venerdì 6 dicembre 2019


Corte dei Conti, Sez. contr. Lombardia, 7 novembre 2019, n. 419, Servizi cimiteriali – Operazioni di esumazione/estumulazione - Costi


La natura di servizio pubblico a pagamento a carico di privati (salvo i casi in cui le famiglie siano bisognose o non interessate al destino della salma, e i casi di intervento dell’autorità giudiziaria) – delle operazioni di esumazione e di estumulazione (sulle quali “convergono dunque delle esigenze di igiene e di sanità pubblica e logistico-organizzative nella gestione degli spazi cimiteriali, una gestione di competenza del comune, che ne sopporta i relativi costi”)  –, è confermata sia riferendosi alla normativa nazionale, che a quella regionale; nel quadro delle disposizioni dell’art. 117 del TUEL; in questo senso, paiono sussistere margini di autonomia nella decisione su come tradurre i costi in tariffe, anche in considerazione dell’assenza di corrispettivo a seguito di gratuità nei casi previsti.  E’ quindi compito dell’Ente, nell’ambito della propria autonomia, valutare come tradurre i principi di diritto ora esposti in concreta scelta di gestione dei servizi cimiteriali, anche nei modi specifici in cui stabilire la tariffazione in relazione ai costi effettivamente sostenuti o da sostenere in prospettiva per le operazioni di esumazione e di estumulazione in modo da assicurarne l’equilibrio economico-finanziario [l’Ente mittente aveva chiesto: a)“se il Comune sia comunque legittimato ad applicare delle tariffe a copertura delle spese sostenute o se la fattispecie rientri nella discrezionalità dell'ente” b) se “sia possibile quantificare le spese di esumazione/estumulazione ordinarie all'interno delle tariffe di concessione cimiteriale di loculi e tombe, accantonando e/o utilizzando parte dell'importo per la gestione della rotazione degli stessi”]


PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di A. fa presente in premessa che il Comune nulla ha previsto all'interno del Regolamento comunale in merito all'onerosità delle esumazioni ed estumulazioni” e pone due quesiti in relazione agli oneri ad esse connessi:
 i.) se il Comune sia comunque legittimato ad applicare delle tariffe a copertura delle spese sostenute o se la fattispecie rientri nella discrezionalità dell'ente;  
ii.) sia possibile quantificare le spese di esumazione/estumulazione ordinarie all'interno delle tariffe di concessione cimiteriale di loculi e tombe, accantonando e/o utilizzando parte dell'importo per la gestione della rotazione degli stessi.   


CONSIDERATO IN DIRITTO

Verifica della ammissibilità della richiesta di parere n. 74/2019 del Comune di A.

  OMISSIS 


MERITO

La questione in materia di gestione cimiteriale si riferisce al servizio di esumazione ed estumulazione in relazione agli oneri ad esso connessi: come osservato nella delibera 59/2019/SRCPIE/PAR “si osserva che la disciplina della “polizia mortuaria” è una materia complessa e di competenza di diversi livelli di governo per cui vi è la necessità di esaminare anche la normativa regionale. Quest’ultima, infatti, per gli aspetti del servizio de quo afferenti all’igiene e sanità, rientranti nella materia della tutela della salute, concorre con quella statale ai sensi del comma 3 dell’art.117 Cost.”

La normativa di riferimento trae fondamento da una norma nazionale con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, il cui art. 82 riguarda le esumazioni e le estumulazioni, demandandone al Sindaco (c. 4) la regolazione. Con il D.L. 27/12/2000, n. 392 (convertito in legge con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26) si è stabilita l’onerosità delle operazioni di esumazione e di estumulazione, salvo i casi di indigenza e di disinteresse da parte dei familiari: l’art. 1 c. 7-bis recita infatti: “la gratuità (…) è limitata alle operazioni di (…) esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.”  

Questa caratterizzazione non pare modificata a seguito del trasferimento della competenza in materia di sanità umana alle Regioni disposta con il D.P.C.M. 26 maggio 2000 (pubblicato in G.U. 11.10.2000 n. 238); la Regione Lombardia ha approvato una legge regionale, la n. 22 del 18 novembre 2003 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali), e successivamente emanato un Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali (9 novembre 2004, n. 6). In esso, le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dall’art. 20, confermando, con il c. 13, la competenza del comune nella regolamentazione dei servizi di esumazione ed estumulazione.  

Il successivo c.14 dello stesso art. 20 conferma il principio di onerosità che deve essere ritenuto chiarito nei destinatari dal punto 5 della successiva Circolare regionale 30 maggio 2006 – n. 21 (esplicativa degli Indirizzi applicativi del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6), con eccezione estesa ai casi straordinari disposti dall’autorità giudiziaria: “(l)e operazioni di esumazione ed estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, sono onerose, salvo i casi di indigenza o di esecuzione per ordine dell'autorità giudiziaria.”  

Sul servizio di esumazione e di estumulazione convergono dunque delle esigenze di igiene e di sanità pubblica e logistico-organizzative nella gestione degli spazi cimiteriali, una gestione di competenza del comune, che ne sopporta i relativi costi. La natura di servizio pubblico a pagamento a carico di privati (salvo i casi in cui le famiglie siano bisognose o non interessate al destino della salma, e i casi di intervento dell’autorità giudiziaria), è confermata sia riferendosi alla normativa nazionale, che a quella regionale; nel quadro delle disposizioni dell’art. 117 del TUEL; in questo senso, paiono sussistere margini di autonomia nella decisione su come tradurre i costi in tariffe, anche in considerazione dell’assenza di corrispettivo a seguito di gratuità nei casi previsti.  

Sarà quindi compito dell’Ente, nell’ambito della propria autonomia, valutare come tradurre i principi di diritto ora esposti in concreta scelta di gestione dei servizi cimiteriali, anche nei modi specifici in cui stabilire la tariffazione in relazione ai costi effettivamente sostenuti o da sostenere in prospettiva per le operazioni di esumazione e di estumulazione in modo da assicurarne l’equilibrio economico-finanziario.  


P.Q.M.  


Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.   


Così deliberato nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2019. 

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