All’Adunanza plenaria la verifica d’ufficio e in sede contenziosa dei presupposti per l’accesso generalizzato se non sussistono i presupposti per l’accesso ordinario
Accesso ai documenti – Contratti della Pubblica
amministrazione – Concorrente utilmente collocato in graduatoria – Accesso agli
atti relativi alla fase esecutiva delle prestazioni – Interesse – Dubbio in
giurisprudenza - Rimessione all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Accesso ai documenti – Accesso generalizzato - Contratti
della Pubblica amministrazione – Concorrente utilmente collocato in graduatoria
– Accesso agli atti relativi alla fase esecutiva delle prestazioni – Interesse
– Dubbio in giurisprudenza - Rimessione all’Adunanza plenaria del Consiglio di
Stato.
Accesso ai documenti – Contratti della Pubblica
amministrazione – carenza dei presupposti per l’accesso ordinario - Esistenza
dei presupposti per l’accesso generalizzato – Verifica in sede amministrativa e
contenziosa – Dubbio in giurisprudenza - Rimessione all’Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato.
E’ rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la
questione se sia configurabile, o meno, in capo all’operatore economico,
utilmente collocato nella graduatoria dei concorrenti, determinata all’esito
della procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente, la
titolarità di un interesse giuridicamente protetto, ai sensi dell’art. 22, l.
n. 241 del 1990, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva delle
prestazioni, in vista della eventuale sollecitazione del potere
dell’amministrazione di provocare la risoluzione per inadempimento
dell’appaltatore e il conseguente interpello per il nuovo affidamento del
contratto, secondo le regole dello scorrimento della graduatoria (1).
E’ rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la
questione se la disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui al d.lgs.
n. 33 del 2013, come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, sia applicabile, in
tutto o in parte, in relazione ai documenti relativi alle attività delle
amministrazioni disciplinate dal codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, di inerenti al procedimento di evidenza pubblica e alla
successiva fase esecutiva, ferme restando le limitazioni ed esclusioni
oggettive previste dallo stesso codice (2).
E’ rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la
questione se, in presenza di un’istanza di accesso ai documenti espressamente
motivata con esclusivo riferimento alla disciplina generale di cui alla l. n.
241 del 1990, o ai suoi elementi sostanziali, l’amministrazione, una volta
accertata la carenza del necessario presupposto legittimante della titolarità
di un interesse differenziato in capo al richiedente, ai sensi dell’art. 22, l.
n. 241 del 1990, sia comunque tenuta ad accogliere la richiesta, qualora
sussistano le condizioni dell’accesso civico generalizzato di cui al d.lgs. n.
33 del 2013; se, di conseguenza, il giudice, in sede di esame del ricorso
avverso il diniego di una istanza di accesso motivata con riferimento alla
disciplina ordinaria di cui alla l. n. 241 del 1990 o ai suoi presupposti
sostanziali, abbia il potere-dovere di accertare la sussistenza del diritto del
richiedente, secondo i più ampi parametri di legittimazione attiva stabiliti
dalla disciplina dell’accesso civico generalizzato (3).
(1) Ha chiarito la Sezione che secondo
l’interpretazione invalsa in ordine ai presupposti legittimanti l’accesso
ordinario, la situazione giuridica suscettibile di legittimare l’istanza
ostensiva, sia nella sua configurazione “finale” (nella specie, connessa
all’affidamento del servizio a seguito dello scioglimento del rapporto
contrattuale con l’impresa aggiudicataria), sia in quella “procedimentale”
(intesa, nella fattispecie in esame, alla sollecitazione ed al controllo delle
modalità di esercizio da parte della P.A. del suo potere di risoluzione del
contratto con l’aggiudicataria e di “interpello” della seconda classificata),
deve quantomeno correlarsi ad una attuale e concreta prospettazione dei suoi
presupposti costitutivi (relativi, nella specie, al “grave inadempimento”
dell’impresa affidataria): presupposti che, essendo finalizzati a conferire i
necessari requisiti di “concretezza” ed “attualità” all’interesse legittimante,
devono preesistere all’istanza di accesso (proprio perché si tratta di
verificarne, dal punto di vista dell’Amministrazione destinataria dell’istanza
e in via succedanea nella sede giudiziale, la ammissibilità e fondatezza), e
non (eventualmente) emergere successivamente al soddisfacimento dell’azionato
interesse conoscitivo.
