domenica 23 settembre 2018


Corte di Giustizia UE 13 settembre 2018, n. C-618/16, Prefeta

Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articolo 45 TFUE – Atto di adesione del 2003 – Allegato XII, capo 2 – Possibilità per uno Stato membro di derogare all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 e all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE – Cittadino polacco che non ha maturato un periodo di dodici mesi di lavoro registrato nello Stato membro ospitante







L’allegato XII, capo 2, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, durante il periodo transitorio da esso previsto, lo stesso autorizzava il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ad escludere dal beneficio dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, un cittadino polacco, come il sig. Rafal Prefeta, che non soddisfaceva la condizione stabilita dalla normativa nazionale di aver esercitato un’attività lavorativa registrata nel suo territorio per un periodo ininterrotto di dodici mesi.






SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
13 settembre 2018
Nella causa C‑618/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) [Tribunale superiore (sezione ricorsi amministrativi), Regno Unito], con decisione del 21 novembre 2016, pervenuta in cancelleria il 29 novembre 2016, nel procedimento
Rafal Prefeta
contro
Secretary of State for Work and Pensions,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, A. Tizzano (relatore), vicepresidente della Corte, E. Levits, A. Borg Barthet e M. Berger, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 gennaio 2018,
considerate le osservazioni presentate:
–        per R. Prefeta, da J. Power, solicitor, T. Royston, barrister, e R. Drabble, QC;
–        per il governo del Regno Unito, da R. Fadoju e C. Crane, in qualità di agenti, assistite da K. Apps e D. Blundell, barristers;
–        per la Commissione europea, da D. Martin e J. Tomkin, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 febbraio 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’allegato XII dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33; in prosieguo: l’«Atto di adesione del 2003»), dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1), nonché dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Rafal Prefeta e il Secretary of State for Work and Pensions (Segretario di Stato responsabile per il Lavoro e i Trattamenti pensionistici, Regno Unito) (in prosieguo: il «Segretario di Stato») in ordine al rifiuto di quest’ultimo di concedere al primo un’indennità occupazionale e di sostegno per motivi di reddito.
 Contesto normativo
 Il diritto dell’Unione
 L’Atto di adesione del 2003
3        L’Atto di adesione del 2003 definisce le condizioni di adesione all’Unione europea, tra l’altro, della Repubblica di Polonia e prevede adattamenti dei Trattati.
4        L’articolo 1, secondo e quinto trattino, di tale Atto così recita:
«Ai fini del presente atto:
(…)
–        per “Stati membri attuali” si intendono il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
(…)
–        per “nuovi Stati membri” si intendono la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca;
(…)».
5        La parte quarta dell’Atto di adesione del 2003 contiene le disposizioni temporanee applicabili ai nuovi Stati membri. L’articolo 24 di detto Atto, contenuto nella parte in questione, dispone quanto segue:
«Gli atti elencati negli allegati V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tali allegati».
6        L’allegato XII dell’Atto di adesione del 2003 è intitolato «Elenco di cui all’articolo 24 dell’atto di adesione: Polonia». Il capo 2, punti 1, 2, 5 e 9 di detto allegato, relativo alla libera circolazione delle persone, è formulato come segue:
«1.      L’articolo [45] e l’articolo [56], paragrafo 1 [TFUE] si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori, ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 96/71/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1)], fra la Polonia, da un lato, e il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Irlanda, l’Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito, d’altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14.
2.      In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 [del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU 1968, L 257, pag. 2)] e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data di adesione, gli Stati membri attuali potranno applicare le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l’accesso dei cittadini polacchi al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dopo la data di adesione.
I cittadini polacchi occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali.
Anche i cittadini polacchi ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l’adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti. I cittadini polacchi di cui al 2° e 3° comma perdono i diritti sopra menzionati qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.
I cittadini polacchi legalmente occupati in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che erano ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti.
(…)
5.      Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del periodo di sette anni dalla data di adesione qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento [n. 1612/68].
