L’obbligo del partecipante di dichiarare le condanne penali non ricomprende le condanne per reati estinti
Contratti della Pubblica amministrazione
– Esclusione dalla gara – Precedenti penali per reati dichiarati estinti –
Omessa dichiarazione – Art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016 – Non può essere
disposta l’esclusione dalla gara – Obbligo dichiarativo – Non sussiste
In
sede di gara pubblica, l’obbligo dichiarativo, la cui omissione potrebbe porre
in dubbio l’affidabilità o l’integrità dell’operatore economico, non può essere
esteso a tal punto da ricomprendere anche i precedenti penali che siano stati
espressamente dichiarati estinti e ciò in quanto la legge stessa li qualifica
come non idonei a giustificare l’esclusione del concorrente dalla gara
(1).
(1) Cons.
St., sez. V, 25 febbraio 2016, n. 761; id., sez. VI, 3 settembre 2013, n.
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Ha chiarito il Tar che, se pure il nuovo codice
non riproduce la previsione contenuta nell’art. 38, d.lgs. 12 aprile 2006, n.
163, che, ai fini degli obblighi dichiarativi dei reati incidenti sulla
moralità professionale, precisava che «il concorrente non è tenuto ad indicare
nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati
estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione» (art. 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del
2006), è anche vero che esso non contiene un’espressa imposizione di una
dichiarazione generalizzata estesa a questi ultimi. Al contrario, l’art 80,
comma 3, del vigente Codice dei Contratti prevede espressamente, all’ultimo
periodo, che l’esclusione dalla gara per uno dei reati previsti dal comma 1 non
può essere disposta allorquando sia intervenuta la dichiarazione della loro
estinzione: l’effetto estintivo del fatto di reato in tali evenienze, cioè,
priva di per sé e per espressa disposizione normativa, la stazione appaltante
del potere di apprezzarne la relativa incidenza ai fini partecipativi.
Ha aggiunto il Tar che, se ciò è vero, allora
deve anche ritenersi che l’operatore economico non sia tenuto a dichiarare, in
sede di gara, l’esistenza di condanne penali afferenti a reati dichiarati
estinti e ciò in quanto si tratta di condanne che, comunque, la stazione
appaltante - per espressa previsione normativa - non potrebbe giammai prendere
in considerazione ai fini della comminatoria della esclusione del concorrente
dalla gara e /o, come nel caso che di specie, della revoca della
aggiudicazione, ove già disposta.
Una omessa dichiarazione in tal senso non
potrebbe nemmeno costituire grave illecito professionale (art. 80 comma 5 lett.
c) o omissione di informazione dovuta ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione (art. 80 comma 5 lett c ter) né tanto meno dichiarazione
non veritiera (art. 80 comma 5 lett. f bis) da parte dell’operatore economico
non sussistendo, per le ragioni sopra indicate, alcun obbligo dichiarativo di
tale tenore.
Rilevando, poi, come, nel caso di specie, la lex
specialis non abbia previsto alcun obbligo in tal senso, il Tar ha affermato
che, tuttora, non occorra dichiarare in sede di gara le situazioni che, per
espressa previsione legislativa, più non rilevano ai fini dell’affidabilità e
dell’integrità morale del concorrente.
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