In tema di censimento della popolazione – Sentenza Tar 2019
In tema di censimento generale della
popolazione, l’impianto normativo, ivi compreso quello comunitario, vigente non
contiene in alcun punto l’obbligo di risolvere le aporie tra il dato anagrafico
e quello rilevato a seguito del censimento dando prevalenza al primo di questi
fattori. Anzi, dal contesto legislativo e regolamentare sopra sintetizzato,
appare chiaro che l’attività di rilevazione censuaria mira a ricostruire, sulla
base delle rilevazioni effettuate e attraverso l’utilizzo di criteri
statistici, il dato della popolazione legale in termini quanto più possibile
corrispondenti alla popolazione reale. Per tale motivo, il dato anagrafico, pur
costituendo il punto di partenza dell’analisi censuaria, non può assurgere
anche a strumento di regolazione delle antinomie e dei conflitti riscontrati in
fase di rilevazione, in quanto ciò contrasterebbe con la funzione tipica del
censimento che, invece, è volta a stimare con il miglior grado di approssimazione,
sulla base di regole tecniche di natura statistica, l’effettiva consistenza
della popolazione nazionale [aggiunge il Collegio che: a) “nel caso in esame,
l’Istat ha dovuto risolvere una ipotesi di “duplicazione intercomunale”, che
ricorre quando lo stesso individuo viene rilevato più volte, nell’ambito del
censimento, tra Comuni differenti. A tal fine, ha adoperato criteri
predefiniti, come risulta dalla nota metodologica che è stata pubblicata sul
“sito internet” dell’Istituto, che chiarisce tutte le fasi che interessano il
“processo di produzione della popolazione legale”. Il paragrafo 4 della nota si
occupa specificatamente delle regole deterministiche seguite per il controllo e
la correzione dei “duplicati”, e dà conto anche dei vari metodi seguiti per
l’eliminazione degli stessi. Dunque, l’affermazione del Comune resistente
secondo cui l’Istat avrebbe operato in assenza di criteri predefiniti ovvero
individuandoli ex post ha la consistenza di una mera congettura, smentita dal
contenuto della predetta nota”; b) “la scelta delle regole statistiche da
approntare, inoltre, è espressione della discrezionalità tecnica adoperata
dall’Istat, che è sindacabile sono in caso di manifesta abnormità o illogicità.
Il Comune di M., invece, pretende di sostituire a tali regole un criterio di
altro tipo, avulso dalle finalità della rilevazione censuaria e incentrato sul
concetto di dimora abituale, che non è conferente rispetto alla attività di
correzione delle duplicazioni”]
In tema di censimento generale della
popolazione, non è ammessa una attività da parte dei Comuni di
“controvalidazione” dei dati rilevati dall’Istat, perché l’elaborazione effettuata per il
tramite di precise regole statistiche non può essere messa in discussione
attraverso ipotetici controlli “in loco”[ricorda il Collegio “come l’articolo 46 del D.P.R n. 223/1989,
recante il regolamento anagrafico, preveda, l’obbligo delle amministrazioni
comunali, a seguito del censimento, di attivarsi ai fini della revisione delle
anagrafi, con il dichiarato fine di “accertare la corrispondenza quantitativa e
qualitativa dei dati anagrafici con quelli censuari” e come “la revisione, ai
sensi del comma 3, “viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite
nell’occasione dall’Istituto centrale di statistica”; cosicché “è chiaro che in
presenza di uno scostamento tra il dato della popolazione legale e le
risultanze anagrafiche, ne consegue necessariamente una rettifica del registro
anagrafico e non è, invece, consentito procedere, come prospettato dal Comune
ricorrente, alla correzione del dato della popolazione legale”]
OMISSIS
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, il Comune di M. impugna,
chiedendone l’annullamento, il D.P.R. 6 novembre 2012, recante la
“determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15°
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011,
emesso in esecuzione dell’art. 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122”, nella parte in cui
dichiara che la popolazione legale del Comune ricorrente alla data anzidetta e
fino al censimento successivo è di 29.984 abitanti.