Nella suindicata direzione interpretativa milita il
precedente di questo Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3398 dell’11 giugno 2012,
laddove statuisce nel senso che “nel caso di specie, l’interesse azionato che
fonderebbe l’accesso non risulta concreto, poiché non ne viene precisata e
specificata la natura; la circostanza di essere il secondo graduato nella procedura
di gara per l’affidamento del contratto, non giustifica certo una richiesta
generalizzata di accesso di tutti gli atti attinenti alla fase esecutiva (…).
Il Collegio deve, conclusivamente, precisare che, con riferimento agli atti
attinenti alla fase esecutiva del rapporto, manca in radice un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, come
correttamente ha evidenziato il TAR, in palese assenza di una prospettiva di
risoluzione del rapporto e in assenza di un interesse al subentro, peraltro
neppure rappresentabile in termini di certezza (trattandosi di facoltà
discrezionale rimessa alla stazione appaltante stessa); ciò esclude la
configurabilità di un interesse della seconda classificata a conoscere la
correttezza o meno dell'esecuzione contrattuale da parte dell'aggiudicatario
della gara, attesa la sua estraneità al rapporto contrattuale in essere e ai
possibili esiti della sua esecuzione (ex art. 1372 c.c.)”. Sull’opposto
versante interpretativo, tuttavia, non può farsi a meno di evidenziare che la
seconda classificata, proprio in virtù di tale posizione, non è assimilabile ad
un quisque de populo, ai fini dell’attivazione dell’iniziativa
ostensiva: quella posizione, infatti, funge da presupposto attributivo di un
“fascio” di situazioni giuridiche, di carattere oppositivo o sollecitatorio,
finalizzate alla salvaguardia di un interesse tutt’altro che emulativo, in
quanto radicato sulla valida – anche se non pienamente satisfattiva –
partecipazione alla gara.
In siffatto contesto, ed anche in considerazione
dell’idoneità dell’accesso ad integrare un autonomo “bene della vita”, distinto
dalle utilità conseguibili mediante le iniziative attivabili a seguito del suo
utile esperimento, l’interesse dell’impresa seconda classificata ad avere
accesso agli atti della fase esecutiva, in vista della sollecitazione
dell’eventuale potere risolutorio e di quello consequenziale di “interpello”
della stazione appaltante, potrebbe non presentare tratti significativamente
divergenti, anche ai fini della sua giuridica tutelabilità, rispetto
all’incontestabile interesse ostensivo della medesima concorrente a conoscere i
documenti relativi all’offerta presentata dalla aggiudicataria,
indipendentemente dalla già acquisita conoscenza dei vizi del procedimento di
gara, in vista della eventuale impugnazione del provvedimento di
aggiudicazione: in entrambi i casi perseguendosi l’interesse al subentro nella
posizione di affidataria della commessa e distinguendosi essi solo in relazione
alla natura del potere di sostituzione della prima graduata spettante
all’Amministrazione, siccome vincolato in un caso e discrezionale nell’altro.
(2) Ha chiarito la Sezione che qualora si
ritenesse che il concorrente secondo graduato sia privo di un interesse
differenziato che lo legittima all’esercizio del diritto di accesso ordinario,
ai sensi della legge n. 241/1990, nei riguardi degli atti afferenti alla fase
esecutiva dell’appalto, diventerebbe necessario affrontare una seconda
questione, anch’essa di evidente rilievo generale, concernente l’applicabilità
del nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5,
d.lgs. n. 33 del 2013, come novellato dal d.lvo n. 97 del 2016, nella materia
dei contratti pubblici, tanto nella fase di scelta del contraente, quanto nella
successiva fase di esecuzione delle prestazioni.
