Corte di Giustizia UE 20 novembre
2019, n. C-706/18, X
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e
giustizia – Politica relativa all’immigrazione – Diritto al
ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 5,
paragrafo 4 – Decisione concernente la domanda di ricongiungimento
familiare – Conseguenze dell’inosservanza del termine per l’adozione di
una decisione – Rilascio automatico di un permesso di soggiorno
La direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa
al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretata nel senso
che osta ad una normativa nazionale in forza della quale, in assenza
dell’adozione di una decisione alla scadenza di un termine di sei mesi
decorrente dalla data di deposito della domanda di ricongiungimento familiare,
le autorità nazionali competenti devono rilasciare d’ufficio un permesso di
soggiorno al richiedente, senza dover necessariamente accertare previamente se
l’interessato soddisfi effettivamente le condizioni per soggiornare nello Stato
membro ospitante conformemente al diritto dell’Unione.
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
20 novembre 2019
Nella causa C‑706/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen (Consiglio per il contenzioso in materia di
stranieri, Belgio), con decisione dell’8 novembre 2018, pervenuta in
cancelleria il 14 novembre 2018, nel procedimento
X
contro
Belgische Staat,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta
(relatrice), vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della
Sesta Sezione, L. Bay Larsen e da C. Toader, giudici,
avvocato generale: G. Hogan
cancelliere: A. Calot Escobar,
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il
governo belga, da C. Pochet, M. Jacobs e P. Cottin, in qualità
di agenti, assistiti da C. Decordier e T. Bricout, advocaten;
– per il
governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da C. Cattabriga, M. Condou-Durande e G. Wils, in qualità di
agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito
l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al
ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra X, cittadina
afgana, e il Belgische Staat (Stato belga), in merito al rigetto da parte di
quest’ultimo della domanda di rilascio di un visto presentata dalla medesima a
titolo di ricongiungimento familiare.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Ai
termini del considerando 6 della direttiva 2003/86 «[a]l fine di assicurare la
protezione della famiglia ed il mantenimento o la creazione della vita
familiare è opportuno fissare, sulla base di criteri comuni, le condizioni
materiali per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare».
4 L’articolo
1 della direttiva 2003/86 è del seguente tenore:
«Lo scopo della presente direttiva è quello di fissare
le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui
dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio
degli Stati membri».
5 L’articolo
2 della medesima direttiva è così formulato:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(...)
c) “soggiornante”:
il cittadino di un paese terzo legalmente soggiornante in uno Stato membro che
chiede o i cui familiari chiedono il ricongiungimento familiare;
d) “ricongiungimento
familiare”: l’ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei familiari di un
cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente in tale Stato membro, al
fine di conservare l’unità familiare, indipendentemente dal fatto che il legame
familiare sia anteriore;
e) “permesso
di soggiorno”: un’autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro
che consente ad un cittadino di un paese terzo di soggiornare legalmente sul
proprio territorio, in conformità delle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo
2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13
giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di paesi terzi [(GU L 157, pag. 1)];
(...)».
6 L’articolo
3, paragrafo 5, della direttiva 2003/86 così recita:
«La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà
degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più
favorevoli».
7 Ai
sensi dell’articolo 4 della medesima direttiva:
«1. In virtù della
presente direttiva e subordinatamente alle condizioni stabilite al capo IV e
all’articolo 16, gli Stati membri autorizzano l’ingresso e il soggiorno dei
seguenti familiari:
a) il coniuge del
soggiornante;
(...)».
8 L’articolo
5 della suddetta direttiva così dispone:
«(...)
2. La domanda è
corredata dei documenti che comprovano i vincoli familiari ed il rispetto delle
condizioni previste dagli articoli 4 e 6 e, nel caso siano applicabili, dagli
articoli 7 e 8, e di copie autenticate dei documenti di viaggio del membro o
dei familiari.
Ove opportuno, per ottenere la prova dell’esistenza di
vincoli familiari, gli Stati membri possono convocare per colloqui il
soggiornante e i suoi familiari e condurre altre indagini che ritengano
necessarie.
Nell’esaminare una domanda concernente il partner non
coniugato del soggiornante, gli Stati membri tengono conto, per stabilire se
effettivamente esista un vincolo familiare, di elementi quali un figlio comune,
una precedente coabitazione, la registrazione formale della relazione e altri
elementi di prova affidabili.
(...)