9.      Qualora talune disposizioni della direttiva 68/360/CEE [del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all’interno della Comunità (GU 1968, L 257, pag. 13)] non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento [n. 1612/68], la cui applicazione è stata differita in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Polonia e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all’applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8».
 Il regolamento n. 492/2011
7        Il capo I del regolamento n. 492/2011 è intitolato «L’impiego, la parità di trattamento e la famiglia dei lavoratori».
8        Alla sezione 1 di tale capo, intitolata «Accesso all’impiego», gli articoli da 1 a 6 del regolamento n. 492/2011 vietano, sostanzialmente, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché le pratiche amministrative di uno Stato membro che limitano o subordinano a condizioni non previste per i cittadini di tale Stato membro la domanda e l’offerta d’impiego, l’accesso all’impiego e il suo esercizio da parte dei cittadini degli altri Stati membri.
9        L’articolo 7 del regolamento citato, collocato nella sezione 2 di detto capo, intitolata «Esercizio dell’impiego e parità di trattamento», ai suoi paragrafi 1 e 2 è così redatto:
«1.      Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2.      Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».
10      L’articolo 41 del regolamento n. 492/2011 dispone quanto segue:
«Il regolamento [n. 1612/68] è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II».
 La direttiva 2004/38
11      L’articolo 7 della direttiva 2004/38, intitolato «Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi», così prevede:
«1.      Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:
a)      di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; (…)
(…)
3.      Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), il cittadino dell’Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo nei seguenti casi:
a)      l’interessato è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b)      l’interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività per oltre un anno, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;
c)      l’interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tal caso, l’interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi;
d)      l’interessato segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito».
(…).
12      L’articolo 38 della medesima direttiva, intitolato «Abrogazione», ai paragrafi 2 e 3 dispone quanto segue:
«2.       Le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE sono abrogate con effetto dal 30 aprile 2006.
3.      I riferimenti fatti agli articoli e alle direttive abrogati si intendono fatti alla presente direttiva».
 Il diritto del Regno Unito
13      L’Immigration (European Economic Area) Regulations 2006/1003 [regolamento 2006/1003 sull’immigrazione (Spazio economico europeo); in prosieguo: il «regolamento del 2006»)], adottato al fine di trasporre la direttiva 2004/38, ha modificato l’Accession (Immigration and Worker Registration) Regulations 2004/1219 [regolamento n. 2004/1219 sull’adesione (immigrazione e registrazione dei lavoratori). In forza di quest’ultimo regolamento, così modificato (in prosieguo: il «regolamento del 2004»), l’applicazione nel Regno Unito delle norme dell’Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori è stata differita per quanto riguarda i cittadini di otto dei dieci Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004, tra cui la Repubblica di Polonia. Tali misure derogatorie, adottate sulla base dell’articolo 24 dell’Atto di adesione del 2003, sono rimaste in vigore fino al 30 aprile 2011.
14      Il regolamento del 2004 prevedeva un sistema di registrazione [Accession State Worker Registration Scheme (sistema di registrazione per i lavoratori degli Stati membri aderenti), applicabile ai cittadini dei suddetti otto Stati aderenti, che avessero lavorato nel Regno Unito tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2011.
15      L’articolo 2 del regolamento del 2004, intitolato «Lavoratore di uno Stato aderente tenuto alla registrazione», disponeva quanto segue:
«(1)      Fatti salvi i seguenti paragrafi del presente articolo, “per lavoratore di uno Stato aderente tenuto alla registrazione” si intende un cittadino di un determinato Stato aderente che lavora nel Regno Unito durante il periodo di adesione.
(…)
(4)      Un cittadino di un determinato Stato aderente che lavora legalmente nel Regno Unito senza interruzione per un periodo di 12 mesi che ricade in tutto o in parte dopo la data del 30 aprile 2004 cesserà di essere un lavoratore di uno Stato aderente tenuto alla registrazione alla fine di tale periodo di 12 mesi.