Il diritto di accesso civico generalizzato, infatti, si caratterizza
proprio perché del tutto sganciato dal collegamento con una posizione giuridica
differenziata. L’operatore economico, al pari di qualsiasi altro soggetto,
potrebbe esercitare tale diritto anche al semplice scopo di verificare la
correttezza dell’operato dell’amministrazione, indipendentemente dall’esigenza
di proteggere una particolare situazione giuridica soggettiva.
La Sezione ha ritenuto
necessario chiarire se l’amministrazione prima e il giudice dopo abbiano il
potere, o il dovere, di riqualificare l’istanza di accesso presentata dal
richiedente, secondo i parametri della indifferenziata legittimazione
soggettiva attiva dell’accesso civico.
In punto di fatto, la parte appellante, facendo leva sulla
sua qualità (differenziata) di impresa partecipante alla gara e collocatasi in
seconda posizione nella graduatoria conclusiva, nel perseguimento della
suindicata finalità di subentrare all’impresa aggiudicataria nello svolgimento
del servizio in oggetto, sembra avere inteso (implicitamente) invocare le
pertinenti disposizioni della l. n. 241 del 1990 e non quelle, caratterizzate
dal carattere “adespota” dell’interesse legittimante l’accesso, regolatrici del
accesso civico (esercitabile, come si è visto, da “chiunque”).
Alla soluzione della questione nel senso del carattere non
preclusivo della qualità “differenziata” spesa dalla richiedente l’accesso, ai
fini della applicazione (in via subordinata) della normativa in tema di accesso
civico, potrebbe indurre, in primo luogo, il rilievo secondo cui compete
all’Amministrazione - ed, in seconda battuta, al giudice - inquadrare sub
specie iuris la domanda del privato, di cui sia univocamente identificabile
il contenuto sostanziale (recte, nella specie, la ragione e l’oggetto
della pretesa ostensiva): sì che, anche la presenza nell’istanza di accesso di
espresse indicazioni normative (nel caso concreto, comunque, assenti) non
potrebbe reputarsi suscettibile di vincolare le sue determinazioni (né, di
riflesso, le valutazioni del giudice), dovendo aversi di mira l’obiettivo
primario di verificare la fondatezza dell’istanza alla luce del complessivo
tessuto ordinamentale, in vista del soddisfacimento dell’interesse ostensivo
finale del richiedente (sempre che, naturalmente, l’istanza non contenga
univoche indicazioni volitive del richiedente nel senso dell’applicazione
dell’una o dell’altra disciplina regolatrice dell’accesso).
Del resto, e con diretto riferimento al caso di specie, la
stessa Amministrazione, esprimendosi – con la nota impugnata in primo grado – in
senso negativo in ordine alla duplice possibile prospettazione della pretesa
ostensiva, ha ritenuto che entrambe fossero enucleabili, senza incorrere in
forzature interpretative o qualificatorie, dall’istanza della parte appellante.
Lo stesso Ente, pertanto, ha attribuito all’oggetto dell’istanza un contenuto
ampio, ovvero comprensivo delle due possibili configurazioni del diritto di
accesso, che non potrebbe essere ricusato in sede giudiziale
dall’Amministrazione appellata, se non incorrendo nel divieto di venire
contra factum proprium (non potendo invece invocarsi in tema di accesso,
almeno qualora si ritenga che venga in rilievo una posizione di diritto
soggettivo del richiedente, l’irretrattabilità del provvedimento, anche in
punto di definizione contenutistica dell’istanza del cittadino, se non nelle
forme dell’autotutela).
