Decreto Ministeriale (Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, di concerto con Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale) 21 ottobre 2019, Reddito di cittadinanza – Cittadini stranieri - Certificazione di cui
all’art. 2 c.. 1 bis del d.l. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla l.
26/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e
di pensioni”, ai fini dell’accoglimento dell’istanza
VISTO il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante
“Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione
dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)”;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo
unico
delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
VISTO il decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, recante
“Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
VISTO in particolare
l’articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 4 del
2019, che ai fini
dell'accoglimento
della richiesta del Reddito di cittadinanza e con specifico riferimento ai
requisiti reddituali
e patrimoniali, nonché per comprovare la composizione del nucleo
familiare, in deroga
all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, prevede che i cittadini di Stati non
appartenenti
all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla
competente autorità
dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità
consolare italiana,
in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Testo unico di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del
regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
VISTO in particolare
l’articolo 2, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 4 del
2019, che:
- al primo periodo,
prevede che le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a)
nei confronti dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status
di rifugiato
politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c)
nei confronti di
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è
oggettivamente
impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis;
al secondo periodo,
stabilisce che a tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di
conversione del citato decreto-legge n. 4 del 2019, con decreto del
Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione
internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile
acquisire la
documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di
cui al citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
CONSIDERATO
che
in riferimento alla documentazione necessaria a comprovare la
composizione del
nucleo familiare dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea, sulla base
della definizione di nucleo adottata a fini ISEE, non appaiono esservi
situazioni che non
siano accertabili da parte delle competenti autorità italiane mediante la
verifica della
residenza anagrafica;
CONSIDERATO
che
in riferimento alla documentazione relativa al possesso dei requisiti
reddituali e
patrimoniali, con riferimento ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea, la
componente non accertabile da parte della Agenzia delle Entrate riguarda il
patrimonio posseduto
all’estero e i redditi da esso derivanti;
VISTO il Rapporto “Doing
Business”
della Banca mondiale per il quale sono raccolti indicatori
quantitativi sulla
regolamentazione delle attività commerciali e sulla protezione dei diritti
di proprietà che
possono essere confrontati in 190 Paesi e nel tempo;
VISTI in particolare gli
indicatori relativi alla registrazione dei diritti di proprietà presenti nella
sezione “registring
property”
della raccolta “Doing Business”, che includono la misurazione
della qualità del
sistema di amministrazione degli immobili attraverso, tra l’altro, la raccolta
di informazioni sul
grado di registrazione formale degli immobili privati in registri
immobiliari e di
loro mappatura;
RITENUTO di poter
identificare, in sede di prima applicazione, gli Stati o territori nei quali
non
è possibile
acquisire la documentazione necessaria alla compilazione della DSU ai fini
ISEE, con
particolare riferimento al patrimonio immobiliare, sulla base della assenza o
incompletezza dei
sistemi di registrazione formale degli immobili privati in registri
immobiliari e di
loro mappatura secondo le informazioni regolarmente raccolte dalla
Banca mondiale
nell’ambito della raccolta “Doing Business”;
CONSIDERATO
che
non esistono al momento analoghe raccolte di informazioni con
riferimento
alla disponibilità di dati sul patrimonio mobiliare;
D E C R E
T A
Articolo 1
(Certificazione
ulteriore ai fini dell’accoglimento della richiesta del Reddito e della
Pensione di cittadinanza)
1. Ai fini
dell’accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e della Pensione
di
cittadinanza, i
cittadini degli Stati o territori di cui all’allegato elenco, parte integrante
del
presente decreto,
sono tenuti a produrre l’apposita certificazione di cui all’articolo 2, comma
1-
bis, del decreto-legge
n. 4 del 2019, rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio
estero, tradotta in
lingua italiana e legalizzata dalla autorità consolare italiana, limitatamente
all’attestazione del
valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato a fini
ISEE.
2. I cittadini degli
Stati o territori non inclusi nell’allegato elenco non sono tenuti a produrre
alcuna
ulteriore
certificazione, oltre a quella ordinariamente prevista per l’accesso al Reddito
di
cittadinanza e alla
Pensione di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 4 del
2019.
3. L’elenco è
aggiornato sulla base delle informazioni che dovessero eventualmente rendersi
disponibili, anche
mediante la rete diplomatica, sulla possibilità di acquisire presso gli Stati o
territori esteri la
documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva
unica a fini ISEE.
Il presente decreto
viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo
visto
e registrazione
della Corte dei conti.
Roma, lì 21 ottobre
2019
Il Ministro del
lavoro e delle
politiche sociali
Nunzia
Catalfo
Il Ministro degli
affari esteri e della
cooperazione
internazionale
Luigi Di Maio
Allegato
Elenco degli Stati o
territori i cui cittadini, ai fini dell’accoglimento della richiesta del
Reddito di
cittadinanza e della
Pensione di cittadinanza, sono tenuti a produrre l’apposita certificazione di
cui
all’articolo 2,
comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, limitatamente all’attestazione del
valore
del patrimonio
immobiliare posseduto all’estero dichiarato a fini ISEE.
Regno del Bhutan
Repubblica di Corea
Repubblica di Figi
Giappone
Regione
amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese
Islanda
Repubblica del
Kosovo
Repubblica del
Kirghizistan
Stato del Kuwait
Malaysia
Nuova Zelanda
Qatar
Repubblica del
Ruanda
Repubblica di San
Marino
Santa Lucia
Repubblica di
Singapore
Confederazione
svizzera
Taiwan
Regno
di Tonga
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