Ministero dell’Interno,
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Raccolta pareri, pubblicazione on
line, 28 giugno 2018, Uso della
fascia tricolore
Uso della fascia tricolore. La disciplina
del suo uso è legata, dunque, alla natura delle funzioni sindacali che sono di
capo dell’Amministrazione comunale e di ufficiale di Governo. Allorquando il
sindaco sia assente o impedito temporaneamente ai sensi dell’art. 53, c. 2, del
T.U.O.E.L., spetta solo al vice sindaco fregiarsene.
E’ stato posto
un quesito in ordine al corretto uso della fascia tricolore.
In
particolare, è stato rappresentato che un consigliere comunale, delegato alla
cultura, ma non membro della giunta, dovrebbe utilizzare la fascia per
partecipare ad iniziative popolari in altro Paese della Regione e a un
ricevimento organizzato da concittadini emigrati all’estero, mentre un
assessore dovrebbe utilizzarla per rappresentare il comune in una
commemorazione dei caduti in un Paese limitrofo.
Al riguardo,
si osserva che con circolare di questo Ministero n. 5/98 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18.11.1998 si sono fornite indicazioni in ordine
al corretto utilizzo della fascia tricolore da parte del sindaco.
Nella circolare viene evidenziato il carattere sostanziale dell’intervento normativo (ora, art. 50, comma 12, del decreto legislativo n. 267/00), con il quale è stato espressamente disposto che «distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune» e che “nell’uso corrente si è affermata la consuetudine che il sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga”.
Nella circolare viene evidenziato il carattere sostanziale dell’intervento normativo (ora, art. 50, comma 12, del decreto legislativo n. 267/00), con il quale è stato espressamente disposto che «distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune» e che “nell’uso corrente si è affermata la consuetudine che il sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga”.
La disciplina
del suo uso è legata, dunque, alla natura delle funzioni sindacali che sono di
capo dell’Amministrazione comunale e di ufficiale di Governo.
Allorquando il
sindaco sia assente o impedito temporaneamente ai sensi dell’art. 53, c. 2, del
T.U.O.E.L., spetta solo al vice sindaco fregiarsene.
Restano validi
gli utilizzi stabiliti da esplicite previsioni normative, come quella di cui
all’articolo 70 del d.P.R. n. 396, del 3 novembre 2000 ove, in ragione della
particolarità delle funzioni espletate, si prevede che “l’ufficiale dello stato
civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore…”.
Pertanto l’uso
della fascia tricolore, anche per delega dello stesso sindaco, da parte di
altri soggetti, seppur incardinati nell’Amministrazione comunale o facenti
parte di Organismi o Enti a cui partecipino gli Enti locali con propri
rappresentanti, non appare in linea con il dettato normativo.
Va
comunque evidenziato che, alla luce della legge costituzionale n. 3 del 18
ottobre 2001, sussiste oggi ampia possibilità per le autonomie locali di
disciplinare, con normazione regolamentare, l’utilizzo dei propri segni distintivi,
anche a scopo di rappresentanza, senza così ricorrere all’impiego di un
simbolo, quale la fascia tricolore, attinente nello specifico al capo
dell’amministrazione ed allo svolgimento delle proprie funzioni in
conformità alle indicazioni di legge.
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/97062
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