Peraltro, in via generale, se una domanda del cittadino
difetti di un requisito per poter trovare soddisfacimento alla stregua di una
determinata fattispecie normativa, o comunque non lo possieda col grado di
intensità all’uopo richiesto, ciò non esclude che essa possa essere esaminata
secondo una diversa fattispecie tipica, che quel requisito non contempli
affatto.
In senso opposto, tuttavia, potrebbe sottolinearsi che
l’accesso civico è testualmente finalizzato (cfr. art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33
del 2013, così come novellato dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 25 maggio
2016) allo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”: siffatta connotazione
finalistica dell’accesso de quo, quindi, impronterebbe “in positivo”
l’istituto, inducendo ad escluderne l’applicazione ogniqualvolta il promotore
dell’iniziativa ostensiva abbia espressamente fatto valere una legittimazione
di carattere “egoistico” (ovvero dichiarato di agire, come nella specie, a
tutela di un interesse di carattere individuale).
Ha aggiunto la
Sezione che tutta la nuova normativa in materia di
trasparenza, del resto, è incentrata sull’idea della massima collaborazione tra
l’amministrazione e i cittadini.
La soluzione formalista, che conduca alla reiezione
dell’accesso per il mancato richiamo alla disciplina dell’accesso civico si
porrebbe in totale contraddizione con questi principi.
D’altro canto, il rigetto non attribuirebbe
all’amministrazione alcun concreto vantaggio, poiché il richiedente potrebbe
poi reiterare l’istanza, fondandola sul decreto n. 22 del 2013. Questa duplicazione
di istanze e procedimenti comporterebbe costi non solo per il privato, ma anche
per la stessa amministrazione.
Si deve aggiungere che la “conversione” dell’istanza non
sembra comportare pregiudizi per i terzi, dal momento che la disciplina del
decreto n. 33 del 2013 risulta, nel suo complesso, decisamente più garantista
degli interessi privati che possono essere posti in pericolo dall’esercizio del
diritto di accesso.
(3) Ha chiarito la Sezione che qualora
l’Adunanza Plenaria dovesse risolvere in senso affermativo il (secondo) quesito
sottopostole, assumerebbe infine rilievo dirimente, ai fini dell’esito della
controversia, la complessa questione interpretativa inerente alla natura del
rapporto tra la disciplina sul accesso civico e la disciplina dell’accesso
ordinario, nella specifica materia dell’accesso agli atti relativi alle
procedure di evidenza pubblica ed alla fase esecutiva del rapporto contrattuale
con l’impresa aggiudicataria.
La giurisprudenza è prevalentemente orientata nel senso di
ritenere che i due sistemi normativi coesistano, nell’attuale complessivo
regime della trasparenza dell’attività amministrativa, siccome finalizzati a
regolare due istituti autonomi, muniti di propri elementi caratterizzanti.
Con recente sentenza (Sez. V, n. 1817 del 20 marzo 2019), il
Consiglio di Stato ha infatti chiarito che “si tratta di istituti che - lungi
dal configurare un unico diritto - concretano un insieme di sistemi di
garanzia, tra loro diversificati, corrispondenti ad altrettanti livelli soggettivi
di pretesa alla trasparenza da parte dei soggetti pubblici (arg. ex art.
5, comma 11 d.lgs. n. 33/2013, che prefigura, scolpendo la salvezza della
disciplina codificata dalla l. n. 241/1990) un regime di convivenza di plurime
“forme di accesso”). Onde il “sistema” dell’accesso alle informazioni pubbliche
si presenta articolato e frastagliato, esibendo una multiformità tipologica,
resa ancora più articolata dalla presenza di discipline speciali e settoriali,
connotate di proprie peculiarità e specificità”.