Al primo motivo, parte ricorrente, dopo avere premesso di avere
compilato nella fase “precensuaria”, come richiesto dall’Istat, un apposito
“bilancio”, redigendo il modello predisposto dal medesimo Istituto, dal quale
risultava che il Comune contava 30.080 abitanti, lamenta la mancata
individuazione dei criteri adottati dall’Istat nell’esecuzione della
validazione dei dati trasmessi dal Comune.
Sostiene, quindi, che da verbali di accertamento eseguiti dal
Corpo di Polizia Municipale del Comune risulterebbe l’errore compiuto
dall'Istituto di statistica nella fase di validazione dei dati raccolti
dall’ente comunale e trasmessi al suddetto Istituto per mezzo del relativo
bilancio.
Afferma, inoltre, che il censimento avrebbe dovuto eseguirsi
prendendo quale unico punto di riferimento le dichiarazioni rese dai cittadini
attraverso i questionari consegnati ai rilevatori comunali e, qualora fossero
emerse irregolarità, esse avrebbero dovuto essere risolte, in ossequio alle
disposizioni comunitarie e nazionali, attraverso un confronto incrociato dei
dati contenuti nelle liste anagrafiche comunali.
Nel secondo mezzo di gravame, il Comune lamenta la violazione e
mancata applicazione del Regolamenti CE n. 763/2008 e n. 1201/2009, nonché dei
principi desumibili dagli articoli 10, comma 1, e 11 della Costituzione. Dalle
predette fonti si evincerebbe l’obbligo di fare riferimento, ai fini censuari,
del concetto di “dimora abituale” e di adoperare quale criterio discretivo, nei
casi dubbi, quello della residenza legale o dichiarata nei registri.
Al terzo motivo, si deduce la violazione del D.L. n. 50/2010,
con il quale è stato indetto il censimento, nonché del piano generale di
censimento (“PGC”) adottato dall’Istat in forza di tale decreto legge. La fonte
legislativa non sarebbe stata rispettata nella parte in cui prevede il
“confronto contestuale tra dati rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi
della popolazione residente”, mentre il PGC sarebbe stato disatteso nella
misura in cui imponeva che il campo di osservazione fosse costituito “dalla
popolazione dimorante abitualmente, ossia residente (…)”.
Si sono costituite le amministrazioni intimate, chiedendo la
reiezione del ricorso siccome infondato.
Alla camera di consiglio del 10 aprile 2013, la domanda
cautelare presentata unitamente al ricorso è stata respinta, in ragione della
rilevata ragionevolezza del criterio adottato dall’Istat ai fini
dell’assegnazione a un ente comunale di quei soggetti che avevano compilato più
questionari, dichiarando in ciascuno un diverso Comune di appartenenza. La
decisione cautelare è stata confermata in appello, ove, oltre a rilevare
l’assenza di un pregiudizio grave e irreparabile, si è osservato che l’attività
dell’Istat è “caratterizzata da un alto grado di discrezionalità tecnica” e
che, ad una cognizione propria della fase cautelare, non risultavano presenti
profili di “evidente illogicità, errore sui presupposti o travisamento di
fatto” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, ord. 31 luglio 2013, n. 3078).
In vista dell’udienza di trattazione del merito della
controversia, parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva, insistendo
nell’accoglimento del ricorso.
Alla udienza pubblica del 20 novembre 2019 la causa è stata
trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che la funzione tipica del censimento
generale della popolazione, demandato all’Istat, è quella di “fotografare”,
avuto riguardo a un preciso momento temporale, i fenomeni di carattere
demografico, economico e sociale riguardanti la nazione. Tra le norme che
attribuiscono rilevanza al dato censuario sono di particolare importanza gli
articoli 56 e 57 della Costituzione, secondo cui ai fini della ripartizione dei
seggi elettorali si fa riferimento, per l’appunto, alla popolazione risultante
“dall’ultimo censimento”.
