Corte Dei Conti – Sezione Di
Controllo per il Piemonte 12 luglio 2019, n. 59, Trasporto
funebre – Costi
Ai sensi della normativa regionale
piemontese, il Comune deve farsi sempre carico, anche economicamente, del
servizio di trasporto nei casi di indigenza del de cuius e di bisogno della
famiglia [in questo caso, aggiunge la Sezione, “l’erogazione gratuita del servizio de
quo non può prescindere dalla concreta verifica dell’effettività delle
condizioni di bisogno rispetto alla normativa di settore (in particolare si
segnala la L. 328
del 08/11/2000- Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali- ed il DPCM 159 del 05/12/2013 - Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE)”]
In relazione ai decessi avvenuti sulla
pubblica via o in luogo pubblico, la medesima normativa regionale pone a carico
del Comune solo gli oneri del “servizio di raccolta e trasferimento
all’obitorio” quale luogo di osservazione e non anche del successivo
trasferimento al cimitero per la sepoltura [questa previsione, aggiunge la Sezione “è conforme alla
natura di servizio necroscopico indispensabile di tale tipologia di trasporto,
rispondendo alla necessità di liberare celermente la pubblica via o altri
luoghi pubblici a tutela della salute della collettività, dell’igiene e della
sanità pubblica”, mentre le suddette “esigenze vengono naturalmente meno nel
caso del successivo servizio di trasporto dal luogo di osservazione al luogo di
sepoltura o cremazione i cui costi pertanto devono essere a carico dei
familiari”]
PREMESSO IN FATTO
Con nota indicata in epigrafe il
Sindaco del Comune di S., dopo aver richiamato l’art. 19 del Regolamento di
Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285 del 1990 che stabilisce che “il
trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione,
all’obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune” ed aver sottolineato
che la norma de qua non dispone che il predetto servizio venga svolto “a cura e
spese” del Comune, ha evidenziato l’inesistenza di una “norma di legge che
impone al Comune l’assolvimento della relativa spesa ma solo una circolare del
Ministero della Salute, la n. 24 del 1993”. Per cui nell’evidenziare che le circolari
non si configurano come fonti del diritto e “nel ragionevole dubbio che il
pagamento del servizio di recupero della salma possa costituire danno erariale
se pagato dal Comune in quanto farebbe gravare sulla collettività il costo di
un servizio che dovrebbe essere accollato dagli eredi ( diversamente per i
soggetti indigenti o senza eredi) e nel descrivere come frequenti, i casi di
che trattasi ( recupero salme per decesso su pubblica via o per incidente), in
quanto l’Ente istante è un Comune turistico, il Sindaco ha chiesto un parere in
merito all’interpretazione normativa sopra esposta.
AMMISSIBILITÀ
OMISSIS
MERITO
La richiesta in esame attiene
sostanzialmente all’ammissibilità che i costi del servizio di trasporto funebre
nel caso di decesso su pubblica via o luogo pubblico vengano sostenuti (al di
là di particolari casi come quelli di indigenza, di inesistenza di eredi, di
identità sconosciuta del de cuius,) da parte dei richiedenti e non già dalla
collettività facendoli gravare sul bilancio comunale. La soluzione del quesito
proposto non può che muovere dalla necessaria ricostruzione della complessa
normativa di riferimento richiamata, invero, solo in parte dal Comune
istante.
Il servizio di trasporto funebre
rientra tra le attività di polizia mortuaria che rappresenta una materia
multidisciplinare, in quanto coinvolge molteplici aspetti da quelli
igienico-sanitari alla tutela della salute, dai livelli essenziali delle
prestazioni all’ordine pubblico e stato civile, dall’assetto del territorio
alla concorrenza (per gli aspetti relativi alla gestione in regime di
liberalizzazione del servizio). Per tale motivo non è ravvisabile un'unica
competenza (statale o regionale) spettando allo Stato dettare principi uniformi
su tutto il territorio nazionale ed alle Regioni e Province autonome,
nell’ambito della propria autonomia legislativa, definire norme di dettaglio e,
agli stessi comuni regolamentare le concrete modalità di svolgimento
dell'azione amministrativa in questo settore.
A livello statale la materia in esame è
attualmente regolata dal R.D. 1265/1934 (T.U. leggi sanitarie), dalla Legge n.
