La decadenza dal beneficio ottenuto mediante la falsa dichiarazione non è automatica
Procedimento
amministrativo – Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – Sussistenza
eventuali pendenze fiscali – Dichiarazione falsa – Art. 75, d.P.R. n. 445 del
2000 – Conseguenza – Decadenza del beneficio – Automatismo sanzionatorio
– Esclusione
In sede di applicazione
dell’art. 75, d.P.R. n. 445 del 2000, l’Amministrazione procedente deve
valutare caso per caso tutti gli elementi emersi nel corso del procedimento
affinché la sanzione prevista dalla legge, e cioè la perdita dei benefici
conseguiti per effetto della falsa dichiarazione, non sia irragionevolmente
applicata nelle ipotesi di mere irregolarità nella dichiarazione (1).
(1) Il Tar ha richiamato
l’art. 75 (“Decadenza dai benefici”), d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”) il quale dispone che “fermo restando quanto
previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera”.
Il Tar ha ritenuto che ad una
rigorosa interpretazione delle norme dettate in materia di c.d
autocertificazione, che comporterebbe l’automatica decadenza dal beneficio
eventualmente già conseguito, non residuando alcun margine di discrezionalità
alle PP.AA., vada preferita una lettura costituzionalmente orientata, volta
cioè a valorizzare, oltre il dato meramente formale, anche la sostanza della
dichiarazione e del suo contenuto.
Conformemente al più recente
orientamento della giurisprudenza amministrativa, teso a considerare il
contenuto effettivo dell’attestazione in presenza di vizi meramente formali (Cons. Stato sez. V, 17 gennaio 2018 n. 257 e 23 gennaio 2018, n. 418), quel che si ritiene di dover
valorizzare sono le peculiari circostanze di volta in volta emerse nel caso
concreto, alla luce delle quali poter valutare, nella specie, se si tratti di
una vera e propria falsità o, piuttosto, di una mera irregolarità nella
dichiarazione resa alla P.a..
Il Tar ha chiarito che secondo
questa interpretazione, e proprio con riferimento all’esistenza di pendenze
fiscali non dichiarate al momento della istanza di rinnovo del rilascio del
patentino, si è opportunamente rilevato come, per la decadenza dal beneficio,
non sarebbe determinante il profilo formale della falsità della dichiarazione
bensì quello sostanziale costituito dalla mancanza del requisito falsamente
dichiarato: l’Amministrazione, quindi, sarebbe tenuta a valutare compiutamente
la portata e l’attualità delle pendenze fiscali sussistenti al momento della
istanza (Tar Palermo, sez I, 29 ottobre 2018, n. 2190).
Il tutto conformemente ai
principi di ragionevolezza e proporzionalità che pure devono ispirare l’azione
amministrativa e che portano ad escludere ogni automatismo sanzionatorio
nell’applicazione dell’art. 75, d.P.R. n. 445 del 2000.
Il Tar ha rilevato che, nel caso
in esame, l’Amministrazione resistente ha del tutto omesso questa valutazione
del caso concreto essendosi limitata ad applicare automaticamente l’art. 75,
d.P.R. n. 445 del 2000. All’opposto, nel corso del procedimento, erano emerse
circostanze tali da far ritenere meritevole di accoglimento l’istanza di
rinnovo del patentino presentata dalla ricorrente, consistenti nella esiguità
dell’importo ab origine dovuto al fisco, nel fatto che lo stesso fosse relativo
ad una attività commerciale cessata nell’anno 2010 e nel fatto che il debito
fiscale era stato estinto prima ancora della adozione dei provvedimenti
impugnati.
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