Divieto di ingresso
(transito e sosta) Open Arms – Il decreto cautelare del Tar
Tar Lazio, Roma, 14 agosto 2019 (decr. caut.)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 10780 del 2019,
proposto da
Foundacion Proa (Pro - Activa Open Arms), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS;
Foundacion Proa (Pro - Activa Open Arms), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore
non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche monocratica
- del provvedimento reso dal Ministro dell’Interno, di concerto
con il Ministro della Difesa e con il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, dell’1 agosto 2019, comunicato a mezzo e mail, con cui si dispone
“sin da ora” il divieto di ingresso, transito e sosta della nave Open Arms “nel
mare territoriale nazionale”, e di ogni altro comunque connesso, anche se non
conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla
parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato, quanto al fumus, che il ricorso in esame
non appare del tutto sfornito di fondamento giuridico in relazione al dedotto
vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e di violazione delle
norme di diritto internazionale del mare in materia di soccorso, nella misura
in cui la stessa amministrazione intimata riconosce, nelle premesse del
provvedimento impugnato, che il natante soccorso da Open Arms in area SAR
libica – quanto meno per l’ingente numero di persone a bordo - era in
“distress”, cioè in situazione di evidente difficoltà (per cui appare, altresì,
contraddittoria la conseguente valutazione effettuata nel medesimo
provvedimento, dell’esistenza, nella specie, della peculiare ipotesi di
“passaggio non inoffensivo” di cui all’art. 19, comma 1 [recte, comma
2], lett. g), della legge n. 689/1994);
Ritenuto, quanto al periculum in mora, che sicuramente
sussiste, alla luce della documentazione prodotta (medical report,
relazione psicologica, dichiarazione capo missione), la prospettata situazione
di eccezionale gravità ed urgenza, tale da giustificare la concessione - nelle
more della trattazione dell’istanza cautelare nei modi ordinari - della
richiesta tutela cautelare monocratica, al fine di consentire l’ingresso della
nave Open Arms in acque territoriali italiane (e quindi di prestare l’immediata
assistenza alle persone soccorse maggiormente bisognevoli, come del resto
sembra sia già avvenuto per i casi più critici);
P.Q.M.
Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la suindicata
istanza di misure cautelari monocratiche.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del
9 settembre 2019.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è
depositato presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione
alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 14 agosto 2019.
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