Con il medesimo precedente, è stato altresì evidenziato che
l’accesso civico o generalizzato, a differenza dell’accesso documentale
“classico”, “sotto il profilo oggettivo, realizza il massimo della “estensione”
(in quanto riferito non solo a documenti, ma anche a meri dati e anche ad
elaborazioni informative), graduata tra l’accesso generico (che legittima
l’ostensione di informazioni che già avrebbero dovuto essere, in quanto tali,
pubblicate) e l’accesso universale (e “totale”, che non soffre di limitazioni
contenutistiche”, mentre “sul piano dell’”intensità”, si tratta – nondimeno –
di pretese meno incisive di quelle veicolate dall’accesso documentale (posto
che – in presenza di controinteressi rilevanti – lo scrutinio di necessità e
proporzionalità appare orientato dalla massimizzazione della tutela della
riservatezza e della segretezza, in danno della trasparenza)”.
La suddetta impostazione sistematica, va aggiunto, trova il
suo avallo legislativo espresso nel disposto dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33
del 2013, a mente del quale “restano fermi gli obblighi di pubblicazione
previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati
previste dal Capo V della l. 7 agosto 1990, n. 241”.
Tuttavia, a fronte della suindicata ricostruzione dei
rapporti tra le due discipline
cui deve aggiungersi, per quanto di interesse in relazione
allo specifico oggetto della controversia, quella speciale di cui all’art. 53
del codice n. 50 del 2016), non può omettersi di menzionarne un’altra, di segno
alternativo, secondo la quale il d.lgs. n. 33 del 2013, come novellato dal
d.lgs. n. 97 del 2016, avrebbe rivisitato, in chiave liberalizzante, l’unitaria
materia dell’accesso, la quale troverebbe quindi la sua attuale
regolamentazione in un quadro normativo composito, dal punto di vista della
fonte produttiva, che costituirebbe la risultante di un complesso processo di
abrogazione-coordinamento-integrazione, affidato essenzialmente all’interprete
e frutto dell’”atterraggio” (non compiutamente disciplinato in tutti i suoi
risvolti applicativi dal legislatore attraverso appositi sistemi di raccordo)
delle nuove (ed, in certo senso, dirompenti) disposizioni di cui al d.lgs. n.
97 del 2016 sul terreno normativo “classico” di cui alla originaria l. n. 241 del
1990.
Secondo tale diverso approccio sistematico, il d.lgs. n. 33
del 2013 non avrebbe esautorato del tutto la previgente l. n. 241 del 1990 né
espunto dall’ordinamento le specifiche forme di accesso dalla stessa
disciplinate: e tuttavia queste, unitamente all’istituto di nuovo conio
dell’accesso civico, concorrerebbero alla configurazione di un diritto
unitario, pur connotato dalla molteplicità delle sue concrete manifestazioni
attuative, la cui ratio complessiva ed aggiornata riposerebbe nella
necessità di apprestare strumenti penetrativi differenziati nelle maglie
informative della P.A., al fine di meglio calibrare la forza del principio di
trasparenza in ragione della diversità delle situazioni in cui venga
concretamente invocato e della eterogeneità degli interessi di volta in volta
coinvolti.
Ha ancora chiarito la Sezione che Chiarito che - secondo la già più
volte richiamata interpretazione prevalente - l’accesso civico e quello
ordinario coesistono nel nostro ordinamento, al pari delle rispettive disposizioni
regolatrici, l’art. 5 bis, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2013, nel suo
rinvio alle “vigenti disposizioni” che presuppongono, ai fini dell’accesso, il
rispetto di “specifiche condizioni, modalità e limiti”, non sembra poter essere
semplicisticamente inteso come affermativo della necessità di richiedere, ai
fini dell’ostensione dei documenti in determinati ambiti/materie (come,
appunto, quella delle procedure di evidenza pubblica e della relativa fase
esecutiva, in cui vige una disposizione che richiama espressamente la l. n. 241
del 1990), il possesso della situazione legittimante ex art. 22, l. n.
241 del 1990: tale interpretazione, infatti, assume a suo presupposto proprio
quella che dovrebbe essere, invece, la conclusione del ragionamento ermeneutico,
ovvero la perdurante vigenza, nella predetta materia e quale esclusiva fonte
regolatrice dell’accesso ad essa relativo, della l. n. 241 del 1990 (dando
essa, in altre parole, per scontato che la suddetta materia, con riferimento
all’istituto dell’accesso, sia rimasta immune dall’avvento innovatore del
d.lgs. n. 97 del 2016).