(…)
(8)      Ai fini dei paragrafi 3 e 4, una persona deve essere considerata come se avesse lavorato nel Regno Unito senza interruzione per un periodo di 12 mesi qualora abbia lavorato legalmente nel Regno Unito all’inizio e alla fine di tale periodo se i periodi intermedi in cui non ha lavorato legalmente nel Regno Unito non superano, complessivamente, i 30 giorni.
(…)».
16      L’articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento era così formulato:
«Un cittadino di un determinato Stato aderente, che possiederebbe lo status di lavoratore proveniente da uno Stato aderente tenuto a farsi registrare qualora iniziasse a lavorare nel Regno Unito, non ha diritto di soggiornare nel Regno Unito in qualità di persona in cerca di lavoro al fine di trovarvi lavoro».
17      L’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento del 2004 così prevedeva:
«(3)      fatto salvo il paragrafo 4, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento del 2006 non si applica a un lavoratore di uno Stato aderente, tenuto alla registrazione, il quale cessi l’attività.
(4)      nel caso in cui un lavoratore di uno Stato aderente tenuto alla registrazione cessi di lavorare per un datore di lavoro autorizzato, nelle circostanze di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento del 2006, durante il periodo di un mese che decorre dalla data in cui inizia l’attività, tale articolo si applica a tale lavoratore per il tempo residuo del predetto periodo di un mese».
18      L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento del 2006, relativo alle ipotesi in cui un cittadino di uno Stato membro dello Spazio economico europeo può godere di un diritto esteso di soggiorno nel territorio del Regno Unito, nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, aveva il seguente tenore:
«1)       Nel presente regolamento, “persona qualificata” indica una persona cittadina del SEE che si trova nel Regno Unito in qualità di:
(…)
b) lavoratore subordinato;
(…)».
19      L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento in discorso, che precisava i requisiti che una persona che avesse sospeso l’attività lavorativa doveva soddisfare per conservare la qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, disponeva quanto segue:
«Fermo restando l’articolo 7A, paragrafo 4, una persona che abbia cessato di lavorare continuerà a essere considerata un lavoratore subordinato ai fini del paragrafo 1, lettera b), se:
a)      l’interessato è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b)      l’interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività lavorativa nel Regno Unito, si sia registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro; e
i)      abbia esercitato un’attività lavorativa per almeno un anno prima di diventare disoccupato;
ii)      sia disoccupato da non più di sei mesi; o
iii)      possa dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro nel Regno Unito e di avere buone possibilità di trovarlo;
(…)».
20      L’articolo 7A, paragrafo 4, del regolamento del 2006 stabiliva quanto segue:
«L’articolo 6, paragrafo 2, si applica a un lavoratore proveniente da uno Stato aderente, qualora l’interessato:
a)      sia una persona alla quale era applicabile l’articolo 5, paragrafo 4, del [regolamento del 2004] al 30 aprile 2011; o
b)      sia divenuto inabile al lavoro, disoccupato o abbia cessato l’attività lavorativa, secondo il caso, dopo il 1o maggio 2011».
 Procedimento principale e questioni pregiudiziali
21      Il sig. Prefeta, cittadino polacco, ha fatto ingresso nel Regno Unito nel 2008, dove ha lavorato dal 7 luglio 2009 all’11 marzo 2011, data in cui la sua attività lavorativa è cessata in conseguenza di un infortunio verificatosi al di fuori del lavoro.
22      Fino dal suo arrivo nel Regno Unito, il sig. Prefeta rientrava nella definizione di «lavoratore di uno Stato aderente tenuto alla registrazione», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento del 2004. Tuttavia, avendo ottenuto il certificato di registrazione come lavoratore soltanto il 5 gennaio 2011, il sig. Prefeta ha svolto un’attività lavorativa registrata per un periodo complessivo di soli due mesi e sei giorni.
23      Successivamente all’11 marzo 2011, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata, il sig. Prefeta si è registrato presso l’ufficio nazionale competente al fine di trovare un lavoro. A tale titolo egli ha percepito un’indennità di disoccupazione a partire dal 20 marzo 2011.
