Trib. Genova 29 marzo 2018
Al cittadino straniero, richiedente la protezione internazionale, non
può essere richiesta la presentazione del nulla osta, ex art. 116, c.c. [ad
avviso del Tribunale è sufficiente, in linea generale, “l’atto notorio,
attestante l'assenza degli impedimenti alla celebrazione del matrimonio”, nello
specifico, “l'atto notorio … da cui risulta lo stato libero dei nubendi, mentre
l'età degli stessi risulta dai documenti anagrafici prodotti”]
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