domenica 16 settembre 2018


Trib. Min. Caltanisetta  … 2017


L’esegesi dell'art. 84 c.c., effettuata alla luce della finalità di valorizzare – secondo la ratio della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio di Europa nella città di Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata dallo Stato italiano con  l. 77/2003 – la volontà del minore nubendo, impone al giudice di interpretare restrittivamente la nozione di «gravi motivi» richiesta dalla norma citata, nel senso che l'autorizzazione a contrarre matrimonio anteriormente al conseguimento della maggiore età deve essere negata nei soli casi in cui si accerti in concreto che il minore abbia subito – in conseguenza di rilevanti deficit di cui sia portatore o di fattori esterni – un significativo condizionamento della propria sfera intellettiva e/o volitiva, tale da far ritenere che la manifestazione di volontà per conseguire l'autorizzazione a contrarre matrimonio espressa dallo stesso minore sia stata viziata, e quindi non possa essere valorizzata dal giudice per decidere in senso conforme alla richiesta avanzata dallo stesso nubendo.

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