24      Il 20 ottobre 2011 il sig. Prefeta ha presentato al Segretario di Stato una domanda per ottenere un’indennità occupazionale e di sostegno per motivi di reddito.
25      Dall’ordinanza di rinvio risulta che tale indennità, destinata a categorie di persone la cui capacità lavorativa sia limitata a causa delle loro condizioni di salute fisica o mentale, può essere concessa soltanto ai lavoratori a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2006, e non alle persone in cerca di un lavoro.
26      Il Segretario di Stato ha quindi respinto la domanda del sig. Prefeta, ritenendo che questi non avesse dimostrato di aver lavorato, prima di perdere il lavoro, per un periodo ininterrotto pari o superiore a dodici mesi ed essendo registrato a norma del regolamento 2004, il che gli avrebbe consentito di conservare la qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento del 2006.
27      Il sig. Prefeta ha presentato ricorso contro la decisione del Segretario di Stato dinanzi al First-tier Tribunal (Social Entitlement Chamber) [Tribunale di primo grado (sezione delle prestazioni sociali), Regno Unito]. Avendo tale giudice respinto il suo ricorso, il sig. Prefeta ha interposto appello dinanzi all’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) [Tribunale superiore (sezione ricorsi amministrativi), Regno Unito].
28      Nel suo ricorso il sig. Prefeta adduce, in sostanza, che, l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento del 2004 impediva ai cittadini degli Stati aderenti interessati, che non avessero lavorato nel Regno Unito muniti di un certificato di registrazione per un periodo ininterrotto di dodici mesi, di conservare la qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 e pertanto di beneficiare della parità di trattamento prevista all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011. Ebbene, secondo il sig. Prefeta, una normativa nazionale contraria alle due ultime disposizioni citate non poteva trovare giustificazione nell’Atto di adesione del 2003, giacché questo non ammette deroghe a tali disposizioni.
29      Il Segretario di Stato sostiene, per contro, che il regolamento del 2004 era compatibile con l’Atto di adesione del 2003. A tale proposito, lo stesso rileva che l’allegato XII, capo 2, punto 2, di detto Atto di adesione prevede che i cittadini polacchi legalmente occupati durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che erano ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a dodici mesi, non godono dei diritti di cui godono i lavoratori in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.
30      In tali circostanze, l’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) [Tribunale superiore (sezione ricorsi amministrativi), Regno Unito] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)      Se l’allegato XII del[l’Atto di adesione del 2003] consentisse agli Stati membri di escludere i cittadini polacchi dai benefici dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento [n. 492/2011] e dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva [2004/38] quando il lavoratore, sebbene, con ritardo, abbia soddisfatto il requisito nazionale di registrazione della sua attività, non aveva ancora lavorato per un periodo ininterrotto registrato di dodici mesi.
2)      In caso di risposta negativa alla prima questione, se un lavoratore polacco nelle circostanze di cui alla prima questione possa invocare l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva [2004/38] per quanto riguarda la conservazione della qualità di lavoratore».
 Sulle questioni pregiudiziali
 Sulla prima questione
31      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’allegato XII, capo 2, dell’Atto di adesione del 2003 debba essere interpretato nel senso che, durante il periodo transitorio da esso previsto, esso autorizzava il Regno Unito ad escludere dal beneficio dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 un cittadino polacco che non soddisfacesse la condizione stabilita dalla normativa nazionale di aver esercitato un’attività lavorativa registrata nel suo territorio per un periodo ininterrotto di dodici mesi.
32      A questo proposito, in via preliminare, si deve rilevare che l’allegato XII, capo 2, punto 1, dell’Atto di adesione del 2003 dispone che l’articolo 39 e l’articolo 49, paragrafo 1, CE (divenuti, rispettivamente, l’articolo 45 e l’articolo 56, primo comma, TFUE) si applichino pienamente soltanto fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14 del medesimo capo, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino una temporanea circolazione di lavoratori tra la Polonia e gli Stati membri attuali. Tali disposizioni transitorie in sostanza prevedono deroghe agli articoli da 1 a 6 del regolamento n. 1612/68, nonché, a determinate condizioni, alle disposizioni della direttiva 68/360.
