E’ del giudice ordinario la competenza a decidere la controversia sulla spettanza del diritto all’elettorato attivo
Giurisdizione – Elezioni - Elettorato
attivo – Diritto al voto – Controversia - Giurisdizione giudice ordinario
La tutela del diritto
fondamentale di elettorato attivo deve essere esercitata dinanzi al giudice
ordinario quale giudice naturale dei diritti fondamentali e, tra questi, dei
diritti politici (1).
(1) Ha chiarito la Sezione che la
controversia promossa da soggetti che si ritengono lesi nel proprio diritto ad
esercitare il diritto di voto (nella specie, si trattava di degenti ai quali
non era stato consentito di votare in un cd. seggio volante, che avrebbe dovuto
essere costituito all’interno del nosocomio) non ricade nell'ambito della
giurisdizione amministrativa sul contenzioso elettorale, di cui agli artt. 126,
129 e 130 c.p.a..
Infatti, la giurisdizione che tali disposizioni
assegnano al giudice amministrativo ha ad oggetto le sole “operazioni
elettorali”, ossia la regolarità delle forme procedimentali di svolgimento
delle elezioni, alle quali fanno capo nei singoli posizioni che hanno la
consistenza dell'interesse legittimo, non del diritto soggettivo.
E benché tali operazioni non si esauriscano nelle
attività di votazione, ma si estendano al procedimento elettorale preparatorio
per le elezioni regionali e comprendano tutti gli atti del complesso
procedimento, dall'emanazione dei comizi elettorali sino alla proclamazione
degli eletti, resta tuttavia attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria la
cognizione delle controversie nelle quali si fanno valere posizioni di diritto
soggettivo, quali quelle che si riconnettono al diritto di elettorato attivo
(Cass. civ., S.U., ord., 20 ottobre 2016, n. 21262).
Dal sito del Consiglio di Stato
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