La disciplina della modalità di svolgimento del 15° censimento
generale della popolazione del 9 ottobre 2011, oggetto della presente
controversia, si rinviene da un coacervo di norme, alcune di rango comunitario
(i Regolamenti CE n. 763/2008 e n. 1201/2009) e altre nazionali, quali, in
primo luogo, l’art. 50 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni
nella legge 30 luglio 2010 n. 122, con cui è stato indetto il censimento in
questione. La richiamata disposizione ha previsto che le concrete modalità di
svolgimento delle operazioni censuarie fossero definite nel Piano Generale di
Censimento (“PGC”), successivamente adottato con la deliberazione n. 6 del
Presidente dell’Istat del 18 febbraio 2011.
Il PGC prevedeva, per i profili di interesse, che i Comuni
inviassero la lista anagrafica della popolazione residente riferita al 31
dicembre 2010, sottoposta a validazione dell’Istat; successivamente alla
somministrazione e compilazione dei questionari alle famiglie inserite nelle
liste, i Comuni avrebbero provveduto alla revisione dei questionari sulla base
di specifiche istruzioni fornite dall’Istituto. Infine, a chiusura delle
operazioni di rilevazione, i Comuni avrebbero provveduto “alla compilazione e
trasmissione all’Istat di bilanci ad hoc relativi agli esiti del confronto
censimento-anagrafe” (cfr. art. 2.2. del PGC). Avuto riguardo a questa specifica
attività, l’art. 22 del Piano prevedeva che i bilanci “ad hoc” compilati dai
Comuni sarebbero stati “validati” dall’Istat contestualmente al processo di
determinazione della popolazione legale e che, in conformità all’art. 46 del
D.P.R. 30 maggio 1989, recante il regolamento anagrafico della popolazione
residente, gli enti comunali avrebbero effettuato “l’aggiornamento e la
revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle notizie
raccolte in occasione del Censimento (…)”.
Tanto premesso, l’odierna controversia ha ad oggetto il dato
della popolazione legale riguardante il Comune di M. , come risultante dal
Censimento, e segnatamente lo scostamento tra il numero di abitanti indicato
dall’ente ricorrente nel bilancio trasmesso all’Istat (pari a 30.080) e quello
risultante all’esito della validazione dell’Istituto di statistica (29.984). Il
Comune sostiene che, appresi i nominativi dei soggetti “cancellati” dalla lista
di abitanti trasmessa all’Istat, ha effettuato taluni accertamenti, dai quali
risulterebbe che il maggior numero degli abitanti “sottratti” da quello della
popolazione legale sarebbe, invero, costituito da soggetti residenti o comunque
abitualmente dimoranti presso il territorio comunale.
Al primo motivo di impugnazione sostiene, quindi, che la
determinazione dell’Istat sarebbe affetta da travisamento dei fatti, nonché
viziata dalla mancata individuazione dei criteri seguiti nell’attività di
rilevazione, in quanto almeno 48 soggetti avrebbero dovuto essere ricompresi nel
computo totale della popolazione, sulla base delle rilevazioni fatte dal
Comune.
Comunque, deduce al secondo mezzo, eventuali anomalie
riscontrate avrebbero dovuto risolversi, sulla base della disciplina normativa
che regola la materia, e in particolare del Regolamento CE n. 763/2008, sulla
base del criterio della “dimora abituale” e, quindi, della residenza legale.
Ciò anche in conformità del PGC che invece, si deduce nel terzo
mezzo di gravame, non sarebbe stato rispettato, nella parte in cui stabilisce,
all’art. 2, che il “campo di osservazione” del censimento è costituito dalla
popolazione dimorante abitualmente, ossia residente, come definita dall’art. 43
del Codice civile e dall’art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
Le tesi del Comune ricorrente non possono essere accolte, in
quanto presuppongono una inversione logica dell’attività di verifica e
confronto tra il dato della popolazione legale e quello delle risultanze
anagrafiche.
L’impianto normativo, ivi compreso quello comunitario, sopra
sintetizzato non contiene, infatti, in alcun punto l’obbligo di risolvere le
aporie tra il dato anagrafico e quello rilevato a seguito del censimento dando
prevalenza al primo di questi fattori. Anzi, dal contesto legislativo e
regolamentare sopra sintetizzato, appare chiaro che l’attività di rilevazione
censuaria mira a ricostruire, sulla base delle rilevazioni effettuate e
attraverso l’utilizzo di criteri statistici, il dato della popolazione legale
in termini quanto più possibile corrispondenti alla popolazione reale. Per tale
motivo, il dato anagrafico, pur costituendo il punto di partenza dell’analisi
censuaria, non può assurgere anche a strumento di regolazione delle antinomie e
dei conflitti riscontrati in fase di rilevazione, in quanto ciò contrasterebbe
con la funzione tipica del censimento che, invece, è volta a stimare con il
miglior grado di approssimazione, sulla base di regole tecniche di natura
statistica, l’effettiva consistenza della popolazione nazionale.
