venerdì 9 agosto 2019



Conversione del decreto legge c.d. ‘Sicurezza bis’. Le osservazioni del Presidente della Repubblica


Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione
del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 recante «Disposizioni urgenti in materia di
ordine e sicurezza pubblica”, ed ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del
Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, della Camera dei Deputati,
Roberto Fico, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.
Qui di seguito il testo:
«Signor Presidente,
ho promulgato in data odierna la legge di conversione del decreto legge 14 giugno 2019,
n. 53 recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, approvata
in via definitiva lo scorso 5 agosto e che interviene, a breve distanza di tempo, su ambiti
normativi già oggetto di modifiche da parte del Decreto legge n. 113 dell’ottobre 2018.
I contenuti del provvedimento appena promulgato sono stati, in sede di conversione,
ampiamente modificati dal Parlamento e non sempre in modo del tutto omogeneo
rispetto a quelli originari del decreto legge presentato dal Governo.
Al di là delle valutazioni nel merito delle norme, che non competono al Presidente della
Repubblica, non posso fare a meno di segnalare due profili che suscitano rilevanti
perplessità.
Per effetto di un emendamento, nel caso di violazione del divieto di ingresso nelle acque
territoriali - per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per violazione alle norme
sull’immigrazione - la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile è stata aumentata
di 15 volte nel minimo e di 20 volte nel massimo, determinato in un milione di euro,
mentre la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria della nave non risulta più
subordinata alla reiterazione della condotta.
Osservo che, con riferimento alla violazione delle norme sulla immigrazione non è stato
introdotto alcun criterio che distingua quanto alla tipologia delle navi, alla condotta
concretamente posta in essere, alle ragioni della presenza di persone accolte a bordo e
trasportate. Non appare ragionevole ai fini della sicurezza dei nostri cittadini e della
certezza del diritto fare a meno di queste indicazioni e affidare alla discrezionalità di
un atto amministrativo la valutazione di un comportamento che conduce a sanzioni di
tale gravità.
Devo inoltre sottolineare che la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 112 del
2019, ha ribadito la necessaria proporzionalità tra sanzioni e comportamenti.
Va anche ricordato che, come correttamente indicato all’articolo 1 del decreto
convertito, la limitazione o il divieto di ingresso può essere disposto “nel rispetto degli
obblighi internazionali dell’Italia”, così come ai sensi dell’art. 2 “il comandante della
nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale”. Nell’ambito di questa la
Convenzione di Montego Bay, richiamata dallo stesso articolo 1 del decreto, prescrive
che “ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batta la sua bandiera,
nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave,
l’equipaggio e i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni
di pericolo”.
Il secondo profilo riguarda la previsione contenuta nell’articolo 16 lettera b), che
modifica l’art. 131 bis del codice penale, rendendo inapplicabile la causa di non
punibilità per la “particolare tenuità del fatto” alle ipotesi di resistenza, violenza e
minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale “quando il reato è
commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni”.
Non posso omettere di rilevare che questa norma assente nel decreto legge predisposto
dal Governo - non riguarda soltanto gli appartenenti alle Forze dell’ordine ma include un
ampio numero di funzionari pubblici, statali, regionali, provinciali e comunali nonché
soggetti privati che svolgono pubbliche funzioni, rientranti in varie e articolate categorie,
tutti qualificati secondo la giurisprudenza - pubblici ufficiali, sempre o in determinate
circostanze. Tra questi i vigili urbani e gli addetti alla viabilità, i dipendenti dell’Agenzia
delle entrate, gli impiegati degli uffici provinciali del lavoro addetti alle graduatorie del
collocamento obbligatorio, gli ufficiali giudiziari, i controllori dei biglietti di Trenitalia, i
controllori dei mezzi pubblici comunali, i titolari di delegazione dell’ACI allo sportello
telematico, i direttori di ufficio postale, gli insegnanti delle scuole, le guardie ecologiche
regionali, i dirigenti di uffici tecnici comunali, i parlamentari.
Questa scelta legislativa impedisce al giudice di valutare la concreta offensività delle
condotte poste in essere, il che, specialmente per l’ipotesi di oltraggio a pubblico
ufficiale, solleva dubbi sulla sua conformità al nostro ordinamento e sulla sua
ragionevolezza nel perseguire in termini così rigorosi condotte di scarsa rilevanza e che,
come ricordato, possono riguardare una casistica assai ampia e tale da non generare
“allarme sociale”.
In ogni caso, una volta stabilito, da parte del Parlamento, di introdurre singole
limitazioni alla portata generale della tenuità della condotta, non sembra ragionevole che
questo non avvenga anche per l’oltraggio a magistrato in udienza (di cui all’articolo 343
del codice penale): anche questo è un reato “commesso nei confronti di un pubblico
ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni” ma la formulazione della norma approvata
dal Parlamento lo esclude dalla innovazione introdotta, mantenendo in questo caso
l’esimente della tenuità del fatto.
Tanto Le rappresento, rimettendo alla valutazione del Parlamento e del Governo
l'individuazione dei modi e dei tempi di un intervento normativo sulla disciplina in
questione».
Roma, 08/08/2019

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