130/2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri),
dal D.P.R. 285/1990 (Regolamento di polizia mortuaria), attuativo del citato
Testo unico. Nello specifico, quanto alle modalità di gestione del servizio di
trasporto funebre vi è da osservare che Il R.D. 15 ottobre 1025 n. 2578, “Testo
unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei
comuni e delle province”, consentiva a questi ultimi, con un atto di natura
amministrativa, la possibilità di gestire il servizio di trasporto funebre,
direttamente o di optare per il regime di privativa (art. 1 n. 8). Con l’art.
22 della L. 142 del 1990 al contrario, viene stabilito il principio per cui i
servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province debbano essere
espressamente stabiliti dalla legge. Il successivo art.64 ha infine, previsto
il venir meno di tutte le disposizioni anteriori incompatibili con le
previsioni della L.142/1990. Effetto consolidato, quest’ultimo,
dall’abrogazione del secondo comma dell'art. 112 t.u.e.l. che ha posto fine,
almeno in linea generale, ad ogni privativa sui servizi pubblici di cui
risultino titolari gli enti locali fatta salva l'eventuale esistenza di
contrarie previsioni legislative rispettose dell'art. 43 Cost. (come nel caso
dell’art. 21, d.lgs. n. 22/1997 sulla gestione dei rifiuti urbani e di quelli
assimilati), in tal senso si è pronunciata la giurisprudenza amministrativa ed
ordinaria (Cons. St., sez. V, 9 dicembre 2004 n. 7899; Cass. civ., sez. I, 6
giugno 2005 n. 11726). Per effetto di tale evoluzione normativa il trasporto
funebre può annoverarsi tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica ed
in quanto tale si caratterizza per la più ampia concorrenza tra gli operatori
economici. La prevalente Giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che il
superamento del regime di privativa, per effetto dell’abrogazione della
previsione di cui al II co. Dell’art. 112 TUEL, non abbia fatto venir meno la
possibilità per l’Ente di imporre il pagamento del diritto fisso. L’art.19 del
D.P.R. n. 285 del 1990 richiamato nell’istanza di parere, oltre ad affidare
alle cure del Comune il trasporto funebre al successivo comma 2 prevede,
infatti, la possibilità per l’Ente, al ricorrere di alcune condizioni ( che il
trasporto con modalità speciali non sia eseguito dal Comune e non vi sia regime
di privativa) che quando il servizio sia svolto da terzi possa richiedersi il
pagamento di un diritto fisso “la cui entità non può superare quella stabilita
per trasporti di ultima categoria”. Diritto quest’ultimo che trova, ancora
oggi, congrua giustificazione nei costi inerenti alle pratiche amministrative
necessarie per ogni trasporto funebre nonché nei costi inerenti alla generale
funzione di vigilanza e di controllo che il Comune ha il dovere di esercitare
sulle concrete modalità di svolgimento del servizio. Nonostante l’intervenuta
liberalizzazione il trasporto funebre conserva sempre i connotati del pubblico
servizio (in tal senso, Consiglio di Stato sez. V n. 5746 del 06/10/2018, Tar
Abbruzzo 608/ 2015, Tar Campania, Salerno, sezione seconda, n. 226 del 2012) ed
in quanto tale deve essere garantito anche ai non abbienti e senza interruzioni
al fine di soddisfare le esigenze di igiene e sanità pubblica.
Il D.P.R. 10 settembre 1990 n.
285 sopra richiamato prevede altresì all’art. 16, comma 1 che: “il trasporto
delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è: a) a pagamento,
secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti
servizi o trattamenti speciali; b) a carico del comune in ogni altro
caso”.
Fermo restando che la sopra
citata norma secondaria vada riletta alla luce dell’art. 117 del TUEL, attesa
la riconosciuta natura di servizio pubblico del trasporto funebre, la
disposizione regolamentare, pare lasciare al Comune margini di autonomia in
ordine all’allocazione del peso dei costi del servizio in casi specifici,
purché, come chiarito anche dalla sopra richiamata Giurisprudenza
amministrativa, il Comune assicuri comunque il servizio, anche con oneri a
proprio carico, nell’ipotesi in cui il decesso riguardi persona indigente,
appartenente ad un nucleo familiare bisognoso o sia d’identità
sconosciuta.
