Agenzia delle Entrate 22 luglio
2019, n. 294 (risposta ad interpello), Interpello articolo 11, comma 1, lettera a),
legge 27 luglio 2000, n. 212 – Articolo 2 TUIR – Residenza fiscale di un
soggetto che abitualmente vive in Svizzera con famiglia residente in Italia
QUESITO
Il signor X (di seguito, anche
“Istante” o “Contribuente”) dichiara di essere residente in
Svizzera e di volersi trasferire con la famiglia, di cui fanno parte la moglie
e tre bambini, nella sua casa per le vacanze situata nella frazione Acquaseria
di San Siro (CO), precisando che tale trasferimento avverrebbe a partire dal
2020 e per un periodo indefinito.
In particolare, l’Istante evidenzia
che la moglie e i figli intendono trasferire la residenza in Italia, con
l’iscrizione all’Anagrafe del Comune di San Siro.
Il Contribuente fa
presente, inoltre, che nei prossimi anni i figli dovrebbero frequentare l’asilo
a Menaggio e che la moglie non intende lavorare per i prossimi due o tre anni.
Tuttavia, l’Istante precisa
che resterà in Svizzera come dipendente di un’azienda ivi stabilita e
soggiornerà tre giorni lavorativi a settimana (dal mercoledì al venerdì) in
Svizzera per motivi di lavoro e di studio.
Il
Contribuente dichiara che il suo datore di lavoro svizzero gli
consentirà di lavorare a distanza da casa.
In sostanza, l’Istante intende
stare dal sabato al martedì con la famiglia e lavorare dalla casa per le
vacanze a San Siro, evitando, tuttavia, di soggiornare per più di 183 giorni
all’anno in Italia.
Ciò posto, il Contribuente chiede
un parere in merito al trattamento fiscale applicabile al proprio reddito
prodotto a partire dal 2020
SOLUZIONE INTERPRETATIVA
PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Sulla base del trattato contro
le doppie imposizioni l’Istante ritiene che non diventerà residente
fiscale in Italia, ma rimarrà residente fiscale in Svizzera, Stato dove
attualmente vive.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE
In via preliminare, si
evidenzia come l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva
residenza fiscale costituisca una questione di fatto che non può formare
oggetto di istanza di interpello, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212
del 2000.
Si rammenta, infatti, quanto
precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 9/E del 1°
aprile 2016, con cui sono state commentate le novità introdotte dal decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (di seguito D.lgs. n. 156/2015).
Nel suddetto documento di
prassi la scrivente Agenzia, citando la relazione illustrativa al D.lgs. n.
156/2015 nella quale si legge che “l’interpello qualificatorio, al pari
dell’interpello ordinario, non può comunque avere ad oggetto accertamenti di
tipo tecnico. Non potrà, quindi, correttamente qualificarsi istanza di
interpello quella tesa ad ottenere accertamenti di fatto (…) esperibili
esclusivamente nelle sedi proprie”, precisa che, con tale passaggio, il
legislatore ha inteso escludere dall’area dell’interpello le fattispecie “in
cui, più che rilevare l’aspetto qualificatorio, rileva il mero appuramento del
fatto (cd. accertamenti di fatto)” tra le quali anche le problematiche
collegate alla residenza delle persone fisiche, di cui all’articolo 2 del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1986, n.
917 (di seguito TUIR).
Pertanto, il presente parere è
diretto a fornire chiarimenti di carattere generale sugli aspetti giuridici
concernenti la fattispecie rappresentata.
Al riguardo, si osserva, in
primo luogo, che nell’ordinamento interno italiano, al fine di stabilire la
residenza fiscale delle persone fisiche, occorre fare riferimento alla nozione
contenuta nell’articolo 2, comma 2, del TUIR, in base al quale si considerano
residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono
iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio
dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.
Le tre condizioni sopra citate
sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato uno solo dei
predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente
residente in Italia e, viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza
sono contestualmente assenti nel periodo d'imposta di riferimento (cioè negli
anni solari considerati) una persona fisica può essere ritenuta non residente
nel nostro Paese.