4. Non appena
possibile e comunque entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda
le autorità competenti dello Stato membro comunicano per iscritto alla persona
che ha presentato la domanda la loro decisione.
In circostanze eccezionali dovute alla complessità della
domanda da esaminare, il termine di cui al comma precedente può essere
prorogato.
La decisione di rifiuto della domanda è debitamente
motivata. Eventuali conseguenze della mancata decisione allo scadere del
termine di cui al primo comma sono disciplinate dalla legislazione nazionale
dello Stato membro interessato».
9 L’articolo
11, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 così recita:
«Qualora un rifugiato non possa fornire documenti
ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, gli Stati membri tengono conto
anche di altri mezzi idonei a provare l’esistenza di tali vincoli, da valutare
conformemente alla legislazione nazionale. Il rigetto della domanda non può
essere motivato unicamente dall’assenza di documenti probatori».
10 L’articolo
13 della direttiva in parola così stabilisce:
«1. Una volta
accettata la domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato
autorizza l’ingresso del familiare o dei familiari. A tal fine, lo Stato membro
interessato agevola il rilascio dei visti necessari per queste persone.
2. Lo Stato membro
interessato rilascia ai familiari un primo permesso di soggiorno con un periodo
di validità di almeno un anno. Questo permesso di soggiorno è rinnovabile.
3. Il periodo di
validità dei permessi di soggiorno concessi al familiare o ai familiari non può
in linea di principio andare oltre la data di scadenza del permesso di
soggiorno del soggiornante».
Diritto belga
11 L’articolo
10 della wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (legge in materia di ingresso
nel territorio, soggiorno, stabilimento ed espulsione degli stranieri), del 15
dicembre 1980 (Belgisch Staatsblad, 31 dicembre 1980, pag. 14584),
nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in
prosieguo: la «legge del 15 dicembre 1980)», prevede quanto segue:
«§ 1 Fatte salve le disposizioni degli articoli 9 e
12, sono ammessi d’ufficio a soggiornare nel Regno per più di tre mesi:
(...)
4. I seguenti
familiari di uno straniero ammesso o autorizzato, da almeno dodici mesi, a
soggiornare nel Regno a tempo indeterminato, o autorizzato, da almeno dodici
mesi, a stabilirvisi. Detto termine di dodici mesi decade se il vincolo
coniugale o di convivenza registrata esisteva già prima dell’arrivo nel Regno
dello straniero che viene ricongiunto o se essi hanno insieme un figlio minore.
Dette condizioni relative alla natura e alla durata del soggiorno non sono
applicabili nel caso di familiari di uno straniero che è ammesso al soggiorno
nel Regno quale beneficiario di uno status di protezione internazionale, ai
sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, commi 2 o 3, o dell’articolo 49/2, paragrafi
2 o 3:
– il
coniuge straniero o lo straniero con il quale è stata stipulata un’unione
registrata equiparata, in Belgio, al matrimonio, che viene a convivere con lo
straniero, a condizione che entrambi abbiano superato l’età di ventun anni. Questa
età minima è tuttavia ridotta a diciotto anni allorché, a seconda dei casi, il
vincolo coniugale o tale unione registrata esisteva già prima dell’arrivo nel
Regno dello straniero che viene raggiunto;
(...)».
12 L’articolo
12 bis, n. 2, della legge 15 dicembre 1980 precisa:
«Se lo straniero di cui al paragrafo 1 presenta la sua
domanda al rappresentante diplomatico o consolare belga competente per il suo
luogo di residenza o di soggiorno all’estero, insieme alla domanda devono
essere prodotti documenti comprovanti che egli soddisfa i requisiti di cui
all’articolo 10, paragrafi da 1 a 3, tra cui un attestato medico da cui risulta
che egli non soffre di una delle malattie elencate nell’allegato di detta
legge, nonché, se egli ha superato l’età di diciotto anni, un estratto dal
registro penale o un documento analogo.
La data per la presentazione della domanda è quella in
cui sono prodotte tutte le prove, ai sensi dell’articolo 30 della legge del 16
luglio 2004 recante il codice di diritto internazionale privato o degli accordi
internazionali relativi a questa materia.
La decisione relativa all’ammissione al soggiorno è
adottata e notificata al più presto e non oltre sei mesi dopo la data di
presentazione della domanda, come stabilito al paragrafo 2. La decisione viene
adottata tenendo conto dell’insieme degli elementi del fascicolo.
