Trib. Min. Caltanisetta … 2017
L’esegesi dell'art. 84 c.c., effettuata alla luce della finalità di
valorizzare – secondo la ratio della Convenzione
europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio di Europa
nella città di Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata dallo Stato italiano
con l. 77/2003 – la volontà del minore
nubendo, impone al giudice di interpretare restrittivamente la nozione di
«gravi motivi» richiesta dalla norma citata, nel senso che l'autorizzazione a
contrarre matrimonio anteriormente al conseguimento della maggiore età deve
essere negata nei soli casi in cui si accerti in concreto che il minore abbia
subito – in conseguenza di rilevanti deficit di cui sia portatore o di fattori
esterni – un significativo condizionamento della propria sfera intellettiva e/o
volitiva, tale da far ritenere che la manifestazione di volontà per conseguire
l'autorizzazione a contrarre matrimonio espressa dallo stesso minore sia stata
viziata, e quindi non possa essere valorizzata dal giudice per decidere in
senso conforme alla richiesta avanzata dallo stesso nubendo.
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