Venendo allo specifico quesito
posto dal Comune istante e richiamato in premessa, si osserva che la disciplina
della “polizia mortuaria” è una materia complessa e di competenza di diversi
livelli di governo per cui vi è la necessità di esaminare anche la normativa
regionale. Quest’ultima, infatti, per gli aspetti del servizio de quo afferenti
all’igiene e sanità, rientranti nella materia della tutela della salute,
concorre con quella statale ai sensi del comma 3 dell’art.117 Cost.
Orbene, il Regolamento n. 7,
approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’8 agosto 2012,
si occupa dell’attività funebre e dei servizi necroscopici e cimiteriali, in
attuazione dell’articolo 15 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 recante
la disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali.
L’art. 8 in particolare, ai commi 11 e ss. prevede che “il Comune assicura il
trasporto funebre nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della
famiglia. Assicura, inoltre, il servizio di raccolta e trasferimento
all’obitorio delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico. 12.
Nelle ipotesi di cui al comma 11 restano a carico del Comune la fornitura del
feretro, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre
dallo stesso richiesto. 13. I trasporti di cadavere sono a carico di chi li
richiede o li dispone. 14. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune,
che attraverso personale autorizzato presiede al controllo dei requisiti
dell’impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti
igienico-sanitari, compresa l’idoneità degli automezzi e delle rimesse dei
carri funebri. Il Comune si avvale dell’ASL limitatamente agli aspetti
igienico-sanitari”. Dall’esame dell’art. 8 del richiamato Regolamento si desume
la regola generale per cui “ i trasporti di cadavere sono a carico di chi li
richiede o li dispone” (art.8 comma 13), il Comune è tenuto ad assicurare il
trasporto funebre nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della
famiglia ed “il servizio di raccolta e trasferimento all’obitorio delle persone
decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico” ( art. 8 comma 11). In tale
ipotesi, chiarisce il successivo comma 12, “restano a carico del Comune la
fornitura del feretro, ove necessario, e il pagamento della tipologia di
trasporto funebre dallo stesso richiesto”.
Orbene, dalle richiamate
disposizioni regionali pare potersi desumere che il Comune debba farsi sempre
carico, anche economicamente, del servizio di trasporto nei casi di indigenza
del de cuius e di bisogno della famiglia. In tal caso l’erogazione gratuita del
servizio de quo non può prescindere dalla concreta verifica dell’effettività
delle condizioni di bisogno rispetto alla normativa di settore (in particolare
si segnala la L.
328 del 08/11/2000- Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali- ed il DPCM 159 del 05/12/2013 - Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente -
ISEE).
Quanto ai decessi avvenuti sulla
pubblica via o in luogo pubblico, il comma 11 del citato articolo 8 pone a
carico del Comune solo gli oneri del “servizio di raccolta e trasferimento
all’obitorio” quale luogo di osservazione e non anche del successivo
trasferimento al cimitero per la sepoltura. Tale previsione (peraltro coerente
con la disposizione di cui all’art.4 comma 2 lett. C) e comma 7 del Regolamento
comunale di polizia mortuaria) è, invero, conforme alla natura di servizio
necroscopico indispensabile di tale tipologia di trasporto, rispondendo alla
necessità di liberare celermente la pubblica via o altri luoghi pubblici a
tutela della salute della collettività, dell’igiene e della sanità pubblica.
Tali esigenze vengono naturalmente meno nel caso del successivo servizio di
trasporto dal luogo di osservazione al luogo di sepoltura o cremazione i cui
costi pertanto devono essere a carico dei familiari.
Conferma indiretta di tale
ricostruzione la si rinviene nell’art.11, commi 5-7 del sopra richiamato
Regolamento regionale che, nel caso di decesso avvenuto in luoghi privati ma
inadatti per l’osservazione o su richiesta dei familiari, espressamente pone a
carico di questi ultimi anche i costi di trasporto dal luogo del decesso a
quello di osservazione, ponendosi, quindi come eccezione alla regola ordinaria
per cui il costo del particolare segmento di trasporto funebre in esame (dal
luogo pubblico di decesso al deposito d’osservazione) poiché indispensabile, in
quanto volto alla tutela di primari interessi pubblici, sia sostenuto dalla
generalità dei cittadini.
P.Q.M.
La Sezione regionale di
controllo per il Piemonte rende il parere nei termini suindicati.
Copia del parere sarà trasmessa a
cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della
Regione Piemonte ed all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.
Così deliberato in Torino nella
camera di consiglio del 2 luglio 2019.
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