Ciò implica che,
indipendentemente dalla iscrizione nella anagrafe della popolazione residente,
assume fondamentale importanza, ai fini della qualificazione fiscale del
medesimo quale soggetto residente in Italia, la verifica della sussistenza di
almeno uno dei restanti requisiti (residenza e domicilio).
In tal caso occorre rifarsi
alle nozioni civilistiche di residenza e di domicilio.
La residenza è definita dal
codice civile come “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.
Essa è determinata dall’abituale volontaria dimora di una persona in un dato
luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante
sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l’elemento
soggettivo della volontà di rimanervi. Cosicché l’abitualità della dimora
permane qualora il soggetto lavori o svolga altre attività al di fuori del
comune di residenza (del territorio dello Stato), purché conservi in esso
l’abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l’intenzione di mantenervi
il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (cfr. Circ. 14 marzo
1986, n. 1738).
Il domicilio di una persona,
invece, coincide con “la sede principale dei suoi affari ed interessi” a
prescindere dalla presenza effettiva in tale luogo. La locuzione in esame deve
intendersi in senso ampio, comprensivo non solo di rapporti di natura
patrimoniale ed economica ma anche morali, sociali e familiari (cfr. Circ. 26
ottobre 1968, n. 3586; Circ. 12 febbraio 1973, n. 435).
In merito ai citati requisiti
si rammenta che la giurisprudenza italiana ha inteso dare particolare rilievo,
quale criterio di individuazione della residenza fiscale di una persona fisica,
al luogo nel quale sono prioritariamente localizzati gli interessi economici ed
affettivi della persona, partendo dalla sfera delle relazioni personali, intese
come vincoli familiari (cfr. inter alia Sentenze della Corte di
Cassazione, Sezione V, n. 9723/2015 e n. 12311/2016).
Per completezza, si osserva
che, in caso di contestuale residenza fiscale italiana e svizzera, in virtù
dell’applicazione al caso di specie delle vigenti normative interne, si
verrebbe a determinare un conflitto di residenza tra i due Paesi che deve
essere risolto facendo ricorso alle disposizioni della Convenzione tra Italia e
Svizzera per evitare le doppie imposizioni sul reddito, ratificata con legge 23
dicembre 1978, n. 943 (di seguito la Convenzione o il Trattato internazionale) che
stabilisce come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati
contraenti.
Ai
sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione l’espressione “residente
di uno Stato contraente” “designa ogni persona che, in virtù della
legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a
motivo del suo domicilio, della sua residenza (…) o di ogni altro criterio di
natura analoga”. Pertanto, in base alla normativa convenzionale, ciascuno
Stato individua i propri residenti fiscali in base alle leggi domestiche.
Ai sensi del successivo
paragrafo 2 del citato articolo 4, qualora una persona fisica risulti residente
di entrambi gli Stati, la stessa è considerata, innanzitutto, residente nello
Stato in cui dispone di un’abitazione permanente e, in subordine (laddove
disponga di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati), la residenza di
una persona fisica è determinata secondo i seguenti criteri residuali disposti
in ordine decrescente:
-
ubicazione del centro degli interessi vitali (la persona fisica che dispone di
un’abitazione principale in entrambi gli Stati sarà considerata residente nel
Paese nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette);
-
dimora abituale (ove non sia possibile individuare la residenza del
contribuente in base ai due criteri sopra citati, una persona fisica sarà
considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente);
-
nazionalità della persona fisica (quando i primi tre criteri non sono
dirimenti, il contribuente sarà considerato residente dello Stato contraente la Convenzione di cui
possiede la nazionalità);
- quando, infine, una persona
fisica ha la nazionalità di entrambi i Paesi o di nessuno di essi, gli Stati
contraenti la Convenzione
risolveranno la questione di comune accordo.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato
digitalmente
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