Inoltre, l’impossibilità di istituire un immediato “ponte”
dispositivo tra l’art. 5 bis, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2013 e l’art.
53, comma 1, scaturisce dalla diversa portata delle due previsioni: l’una
intesa a fare salva la vigenza delle disposizioni che prevedono “specifiche
condizioni, modalità o limiti” all’accesso, l’altra recante un rinvio generale
ed onnicomprensivo alla l. n. 241 del 1990.
Consegue da tale rilievo che disposizioni come l’art. 53, le
quali, oltre ad essere previgenti (al d.lgs. n. 97 del 2016), fanno indistinto
riferimento alle previsioni in tema di accesso di cui alla l. n. 241 del 1990,
non potrebbero essere ricondotte alla clausola di salvezza di cui all’art. 5 bis,
comma 3, d.lgs. n. 33 del 2013, scontrandosi il carattere generale del primo,
siccome riguardante l’intero complesso normativo di cui alla l. n. 241/1990, ed
il carattere analitico del secondo, concernente “specifiche condizioni,
modalità o limiti” previsti dalla vigente disciplina in tema di accesso.
Né, del resto, sarebbe plausibile ritenere che la clausola di
cui all’art. 5 bis, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2013, ed in particolare il
rinvio da esso operato alle “specifiche condizioni, modalità o limiti”, si
presti ad essere intesa ed applicata in modo differenziato: come relativa,
cioè, (anche) alla suindicata limitazione soggettiva, laddove specifiche
discipline (come nella specie, per ipotesi, l’art. 53, comma 1) contengano un
generico richiamo alla l. n. 241 del 1990, ed estranea ad essa, qualora nessuna
previsione vi sia (e si tratti solo di applicare, nel suo proprio ambito
operativo, la disciplina in tema di accesso civico).
In tale seconda ipotesi, infatti, la disposizione non
potrebbe sicuramente essere invocata, come già rilevato, al fine di affermare
la vigenza, anche in riferimento all’accesso civico, di quelle “limitazioni”
che, per il loro carattere tipizzante lo specifico istituto dell’accesso
ordinario (come quella connessa alla necessaria legittimazione soggettiva del
richiedente), non si prestano ad essere trasposte all’altro, a pena di
snaturamento dello stesso.
Per concludere, potrebbe anzi ipotizzarsi – rimettendo all’Adunanza
Plenaria ogni valutazione finale sul punto – che l’art. 5 bis, comma 3,
d.lgs. n. 33 del 2013, nel suo rinvio ai “casi in cui l’accesso è subordinato
dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o
limiti”, rechi supporto all’interpretazione opposta a quella che lo invoca al
fine di giustificare l’inapplicabilità dell’accesso civico alla materia
disciplinata dal Codice degli Appalti.
Invero, il generico riferimento normativo all’”accesso” –
comprensivo di quello civico e di quello ordinario – sembra deporre nel senso
che il legislatore ha una visione sostanzialmente unitaria dell’istituto
dell’accesso, sebbene disciplinandone in maniera diversa le singole
declinazioni attuative.
Ebbene, se così è (recte, fosse), la disposizione
potrebbe essere invocata proprio al fine di ribadire che le due richiamate
discipline in tema di accesso concorrono in ciascun ambito materiale specifico,
ferma restando la necessità di rispettare quelle “specifiche condizioni,
modalità o limiti” previsti dalla l. n. 241 del 1990: ai quali, però, non
sarebbero riconducibili quelli che, come la necessaria legittimazione
soggettiva del richiedente, non possono essere trasferiti entro il dominio
applicativo dell’accesso civico, senza dare luogo alla radicale negazione dello
stesso.
Nessun commento:
Posta un commento