venerdì 14 settembre 2018



Condizioni per i rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente

Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2018, n. 20561

L’Amministrazione è legittimata a contribuire alla difesa del suo dipendente imputato in un procedimento penale sempreché sussista un interesse specifico al riguardo e tale interesse è ravvisabile qualora sussista imputabilità dell'attività all'Amministrazione stessa e dunque una diretta connessione di tale attività con il fine pubblico. La connessione dei fatti con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti siano riconducibili all'attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione, nonché occorre che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto [nel caso deciso, osserva il S.C., da un lato, che “la Corte di appello ha fornito una soluzione conforme ai suddetti principi laddove ha affermato che i suddetti requisiti della imputabilità dell'attività all'Amministrazione e della diretta connessione dell'attività stessa con il fine pubblico erano palesemente mancanti nella fattispecie in esame in cui era stato contestato all'odierna ricorrente il compimento di un'attività illecita”, cosicché si tratta(va) “di un'ipotesi in cui sussiste, al contrario, l'interesse dell'Amministrazione a vedere sanzionate le eventuali attività abusive compiute dal soggetto svolgente un servizio alle sue dipendenze”, dall’altro, che “la circostanza dell'assoluzione dell'odierna ricorrente non ha alcuna rilevanza, così come non rileva la mancata costituzione di parte civile dell'Amministrazione nel giudizio penale o la mancata instaurazione di un procedimento disciplinare”]


OMISSIS


FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa dal Giudice del lavoro del locale Tribunale, che aveva accolto l'opposizione proposta dall'Azienda ospedaliera di P. e revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di P.B., recante l'ingiunzione di pagamento, a carico della medesima Azienda, della somma di euro 6.525,79, oltre interessi legali, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dalla dipendente nel processo penale avviato a suo carico per i reati di truffa aggravata, falso in atto pubblico e sostituzione di persona commessi durante il servizio presso OMISSIS.

2. Il processo si era concluso nel 2010 con l'assoluzione dai reati ascritti e la dipendente aveva domandato, ai sensi dell'art. 41 d.p.r. 270 del 1987, il rimborso delle spese legali sostenute.

3. Nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha innanzitutto ritenuto infondati i motivi di appello aventi ad oggetto il rigetto dell'eccezione di nullità della procura alle liti relativa al ricorso in opposizione, eccezione sollevata dalla lavoratrice in primo grado. Al riguardo, ha osservato che non risultavano pertinenti i richiami di parte appellante al T.U. unico sul pubblico impiego (d.lgs. n. 165/01) e al Codice dei contratti della Pubblica Amministrazione (d.lgs. n. 163 del 2006), in quanto l'assistenza in giudizio integra un contratto d'opera intellettuale e va tenuta distinta dall'attività di assistenza e consulenza giuridica di carattere continuativo, come affermato anche dal Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 2730 del 2012; in ogni caso, il Codice dei contratti, all'art. 125, consente l'affidamento diretto per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro. Ha aggiunto che, anche qualora fossero stati violati i limiti e le condizioni di cui all'art. 7 d.lgs. n. 165 del 2011, l'eventuale illegittimità della delibera di conferimento dell'incarico professionale non inciderebbe sulla regolarità e sulla validità della costituzione in giudizio dell'Amministrazione, ma sarebbe causa di responsabilità (amministrativa o penale) dell'organo che l'ha adottata (v. Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 650 del 2012).

4. Nel merito, la Corte di appello ha confermato l'insussistenza del diritto della lavoratrice al rimborso delle spese legali per difetto dei presupposti richiesti dalla disciplina legale (art. 41 d.p.r. 270 del 1997, conv. in L. 23 maggio 1997 e il d.p.r. n. 335 del 1990), la quale esige che il procedimento in cui è coinvolto il dipendente si riferisca a fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio e che non deve sussistere conflitto di interessi tra il dipendente e l'ente pubblico. Ha osservato che il procedimento penale avviato a carico della dipendente concerneva la timbratura del cartellino marcatempo di un altro dipendente, comportamento che non può essere ritenuto un atto compiuto in adempimento di un dovere attinente al rapporto di servizio, né inerente al rapporto di ufficio mancando così il primo dei presupposti che tutte le fonti normative richiedono ai fini del rimborso delle spese legali; che inoltre, il conflitto di interessi non è rimosso dall'assoluzione all'esito del giudizio penale. Ha poi rilevato che la sentenza della Corte di cassazione richiamata dall'appellante (Cass. n. 25379/2011), contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnazione, aveva confermato la necessità che il giudizio cui si riferisce la richiesta di rimborso delle spese legali riguardi procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento dei compiti istituzionali, situazione sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all’Amministrazione di appartenenza

5. Per la cassazione di tale sentenza P.B. propone ricorso affidato cinque motivi. Resiste con controricorso OMISSIS.

6. La ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..


RAGIONI DELLA DECISIONE


OMISSIS

4. Il quarto e il quinto motivo denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41 d.p.r. n. 270 del 1987 (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.). Ripercorrendo l'iter giudiziario che ha condotto all'assoluzione dai reati contestati, la ricorrente sostiene che la condotta ascritta "era certamente connessa l'espletamento del servizio e/o dell'adempimento dei compiti dell'ufficio, che includono anche l'obbligo di timbratura del badge" e che il diritto del pubblico dipendente al rimborso, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, delle spese anticipate per la difesa nei procedimenti penali in cui è stato coinvolto, resta escluso soltanto in relazione a condotte coinvolgenti interessi o relazioni esclusivamente personali poste in essere dal dipendente come semplice cittadino nella vita di tutti giorni.

