Conversione del decreto legge c.d. ‘Sicurezza bis’. Le
osservazioni del Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha promulgato la legge
di conversione
del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53
recante «Disposizioni urgenti in materia di
ordine e sicurezza pubblica”, ed ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del
Senato della Repubblica, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, della Camera dei Deputati,
Roberto Fico, e al Presidente del
Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.
Qui di seguito il testo:
«Signor Presidente,
ho promulgato in data odierna la legge di conversione del decreto legge 14
giugno 2019,
n. 53 recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica”, approvata
in via definitiva lo scorso 5 agosto e che interviene, a breve distanza di
tempo, su ambiti
normativi già oggetto di modifiche da parte del Decreto legge n. 113 dell’ottobre
2018.
I contenuti del provvedimento appena
promulgato sono stati, in sede di conversione,
ampiamente modificati dal Parlamento e non
sempre in modo del tutto omogeneo
rispetto a quelli originari del decreto
legge presentato dal Governo.
Al di là delle valutazioni nel merito
delle norme, che non competono al Presidente della
Repubblica, non posso fare a meno di
segnalare due profili che suscitano rilevanti
perplessità.
Per effetto di un emendamento, nel caso di
violazione del divieto di ingresso nelle acque
territoriali - per motivi di ordine e
sicurezza pubblica o per violazione alle norme
sull’immigrazione - la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile è stata
aumentata
di 15 volte nel minimo e di 20 volte nel
massimo, determinato in un milione di euro,
mentre la sanzione amministrativa della
confisca obbligatoria della nave non risulta più
subordinata alla reiterazione della
condotta.
Osservo che, con riferimento alla
violazione delle norme sulla immigrazione non è stato
introdotto alcun criterio che distingua
quanto alla tipologia delle navi, alla condotta
concretamente posta in essere, alle
ragioni della presenza di persone accolte a bordo e
trasportate. Non appare ragionevole – ai fini della sicurezza dei nostri cittadini e della
certezza del diritto – fare a meno di queste indicazioni e affidare alla discrezionalità
di
un atto amministrativo la valutazione di
un comportamento che conduce a sanzioni di
tale gravità.
Devo inoltre sottolineare che la Corte
Costituzionale, con la
recente sentenza n. 112 del
2019, ha ribadito la necessaria proporzionalità tra sanzioni e
comportamenti.
Va anche ricordato che, come correttamente
indicato all’articolo 1 del decreto
convertito, la limitazione o il divieto di ingresso può essere disposto “nel rispetto
degli
obblighi internazionali dell’Italia”, così come
ai sensi dell’art. 2 “il comandante della
nave è tenuto ad osservare la normativa
internazionale”. Nell’ambito di questa la
Convenzione di
Montego Bay, richiamata dallo
stesso articolo 1 del decreto, prescrive
che “ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave
che batta la sua bandiera,
nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza
mettere a repentaglio la nave,
l’equipaggio e i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni
di pericolo”.
Il secondo profilo riguarda la previsione contenuta nell’articolo
16 lettera b), che
modifica l’art.
131 bis del codice penale, rendendo inapplicabile la causa di
non
punibilità per la “particolare
tenuità del fatto” alle ipotesi di resistenza, violenza e
minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico
ufficiale “quando il reato è
commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio
delle proprie funzioni”.
Non posso omettere di rilevare che questa norma – assente nel decreto
legge predisposto
dal Governo - non
riguarda soltanto gli appartenenti alle Forze dell’ordine ma include un
ampio numero di funzionari pubblici, statali,
regionali, provinciali e comunali nonché
soggetti privati che svolgono pubbliche funzioni,
rientranti in varie e articolate categorie,
tutti qualificati – secondo la giurisprudenza - pubblici ufficiali, sempre
o in determinate
circostanze. Tra questi i vigili urbani e gli addetti
alla viabilità, i dipendenti dell’Agenzia
delle entrate, gli impiegati degli uffici provinciali
del lavoro addetti alle graduatorie del
collocamento obbligatorio, gli ufficiali giudiziari, i
controllori dei biglietti di Trenitalia, i
controllori dei mezzi pubblici comunali, i titolari di delegazione dell’ACI allo sportello
telematico, i direttori di ufficio postale, gli
insegnanti delle scuole, le guardie ecologiche
regionali, i dirigenti di uffici tecnici comunali, i
parlamentari.
Questa scelta legislativa impedisce al giudice di
valutare la concreta offensività delle
condotte poste in essere, il che, specialmente per l’ipotesi
di oltraggio a pubblico
ufficiale, solleva dubbi sulla sua conformità al
nostro ordinamento e sulla sua
ragionevolezza nel perseguire in termini così rigorosi
condotte di scarsa rilevanza e che,
come ricordato, possono riguardare una casistica assai
ampia e tale da non generare
“allarme sociale”.
In ogni caso, una volta stabilito, da parte del
Parlamento, di introdurre singole
limitazioni alla portata generale della tenuità della
condotta, non sembra ragionevole che
questo non avvenga anche per l’oltraggio a magistrato in
udienza (di cui all’articolo 343
del codice penale): anche
questo è un reato “commesso nei confronti di un pubblico
ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni” ma la
formulazione della norma approvata
dal Parlamento lo esclude dalla innovazione
introdotta, mantenendo in questo caso
l’esimente della tenuità del fatto.
Tanto Le rappresento, rimettendo alla valutazione del
Parlamento e del Governo
l'individuazione dei modi e dei tempi di un intervento
normativo sulla disciplina in
questione».
Roma, 08/08/2019
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