Sanzioni disciplinari (nella P.A.) e (sentenza di) ‘patteggiamento’
Cass. (Sez. Lav.) 31 luglio 2019,
n. 20721
A norma degli artt. 445 e 653 cod. proc. pen.,
come modificati dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, la sentenza di applicazione della
pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato - nei giudizi
disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in
quelli che riguardano i dipendenti della P.A. - quanto all'accertamento del
fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha
commesso
Allorquando la contrattazione collettiva fa
riferimento, per la graduazione delle sanzioni disciplinari a carico del
pubblico dipendente, alla sussistenza, per i medesimi fatti, di sentenza di condanna
penale, quest'ultima, in ragione del disposto dell'art. 653 c.p.p., come modificato
dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, deve presumersi riguardare anche il caso di
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
OMISSIS
5. Con l'ultimo motivo di ricorso, destinato
dal ricorrente a profili diversi da quelli finora esaminati, è affermata (art.
360 n. 3 c.p.c.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 445, co. 1-bis, c.p.c.,
in relazione agli artt. 5 L. 604/1966 e 3 C.C.N.L. del personale non dirigente
del comparto regioni ed autonomie locali, nonché dell'art. 1362 c.c..
La Corte distrettuale ha
ritenuto, sulla base di un più recente orientamento giurisprudenziale da essa
richiamato, che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
avesse efficacia di giudicato, nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti
alla pubblica autorità, quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale
ed alla affermazione che l'imputato lo ha commesso, ritenendo altresì che
l'art. 3 del C.C.N.L. di settore, secondo cui era causa di licenziamento la
condanna passata in giudicato per gravi delitti commessi in servizio, andasse
inteso nel senso che per sentenza di condanna, per comune sentire, dovessero
intendersi anche le sentenze di patteggia mento.
Il ricorrente, oltre a contestare
la tesi in ordine alla summenzionata efficacia di giudicato della sentenza di
patteggiamento, sottolinea come l'affermazione di un rilievo indiziario della
pronuncia, con relevatio ab onere probandi della P.A., si ponesse in frontale
contrasto con la disciplina della confessione, per l'impossibilità di
ravvisare, nel consenso all'applicazione della pena su richiesta delle parti,
un animus confitendi.
Apodittica, oltre che meramente
possibilistica e come tale inidonea dal punto di vista interpretativo, era poi,
secondo il Tasso, l'affermazione della Corte aquilana in ordine al fatto che la
sentenza di patteggiamento fosse per "comune sentire" da associare ad
una sentenza di condanna e che dunque in tal senso dovesse ad essa estendersi
la norma del C.C.N.L. che prevedeva, appunto a fronte di una sentenza di condanna,
il licenziamento: dovendosi viceversa procedere ad un'interpretazione dell,. norma
nel contesto contrattuale e della volontà quale obiettivata nel testo
collettivo.
Meramente di stile - proseguiva
il motivo - era infine da considerare la motivazione con cui la Corte affermava che le prove
testimoniali e le allegazioni del ricorrente sarebbero state del tutto inidonee
a scalfire il quadro indiziario emergente dagli atti del procedimento penale,
finendosi così per onerare indebitamente il lavoratore della prova
dell'insussistenza della giusta causa.
5.1 La Corte territoriale ha
sviluppato, sul punto della responsabilità del ricorrente, una duplice
motivazione, di cui la prima incentrata sul valore di giudicato da attribuire alla
sentenza di c.d. patteggiamento e la seconda attribuendo alla pronuncia penale valore
indiziario, ritenuto non superato dalle contrari allegazioni del lavoratore.
5.2 La questione sul giudicato è
in realtà decisiva ed assorbente.
L'assetto normativo è del tutto
chiaro nello stabilire che, rispetto ai giudizi disciplinari presso le
pubbliche autorità, la sentenza penale di condanna abbia efficacia di giudicato
«quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale
e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso» (art. 653, co. 1-bis,
c.p.p.).
Il riferimento generico della
norma ad una «sentenza di condanna» ed il fatto che l'art. 445, co. 1-bis, c.p.p.
stabilisca che «salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a
una pronuncia di condanna», rende testualmente ineludibile il riconoscimento
del predetto effetto di giudicato.
A fronte di tale chiaro
orientamento normativo non vi è ragione di trasporre, sul piano disciplinare,
distinguo e varianti fondate sulle caratteristiche intrinseche della sentenza
di c.d. patteggiamento che sono proprie dell'ambito penale inteso in senso stretto.
Infatti, nulla esclude che, a
fini diversi da quelli penali in senso stretto, sia dato rilievo di giudicato
all'applicazione della pena su richiesta.
Va quindi ribadito il principio
già espresso da Cass., S.U., 31 ottobre 2012, n. 18701 e poi confermato da
Cass. 20 luglio 2016, n. 14949 e Cass. 2 marzo 2017, n. 5313.
5.3 Quanto alla proporzionalità
della sanzione espulsiva, la
Corte territoriale ha ritenuto di desumerla dalla norma del
C.C.N.L. che appunto la prevede rispetto ai casi di «sentenza passata in
giudicato (...) per gravi delitti commessi in servizio».
La Corte ha fatto in proposito
riferimento alla pregressa giurisprudenza di questa Corte secondo cui
nell'interpretare il riferimento della contrattazione alla sentenza di condanna
penale, si poteva ritenere che le parti collettive si fossero ispirate al comune
sentire che a questa associa la sentenza di patteggiamento.
In realtà, va detto che, stante
il disposto attuale dell'art. 445, co. 1-bis, ultima parte, secondo cui «salve
diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna»,
qualora, come nel caso di specie, la contrattazione collettiva successiva
all'introduzione del co. 1-bis cit. rinvii alla sentenza di condanna penale, deve
presumersi che essa comprenda in tale dizione anche l'ipotesi dell'applicazione
della pena su richiesta delle parti, non potendosi ipotizzare che la
contrattazione collettiva, di regola e salvo espresse affermazioni contrarie,
utilizzi la terminologia giuridica secondo significati diversi da quelli che
secondo legge le sono propri.
Ciò, consolidando in punto di
diritto il ragionamento già svolto dalla Corte territoriale, supera ogni
questione sollecitata con il ricorso per cassazione, nel quale non risulta
indicata, se non sulla base di una lettura diametralmente opposta a quella fornita
dalla Corte territoriale rispetto al "comune sentire", una qualche
ragione idonea ad inficiare non solo la diversa e non implausibile valutazione
sul punto da parte del giudice del merito, ma anche il sostegno giuridico che
essa trova nella regola interpretativa sopra delineata.
5.4 Da quanto sopra risulta
assorbito ogni altro aspetto sollecitato con il motivo in esame.
5.5 Va dunque ribadito e
stabilito che «a norma degli artt. 445 e 653 cod. proc. pen., come modificati
dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, la sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti ha efficacia di giudicato - nei giudizi disciplinari che si
svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che
riguardano i dipendenti della P.A. - quanto all'accertamento del fatto, alla
sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso» ed
altresì che «allorquando la contrattazione collettiva fa riferimento, per la
graduazione delle sanzioni disciplinari a carico del pubblico dipendente, alla
sussistenza, per i medesimi fatti, di sentenza di condanna penale,
quest'ultima, in ragione del disposto dell'art. 653 c.p.p., come modificato
dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, deve presumersi riguardare anche il caso di
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.»
6. Alla reiezione dei ricorso
segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controparti delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi ed euro
200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di
legge.
OMISSIS
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