
ii.) sia possibile quantificare
le spese di esumazione/estumulazione ordinarie all'interno delle tariffe di
concessione cimiteriale di loculi e tombe, accantonando e/o utilizzando parte
dell'importo per la gestione della rotazione degli stessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Verifica della ammissibilità
della richiesta di parere n. 74/2019 del Comune di A.
OMISSIS
MERITO
La questione in materia di
gestione cimiteriale si riferisce al servizio di esumazione ed estumulazione in
relazione agli oneri ad esso connessi: come osservato nella delibera
59/2019/SRCPIE/PAR “si osserva che la disciplina della “polizia mortuaria” è
una materia complessa e di competenza di diversi livelli di governo per cui vi
è la necessità di esaminare anche la normativa regionale. Quest’ultima,
infatti, per gli aspetti del servizio de quo afferenti all’igiene e sanità,
rientranti nella materia della tutela della salute, concorre con quella statale
ai sensi del comma 3 dell’art.117 Cost.”
La normativa di riferimento trae
fondamento da una norma nazionale con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285,
“Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, il cui art. 82 riguarda le
esumazioni e le estumulazioni, demandandone al Sindaco (c. 4) la regolazione.
Con il D.L. 27/12/2000, n. 392 (convertito in legge con modificazioni dalla L.
28 febbraio 2001, n. 26) si è stabilita l’onerosità delle operazioni di
esumazione e di estumulazione, salvo i casi di indigenza e di disinteresse da
parte dei familiari: l’art. 1 c. 7-bis recita infatti: “la gratuità (…) è
limitata alle operazioni di (…) esumazione ordinaria nel caso di salma di
persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia
disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli
altri casi.”
Questa caratterizzazione non pare
modificata a seguito del trasferimento della competenza in materia di sanità
umana alle Regioni disposta con il D.P.C.M. 26 maggio 2000 (pubblicato in G.U.
11.10.2000 n. 238); la
Regione Lombardia ha approvato una legge regionale, la n. 22
del 18 novembre 2003 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici,
funebri e cimiteriali), e successivamente emanato un Regolamento in materia di
attività funebri e cimiteriali (9 novembre 2004, n. 6). In esso, le esumazioni
e le estumulazioni sono regolate dall’art. 20, confermando, con il c. 13, la
competenza del comune nella regolamentazione dei servizi di esumazione ed
estumulazione.
Il successivo c.14 dello stesso
art. 20 conferma il principio di onerosità che deve essere ritenuto chiarito
nei destinatari dal punto 5 della successiva Circolare regionale 30 maggio 2006
– n. 21 (esplicativa degli Indirizzi applicativi del regolamento regionale 9
novembre 2004, n. 6), con eccezione estesa ai casi straordinari disposti
dall’autorità giudiziaria: “(l)e operazioni di esumazione ed estumulazione, sia
ordinaria che straordinaria, sono onerose, salvo i casi di indigenza o di
esecuzione per ordine dell'autorità giudiziaria.”
Sul servizio di esumazione e di
estumulazione convergono dunque delle esigenze di igiene e di sanità pubblica e
logistico-organizzative nella gestione degli spazi cimiteriali, una gestione di
competenza del comune, che ne sopporta i relativi costi. La natura di servizio
pubblico a pagamento a carico di privati (salvo i casi in cui le famiglie siano
bisognose o non interessate al destino della salma, e i casi di intervento
dell’autorità giudiziaria), è confermata sia riferendosi alla normativa
nazionale, che a quella regionale; nel quadro delle disposizioni dell’art. 117
del TUEL; in questo senso, paiono sussistere margini di autonomia nella
decisione su come tradurre i costi in tariffe, anche in considerazione
dell’assenza di corrispettivo a seguito di gratuità nei casi previsti.
Sarà quindi compito dell’Ente,
nell’ambito della propria autonomia, valutare come tradurre i principi di
diritto ora esposti in concreta scelta di gestione dei servizi cimiteriali,
anche nei modi specifici in cui stabilire la tariffazione in relazione ai costi
effettivamente sostenuti o da sostenere in prospettiva per le operazioni di esumazione
e di estumulazione in modo da assicurarne l’equilibrio economico-finanziario.
P.Q.M.
Nelle considerazioni che
precedono è espresso il parere della Sezione.
Così deliberato nella Camera di
consiglio del 22 ottobre 2019.
Nessun commento:
Posta un commento