5. Con il quinto motivo, denunciando violazione delle medesime norme, si deduce l'insussistenza di un conflitto interessi con l'Azienda ospedaliera, avendo la Corte di appello trascurato di considerare circostanze quali: a) la mancata costituzione dell'Azienda quale parte civile nel processo penale, a dimostrazione dell'insussistenza di un danno risarcibile patito a causa della condotta imputata alla dipendente; b) la mancata adozione, da parte dell'Azienda ospedaliera, di sanzioni disciplinari nei confronti della dipendente convenuta in opposizione; c) il mancato esercizio da parte della Procura della Corte dei Conti dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dell'odierna ricorrente. Tali circostanze, se debitamente considerate, avrebbero dovuto condurre la Corte d'appello ad escludere l'esistenza del conflitto di interessi tra la dipendente e l'ente di appartenenza.


OMISSIS


9. Il quarto e il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente per essere tra loro connessi, sono infondati, alla luce della giurisprudenza di questa Corte formatasi sul tema.

9.1. E' stato affermato che il contributo, da parte della P.A., alle spese per la difesa del proprio dipendente, che sia imputato in un procedimento penale, presuppone l'esistenza di uno specifico interesse proprio dell'Amministrazione, che sussiste ove l'attività sia imputabile alla Pubblica Amministrazione e, dunque, si ponga in diretta connessione con il fine pubblico, dovendosi ritenere ch il diritto al rimborso costituisca espressione di un principio generale di difesa volto, da un lato, a tutelare l'interesse personale del dipendente coinvolto nel giudizio nonché l'immagine della Pubblica Amministrazione per cui lo stesso abbia agito, e, dall'altro, a riferire al titolare dell'interesse sostanziale le conseguenze dell'operato di chi agisce per suo conto (Cass. n. 2366 del 2016, con cui è stata confermata la sentenza di appello, di diniego del rimborso delle spese legali in favore di un dipendente pubblico accusato dei reati di truffa e falso materiale ed ideologico, ritenendo irrilevanti sia la carenza di procedimento disciplinare sia la mancata costituzione di parte civile del datore di lavoro nel processo penale, conclusosi con pronuncia di assoluzione).

9.2. Come osservato in Cass. n. 2366 del 2016, l'Amministrazione è legittimata a contribuire alla difesa del suo dipendente imputato in un procedimento penale sempreché sussista un interesse specifico al riguardo e tale interesse è ravvisabile qualora sussista imputabilità dell'attività all'Amministrazione stessa e dunque una diretta connessione di tale attività con il fine pubblico (così Cass. n. 5718 del 2011, n. 24480 del 2013, Cass. n. 27871 del 2008). La connessione dei fatti con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti siano riconducibili all'attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione, nonché occorre che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto (Consiglio di Stato 26 febbraio 2013, n. 1190 e Consiglio di Stato 22 dicembre 1993, n. 1392).

9.3. Quanto all'ulteriore requisito costituito dall'assenza di un conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza, questa Corte ha osservato che il conflitto d'interessi è rilevante indipendentemente dall'esito del giudizio penale e dalla relativa formula di assoluzione; ne consegue che al dipendente comunale, assolto dall'imputazione, non compete il rimborso delle spese legali, qualora il giudice penale abbia evidenziato che i fatti ascrittigli esulavano dalla funzione svolta e costituivano grave violazione dei doveri d'ufficio (Cass. n. 2297 del 2014).

10. La Corte di appello ha fornito una soluzione conforme ai suddetti principi laddove ha affermato che i suddetti requisiti della imputabilità dell'attività all'Amministrazione e della diretta connessione dell'attività stessa con il fine pubblico erano palesemente mancanti nella fattispecie in esame in cui era stato contestato all'odierna ricorrente il compimento di un'attività illecita. Si tratta dunque di un'ipotesi in cui sussiste, al contrario, l'interesse dell'Amministrazione a vedere sanzionate le eventuali attività abusive compiute dal soggetto svolgente un servizio alle sue dipendenze.

11. La circostanza dell'assoluzione dell'odierna ricorrente non ha alcuna rilevanza, così come non rileva la mancata costituzione di parte civile dell'Amministrazione nel giudizio penale o la mancata instaurazione di un procedimento disciplinare, come già affermato nei precedenti di questa Corte sopra richiamati, i cui principi sono qui ribaditi.

12. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

13. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del commal-bis, dello stesso articolo 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2018

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