Nel caso in esame, l’Istat ha dovuto risolvere una ipotesi di
“duplicazione intercomunale”, che ricorre quando lo stesso individuo viene
rilevato più volte, nell’ambito del censimento, tra Comuni differenti. A tal
fine, ha adoperato criteri predefiniti, come risulta dalla nota metodologica che
è stata pubblicata sul “sito internet” dell’Istituto, che chiarisce tutte le
fasi che interessano il “processo di produzione della popolazione legale”. Il
paragrafo 4 della nota si occupa specificatamente delle regole deterministiche
seguite per il controllo e la correzione dei “duplicati”, e dà conto anche dei
vari metodi seguiti per l’eliminazione degli stessi. Dunque, l’affermazione del
Comune resistente secondo cui l’Istat avrebbe operato in assenza di criteri
predefiniti ovvero individuandoli ex post ha la consistenza di una mera
congettura, smentita dal contenuto della predetta nota.
La scelta delle regole statistiche da approntare, inoltre, è
espressione della discrezionalità tecnica adoperata dall’Istat, che è
sindacabile sono in caso di manifesta abnormità o illogicità. Il Comune di M. ,
invece, pretende di sostituire a tali regole un criterio di altro tipo, avulso
dalle finalità della rilevazione censuaria e incentrato sul concetto di dimora
abituale, che non è conferente rispetto alla attività di correzione delle
duplicazioni.
Deve, inoltre, osservarsi che l’Istat ha rappresentato nella
propria memoria difensiva che nel bilancio del Comune di M. sono stati rilevati in totale 205 casi di
duplicazione intercomunale, di cui, all’esito della validazione dell’Istat, 109
sono stati attribuiti al Comune ricorrente e 96 ad altri Comuni. Dunque,
paradossalmente, pure ricorrendo al (non consentito) criterio della “dimora
abituale”, il Comune di M. si vedrebbe
assegnato comunque un numero di abitanti inferiore a quello ritenuto di sua
spettanza.
La circostanza, poi, che a seguito delle operazioni censuarie
si determini uno scostamento – che tra l’altro, nella odierna vicenda, appare
di portata limitata – tra il dato della popolazione legale e quello anagrafico
costituisce un fenomeno in una certa misura fisiologica e che, anzi, dimostra
l’importanza dell’uso dello strumento del censimento, ai fini della successiva
rettifica delle anagrafi (in termini, cfr. OMISSIS).
Deve, inoltre, osservarsi come non sia ammessa una attività da
parte dei Comuni di “controvalidazione” dei dati rilevati dall’Istat, proprio
perché l’elaborazione effettuata per il tramite di precise regole statistiche
non può essere messa in discussione attraverso ipotetici controlli “in loco”.
In proposito, deve rammentarsi come l’articolo 46 del D.P.R n. 223/1989,
recante il regolamento anagrafico, preveda, l’obbligo delle amministrazioni
comunali, a seguito del censimento, di attivarsi ai fini della revisione delle
anagrafi, con il dichiarato fine di “accertare la corrispondenza quantitativa e
qualitativa dei dati anagrafici con quelli censuari”. La revisione, ai sensi
del comma 3, “viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite
nell’occasione dall’Istituto centrale di statistica”. In definitiva, è chiaro
che in presenza di uno scostamento tra il dato della popolazione legale e le
risultanze anagrafiche, ne consegue necessariamente una rettifica del registro
anagrafico e non è, invece, consentito procedere, come prospettato dal Comune
ricorrente, alla correzione del dato della popolazione legale.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso
non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, in ragione della peculiarità e parziale
novità della vicenda, possono compensarsi tra le parti.
OMISSIS
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