Se non è soddisfatta la condizione relativa alla
sufficienza dei mezzi di sussistenza, di cui all’articolo 10, paragrafo 5, il
ministro o il suo delegato, sulla base delle necessità dello straniero che si
ricongiunge e dei suoi familiari, deve stabilire di quali mezzi di sussistenza
essi necessitino per provvedere a se stessi senza dover far ricorso allo Stato.
Il ministro o il suo delegato può a tal fine chiedere allo straniero di
produrre tutti i documenti e le informazioni utili al fine di stabilire detto
importo.
In casi eccezionali connessi alla complessità dell’esame
della domanda, nonché nell’ambito di un’indagine avente ad oggetto il
matrimonio di cui all’articolo 146 bis del codice civile o le condizioni
della convenzione di convivenza di cui all’articolo 10, paragrafo 1, comma 1,
5º, il ministro o un suo delegato può prorogare per due volte tale termine per
un periodo di tre mesi, con decisione motivata, portata a conoscenza del
richiedente.
Se dopo la decorrenza del termine di sei mesi successivo
alla data di presentazione della domanda, eventualmente prorogato ai sensi del
comma 5, non è stata adottata alcuna decisione il permesso di soggiorno deve
essere rilasciato».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
13 Il
24 ottobre 2013, X, cittadina afgana, ha presentato presso l’ambasciata del
Belgio a Islamabad (Pakistan) una domanda di visto ai fini del ricongiungimento
familiare, per raggiungere il proprio asserito coniuge, F.S.M., cittadino
afghano che beneficia dello status di rifugiato in Belgio.
14 Con
decisione del 16 giugno 2014, il gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel
en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (delegato del
Segretario di Stato per Asilo e Migrazione, Integrazione sociale e Lotta alla
povertà, Belgio) ha respinto tale domanda, con la motivazione che il vincolo
matrimoniale tra X e F.S.M. non era stato dimostrato.
15 Il
24 luglio 2014 la ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso
avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, il Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen (Consiglio per il contenzioso degli stranieri,
Belgio). Con sentenza in data 15 luglio 2016, quest’ultimo ha respinto il
ricorso.
16 Il
22 agosto 2016, la ricorrente nel procedimento principale ha proposto
impugnazione contro tale sentenza dinanzi al Raad van State (Consiglio di
Stato, Belgio).
17 Con
sentenza del 13 marzo 2018, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha annullato
la sentenza del giudice del rinvio del 15 luglio 2016. Nella sua sentenza, il
Raad van State (Consiglio di Stato) ha dichiarato, in sostanza, che il
superamento del termine previsto dall’articolo 12 bis, paragrafo 2, della legge
del 15 dicembre 1980 comporta, senza eccezioni, la concessione di un permesso
di ingresso e di soggiorno al richiedente, cosicché la ricorrente nel
procedimento principale avrebbe dovuto beneficiare di una siffatta
autorizzazione, anche se fossero sussistiti dubbi circa l’esistenza del suo
legame matrimoniale con F.S.M.. Peraltro, il Raad van State (Consiglio di
Stato) ha rinviato la causa dinanzi al giudice del rinvio per un nuovo esame.
18 Adito
con rinvio dal Raad van State (Consiglio di Stato), il giudice del rinvio
spiega di essere vincolato dalla soluzione adottata da quest’ultimo nella
sentenza del 13 marzo 2018 relativa all’applicazione dell’articolo 12 bis,
paragrafo 2, della legge del 15 dicembre 1980. Tuttavia, nei limiti in cui tale
disposizione costituisce un recepimento dell’articolo 5, paragrafo 4, della
direttiva 2003/86, esso nutre dubbi quanto alla conformità di una siffatta
soluzione con tale direttiva.
19 A
tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che, nella sentenza del 27 giugno
2018, Diallo (C‑246/17, EU:C:2018:499), la Corte ha dichiarato, per quanto riguarda
l’interpretazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga
le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158,
pag. 77, rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005,
L 197, pag. 34), che le autorità nazionali competenti non possono
rilasciare d’ufficio una carta di soggiorno ai familiari di un cittadino
dell’Unione europea, qualora il termine di sei mesi previsto da tale direttiva
per il rilascio di tale carta sia scaduto.
