giovedì 1 agosto 2019





Sanzioni disciplinari (nella P.A.) e (sentenza di) ‘patteggiamento’

Cass. (Sez. Lav.) 31 luglio 2019, n. 20721

A norma degli artt. 445 e 653 cod. proc. pen., come modificati dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato - nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano i dipendenti della P.A. - quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso

Allorquando la contrattazione collettiva fa riferimento, per la graduazione delle sanzioni disciplinari a carico del pubblico dipendente, alla sussistenza, per i medesimi fatti, di sentenza di condanna penale, quest'ultima, in ragione del disposto dell'art. 653 c.p.p., come modificato dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, deve presumersi riguardare anche il caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.




OMISSIS

 5. Con l'ultimo motivo di ricorso, destinato dal ricorrente a profili diversi da quelli finora esaminati, è affermata (art. 360 n. 3 c.p.c.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 445, co. 1-bis, c.p.c., in relazione agli artt. 5 L. 604/1966 e 3 C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali, nonché dell'art. 1362 c.c..

La Corte distrettuale ha ritenuto, sulla base di un più recente orientamento giurisprudenziale da essa richiamato, che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti avesse efficacia di giudicato, nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alla pubblica autorità, quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale ed alla affermazione che l'imputato lo ha commesso, ritenendo altresì che l'art. 3 del C.C.N.L. di settore, secondo cui era causa di licenziamento la condanna passata in giudicato per gravi delitti commessi in servizio, andasse inteso nel senso che per sentenza di condanna, per comune sentire, dovessero intendersi anche le sentenze di patteggia mento.

Il ricorrente, oltre a contestare la tesi in ordine alla summenzionata efficacia di giudicato della sentenza di patteggiamento, sottolinea come l'affermazione di un rilievo indiziario della pronuncia, con relevatio ab onere probandi della P.A., si ponesse in frontale contrasto con la disciplina della confessione, per l'impossibilità di ravvisare, nel consenso all'applicazione della pena su richiesta delle parti, un animus confitendi.

Apodittica, oltre che meramente possibilistica e come tale inidonea dal punto di vista interpretativo, era poi, secondo il Tasso, l'affermazione della Corte aquilana in ordine al fatto che la sentenza di patteggiamento fosse per "comune sentire" da associare ad una sentenza di condanna e che dunque in tal senso dovesse ad essa estendersi la norma del C.C.N.L. che prevedeva, appunto a fronte di una sentenza di condanna, il licenziamento: dovendosi viceversa procedere ad un'interpretazione dell,. norma nel contesto contrattuale e della volontà quale obiettivata nel testo collettivo.

Meramente di stile - proseguiva il motivo - era infine da considerare la motivazione con cui la Corte affermava che le prove testimoniali e le allegazioni del ricorrente sarebbero state del tutto inidonee a scalfire il quadro indiziario emergente dagli atti del procedimento penale, finendosi così per onerare indebitamente il lavoratore della prova dell'insussistenza della giusta causa.

5.1 La Corte territoriale ha sviluppato, sul punto della responsabilità del ricorrente, una duplice motivazione, di cui la prima incentrata sul valore di giudicato da attribuire alla sentenza di c.d. patteggiamento e la seconda attribuendo alla pronuncia penale valore indiziario, ritenuto non superato dalle contrari allegazioni del lavoratore.

5.2 La questione sul giudicato è in realtà decisiva ed assorbente.

L'assetto normativo è del tutto chiaro nello stabilire che, rispetto ai giudizi disciplinari presso le pubbliche autorità, la sentenza penale di condanna abbia efficacia di giudicato «quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso» (art. 653, co. 1-bis, c.p.p.).

Il riferimento generico della norma ad una «sentenza di condanna» ed il fatto che l'art. 445, co. 1-bis, c.p.p. stabilisca che «salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna», rende testualmente ineludibile il riconoscimento del predetto effetto di giudicato.

A fronte di tale chiaro orientamento normativo non vi è ragione di trasporre, sul piano disciplinare, distinguo e varianti fondate sulle caratteristiche intrinseche della sentenza di c.d. patteggiamento che sono proprie dell'ambito penale inteso in senso stretto.

Infatti, nulla esclude che, a fini diversi da quelli penali in senso stretto, sia dato rilievo di giudicato all'applicazione della pena su richiesta.

Va quindi ribadito il principio già espresso da Cass., S.U., 31 ottobre 2012, n. 18701 e poi confermato da Cass. 20 luglio 2016, n. 14949 e Cass. 2 marzo 2017, n. 5313.

5.3 Quanto alla proporzionalità della sanzione espulsiva, la Corte territoriale ha ritenuto di desumerla dalla norma del C.C.N.L. che appunto la prevede rispetto ai casi di «sentenza passata in giudicato (...) per gravi delitti commessi in servizio».

La Corte ha fatto in proposito riferimento alla pregressa giurisprudenza di questa Corte secondo cui nell'interpretare il riferimento della contrattazione alla sentenza di condanna penale, si poteva ritenere che le parti collettive si fossero ispirate al comune sentire che a questa associa la sentenza di patteggiamento.

In realtà, va detto che, stante il disposto attuale dell'art. 445, co. 1-bis, ultima parte, secondo cui «salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna», qualora, come nel caso di specie, la contrattazione collettiva successiva all'introduzione del co. 1-bis cit. rinvii alla sentenza di condanna penale, deve presumersi che essa comprenda in tale dizione anche l'ipotesi dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, non potendosi ipotizzare che la contrattazione collettiva, di regola e salvo espresse affermazioni contrarie, utilizzi la terminologia giuridica secondo significati diversi da quelli che secondo legge le sono propri.

Ciò, consolidando in punto di diritto il ragionamento già svolto dalla Corte territoriale, supera ogni questione sollecitata con il ricorso per cassazione, nel quale non risulta indicata, se non sulla base di una lettura diametralmente opposta a quella fornita dalla Corte territoriale rispetto al "comune sentire", una qualche ragione idonea ad inficiare non solo la diversa e non implausibile valutazione sul punto da parte del giudice del merito, ma anche il sostegno giuridico che essa trova nella regola interpretativa sopra delineata.

5.4 Da quanto sopra risulta assorbito ogni altro aspetto sollecitato con il motivo in esame.

5.5 Va dunque ribadito e stabilito che «a norma degli artt. 445 e 653 cod. proc. pen., come modificati dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato - nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano i dipendenti della P.A. - quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso» ed altresì che «allorquando la contrattazione collettiva fa riferimento, per la graduazione delle sanzioni disciplinari a carico del pubblico dipendente, alla sussistenza, per i medesimi fatti, di sentenza di condanna penale, quest'ultima, in ragione del disposto dell'art. 653 c.p.p., come modificato dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, deve presumersi riguardare anche il caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.»

6. Alla reiezione dei ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controparti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

OMISSIS

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