sabato 30 novembre 2019


Decreto Ministeriale (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) 21 ottobre 2019, Reddito di cittadinanza – Cittadini stranieri - Certificazione di cui all’art. 2 c.. 1 bis del d.l. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. 26/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, ai fini dell’accoglimento dell’istanza


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
VISTO in particolare l’articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che ai fini
dell'accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e con specifico riferimento ai
requisiti reddituali e patrimoniali, nonché per comprovare la composizione del nucleo
familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, prevede che i cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla
competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità
consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
VISTO in particolare l’articolo 2, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che:
- al primo periodo, prevede che le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a)
nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status
di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c)
nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è
oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis;
al secondo periodo, stabilisce che a tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del citato decreto-legge n. 4 del 2019, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile
acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di
cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
CONSIDERATO che in riferimento alla documentazione necessaria a comprovare la
composizione del nucleo familiare dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea, sulla base della definizione di nucleo adottata a fini ISEE, non appaiono esservi
situazioni che non siano accertabili da parte delle competenti autorità italiane mediante la
verifica della residenza anagrafica;
CONSIDERATO che in riferimento alla documentazione relativa al possesso dei requisiti
reddituali e patrimoniali, con riferimento ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea, la componente non accertabile da parte della Agenzia delle Entrate riguarda il
patrimonio posseduto all’estero e i redditi da esso derivanti;
VISTO il Rapporto “Doing Business” della Banca mondiale per il quale sono raccolti indicatori
quantitativi sulla regolamentazione delle attività commerciali e sulla protezione dei diritti
di proprietà che possono essere confrontati in 190 Paesi e nel tempo;
VISTI in particolare gli indicatori relativi alla registrazione dei diritti di proprietà presenti nella
sezione “registring property” della raccolta “Doing Business”, che includono la misurazione
della qualità del sistema di amministrazione degli immobili attraverso, tra l’altro, la raccolta
di informazioni sul grado di registrazione formale degli immobili privati in registri
immobiliari e di loro mappatura;
RITENUTO di poter identificare, in sede di prima applicazione, gli Stati o territori nei quali non
è possibile acquisire la documentazione necessaria alla compilazione della DSU ai fini
ISEE, con particolare riferimento al patrimonio immobiliare, sulla base della assenza o
incompletezza dei sistemi di registrazione formale degli immobili privati in registri
immobiliari e di loro mappatura secondo le informazioni regolarmente raccolte dalla
Banca mondiale nell’ambito della raccolta “Doing Business”;
CONSIDERATO che non esistono al momento analoghe raccolte di informazioni con
riferimento alla disponibilità di dati sul patrimonio mobiliare;
D E C R E T A
Articolo 1
(Certificazione ulteriore ai fini dell’accoglimento della richiesta del Reddito e della Pensione di cittadinanza)
1. Ai fini dell’accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e della Pensione di
cittadinanza, i cittadini degli Stati o territori di cui all’allegato elenco, parte integrante del
presente decreto, sono tenuti a produrre l’apposita certificazione di cui all’articolo 2, comma 1-
bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio
estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalla autorità consolare italiana, limitatamente
all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato a fini
ISEE.
2. I cittadini degli Stati o territori non inclusi nell’allegato elenco non sono tenuti a produrre alcuna
ulteriore certificazione, oltre a quella ordinariamente prevista per l’accesso al Reddito di
cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 4 del
2019.
3. L’elenco è aggiornato sulla base delle informazioni che dovessero eventualmente rendersi
disponibili, anche mediante la rete diplomatica, sulla possibilità di acquisire presso gli Stati o
territori esteri la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva
unica a fini ISEE.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto
e registrazione della Corte dei conti.
Roma, lì 21 ottobre 2019
Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Nunzia Catalfo
Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
Luigi Di Maio

Allegato
Elenco degli Stati o territori i cui cittadini, ai fini dell’accoglimento della richiesta del Reddito di
cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, sono tenuti a produrre l’apposita certificazione di cui
all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, limitatamente all’attestazione del valore
del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato a fini ISEE.
Regno del Bhutan
Repubblica di Corea
Repubblica di Figi
Giappone
Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese
Islanda
Repubblica del Kosovo
Repubblica del Kirghizistan
Stato del Kuwait
Malaysia
Nuova Zelanda
Qatar
Repubblica del Ruanda
Repubblica di San Marino
Santa Lucia
Repubblica di Singapore
Confederazione svizzera
Taiwan
Regno di Tonga

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