Trib. Milano 1 agosto 2019
E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
dell’art. 4, comma 1 bis, d.lgs. 142/2015, come introdotto dall'art. 13, comma
1, lett. a), n. 2, d.l. 113/2018, convertito nella legge 132/2018, perché,
negando il diritto di iscrizione anagrafica al richiedente asilo, si pone in
contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in
relazione all'art. 2, S 1, del Protocollo n. 4 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché in riferimento
agli artt. 14 Cedu e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici. L'art. 13, co. 1, lett. a), n. 2 d.l. n. 113/2018, convertito nella
legge n. 132/2018, inoltre, si pone in contrasto con l'art. 77, secondo comma,
Cost. per difetto dei requisiti dei casi di straordinaria necessità e urgenza,
nonché del requisito di omogeneità, così come interpretati dalla giurisprudenza
costituzionale.
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