20 In
tale contesto, detto giudice sottolinea, in sostanza, che la concessione
automatica di un permesso di soggiorno ai familiari di un cittadino di un paese
terzo alle condizioni previste all’articolo 12 bis, paragrafo 2, della
legge del 15 dicembre 1980, da un lato, porterebbe a trattare i familiari di
tale cittadino in modo più favorevole di quelli di un cittadino dell’Unione e,
dall’altro, potrebbe pregiudicare l’obiettivo della direttiva 2003/86, che
consiste nel fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al
ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che
risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri.
21 In
tali circostanze, il Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Consiglio per il
contenzioso in materia di stranieri) ha deciso di sospendere il procedimento e
di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la direttiva 2003/86/CE – in considerazione
dell’articolo 3, paragrafo 5, e del suo obiettivo, segnatamente la fissazione
delle condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento
familiare – osti a una normativa nazionale che interpreta l’articolo 5,
paragrafo 4 della stessa direttiva nel senso che la mancanza di una decisione
alla scadenza del termine previsto comporta un obbligo per le autorità
nazionali di rilasciare d’ufficio un permesso di soggiorno all’interessato,
senza previamente accertare se l’interessato soddisfi effettivamente le condizioni
per soggiornare in Belgio conformemente al diritto dell’Unione».
Sulla ricevibilità della domanda di decisione
pregiudiziale
22 Con
la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva
2003/86 debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa
nazionale in forza della quale, in assenza di decisione entro un termine di sei
mesi decorrente dalla data di deposito della domanda di ricongiungimento
familiare, le autorità nazionali competenti devono rilasciare d’ufficio un
permesso di soggiorno al richiedente, senza previamente accertare se
l’interessato soddisfi effettivamente le condizioni per soggiornare nello Stato
membro ospitante conformemente al diritto dell’Unione.
23 A
tal riguardo, dall’articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva
2003/86, risulta che la decisione sulla domanda di ricongiungimento familiare
deve avvenire non appena possibile e comunque entro nove mesi dalla data di
presentazione della domanda presso le autorità nazionali competenti dello Stato
membro interessato.
24 Conformemente
all’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, seconda frase, della direttiva
2003/86, qualsiasi conseguenza dell’assenza di decisione sulla domanda di
ricongiungimento familiare alla scadenza di tale termine deve essere
disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.
25 Nel
caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la normativa nazionale di
cui al procedimento principale prevede un regime di accettazione implicita,
secondo il quale l’assenza di decisione sulla domanda di ricongiungimento
familiare alla scadenza di un termine di sei mesi decorrente dalla data di
deposito di tale domanda comporta, senza eccezioni, il rilascio automatico di
un permesso di soggiorno al richiedente.
26 Orbene,
sebbene il diritto dell’Unione non osti affatto a che gli Stati membri
istituiscano regimi di accettazione o di autorizzazione implicita, è comunque
necessario che siffatti regimi non pregiudichino l’effetto utile del diritto
dell’Unione (sentenza del 27 giugno 2018, Diallo, C‑246/17, EU:C:2018:499,
punto 46).
27 A
tale riguardo, occorre rilevare che, se, da un lato, l’obiettivo perseguito
dalla direttiva 2003/86 consiste nel favorire il ricongiungimento familiare (sentenza
del 13 marzo 2019, E., C‑635/17, EU:C:2019:192, punto 45), dall’altro, in virtù
dell’articolo 1, di detta direttiva, in combinato disposto con il considerando
6 della medesima, detta direttiva ha lo scopo di fissare, secondo criteri
comuni, le condizioni materiali dell’esercizio del diritto al ricongiungimento
familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente
nel territorio degli Stati membri.
28 La
nozione di «ricongiungimento familiare» è definita all’articolo 2, lettera d),
della direttiva 2003/86, come l’ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei
familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente in tale
Stato membro, al fine di conservare l’unità familiare, indipendentemente dal
fatto che il legame familiare sia anteriore o posteriore all’ingresso del
soggiornante nello Stato membro.
29 In
forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, gli Stati membri
autorizzano l’ingresso e il soggiorno, conformemente a tale direttiva, di
taluni membri della famiglia del soggiornante ai fini del ricongiungimento
familiare, tra cui in particolare il coniuge di quest’ultimo. La Corte ha già dichiarato che
tale disposizione impone agli Stati membri obblighi positivi precisi, cui
corrispondono diritti soggettivi chiaramente definiti, in quanto essa impone
loro, nelle ipotesi contemplate dalla suddetta direttiva, di autorizzare il
ricongiungimento familiare di taluni familiari del soggiornante senza potersi
avvalere di discrezionalità in proposito (sentenza del 27 giugno 2006,
Parlamento/Consiglio, C‑540/03, EU:C:2006:429, punto 60).
30 Tuttavia,
per quanto riguarda le norme procedurali che disciplinano il deposito e l’esame
della domanda di ricongiungimento familiare, l’articolo 5, paragrafo 2, primo
comma, della direttiva 2003/86 prevede che tale domanda sia accompagnata da
«documenti che comprovano i vincoli familiari». Parimenti, l’articolo 5,
paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva, dispone che, «[o]ve opportuno,
per ottenere la prova dell’esistenza di vincoli familiari, gli Stati membri
possono convocare per colloqui il soggiornante e i suoi familiari e condurre
altre indagini che ritengano necessarie».
31 Inoltre,
per quanto riguarda il ricongiungimento familiare di rifugiati, risulta
dall’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 che, qualora un
rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli
familiari, gli Stati membri tengono conto anche di altri mezzi idonei a provare
l’esistenza di tali vincoli.
32 Ne
consegue che le autorità nazionali competenti devono procedere all’esame
dell’esistenza dei vincoli familiari asseriti dal soggiornante o dal suo
familiare interessato dalla domanda di ricongiungimento familiare.
33 Pertanto,
qualora la domanda di ricongiungimento familiare sia accettata, lo Stato membro
interessato autorizza l’ingresso del familiare del soggiornante e gli rilascia
un primo permesso di soggiorno, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2,
della direttiva 2003/86.
34 Da
tali considerazioni risulta che le autorità nazionali competenti sono tenute,
prima di autorizzare il ricongiungimento familiare ai sensi della direttiva
2003/86, ad accertare l’esistenza dei legami familiari pertinenti tra il
soggiornante e il cittadino di un paese terzo a favore del quale è stata
presentata la domanda di ricongiungimento familiare.
35 In
tali circostanze, dette autorità non possono rilasciare un permesso di
soggiorno basato sulla direttiva 2003/86 ad un cittadino di un paese terzo che
non soddisfi le condizioni ivi previste per il suo rilascio (v., per analogia,
sentenza del 27 giugno 2018, Diallo, C‑246/17, EU:C:2018:499, punto 50).
36 Orbene,
nel caso di specie, come risulta dai punti 17 e 25 della presente sentenza, in
forza della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, le
autorità nazionali competenti sono tenute a rilasciare, senza eccezioni, un
permesso di soggiorno fondato sulla direttiva 2003/86 al richiedente il
ricongiungimento familiare alla scadenza di un termine di sei mesi decorrente
dalla data di deposito della domanda di quest’ultimo, sebbene non sia stato
preliminarmente accertato che il richiedente soddisfacesse effettivamente le
condizioni previste nella direttiva 2003/86 per beneficiarne.
37 Una
normativa siffatta, nei limiti in cui consente il rilascio di un permesso di
soggiorno basato sulla direttiva 2003/86 ad una persona che non soddisfa le
condizioni per ottenerlo, pregiudica l’efficacia di tale direttiva ed è contraria
ai suoi obiettivi.
38 Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla
questione posta dichiarando che la direttiva 2003/86 deve essere interpretata
nel senso che osta ad una normativa nazionale in forza della quale, in assenza
dell’ adozione di una decisione alla scadenza di un termine di sei mesi
decorrente dalla data di deposito della domanda di ricongiungimento familiare,
le autorità nazionali competenti devono rilasciare d’ufficio un permesso di
soggiorno al richiedente, senza dover necessariamente accertare previamente se
l’interessato soddisfi effettivamente le condizioni per soggiornare nello Stato
membro ospitante conformemente al diritto dell’Unione.
Sulle spese
39 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione)
dichiara:
La direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22
settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere
interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale in forza della
quale, in assenza dell’adozione di una decisione alla scadenza di un termine di
sei mesi decorrente dalla data di deposito della domanda di ricongiungimento
familiare, le autorità nazionali competenti devono rilasciare d’ufficio un
permesso di soggiorno al richiedente, senza dover necessariamente accertare
previamente se l’interessato soddisfi effettivamente le condizioni per
soggiornare nello Stato membro ospitante conformemente al diritto dell’Unione.
Dal sito http://curia.europa.eu
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