33      È vero che l’allegato XII, capo 2, dell’Atto di adesione del 2003 non si riferisce né alla direttiva 2004/38 né al regolamento n. 492/2011, dato che tali testi sono stati adottati successivamente all’entrata in vigore di detto Atto di adesione. Tuttavia, in base al dettato dell’articolo 38, paragrafo 3, di tale direttiva e dell’articolo 41 del suddetto regolamento i riferimenti fatti al regolamento n. 1612/68 e alla direttiva 68/360, abrogati dai due atti citati, devono essere intesi come fatti alle corrispondenti disposizioni, rispettivamente, della direttiva 2004/38 e del regolamento n. 492/2011.
34      Pertanto, per rispondere alla questione posta dal giudice del rinvio, occorre verificare se l’allegato XII, capo 2, dell’Atto di adesione del 2003 autorizzasse il Regno Unito, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a disapplicare l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38. Infatti, l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, secondo cui il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode, sul territorio degli altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali, è subordinata alla circostanza che una persona nella situazione del sig. Prefeta, che abbia cessato di esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma, possa nondimeno conservare la sua qualità di lavoratore sulla base dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38.
35      A tale riguardo si deve ricordare che, conformemente all’allegato XII, capo 2, punto 9, dell’Atto di adesione del 2003, solo qualora talune disposizioni della direttiva 2004/38 non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento n. 492/2011, la cui applicazione è stata differita in conformità dei punti da 2 a 5, 7 e 8 dell’allegato XII, capo 2, dell’Atto di adesione, la Repubblica di Polonia e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni della direttiva 2004/38, nella misura necessaria all’applicazione dei punti summenzionati.
36      Occorre pertanto verificare, in primo luogo, se l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 possa essere dissociato dagli articoli da 1 a 6 del regolamento n. 492/2011, la cui applicazione è stata in tal modo differita.
37      A tale riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, si deve osservare che la possibilità per un cittadino dell’Unione – che abbia temporaneamente cessato di esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma – di conservare la propria qualità di lavoratore in base all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, nonché il diritto di soggiorno che gli spetta, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva citata, si basa sulla premessa che il cittadino sia disponibile e idoneo a rientrare nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante entro un termine ragionevole (v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2014, Saint Prix, C‑507/12, EU:C:2014:2007, punti da 38 a 41).
38      Infatti, da un lato, l’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 riguarda la situazione di un cittadino dell’Unione, temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio, situazione che presuppone che detto cittadino possa tornare ad esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma una volta che detta inabilità temporanea al lavoro cessi. Dall’altro, l’articolo 7, paragrafo 3, lettere b) e c), di tale direttiva impone al cittadino dell’Unione economicamente non attivo che si faccia registrare presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro, mentre l’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva gli impone di seguire, a determinate condizioni, un corso di formazione professionale.
39      L’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 riguarda quindi situazioni in cui la reintegrazione del cittadino dell’Unione nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante sia possibile entro un periodo di tempo ragionevole. Di conseguenza, l’applicazione di tale disposizione non può essere dissociata da quella delle disposizioni del regolamento n. 492/2011, che disciplinano l’accesso al lavoro di un cittadino di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, vale a dire gli articoli da 1 a 6 di detto regolamento.
40      In secondo luogo, occorre verificare se, ai fini dell’applicazione delle deroghe previste dalle disposizioni transitorie contenute nell’allegato XII, capo 2, punti da 2 a 5, 7 e 8, dell’Atto di adesione del 2003, sia necessario derogare all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38.
41      A tal riguardo, va rilevato che la Corte ha già dichiarato che le disposizioni transitorie di cui all’allegato XII, capo 2, dell’Atto di adesione mirano ad evitare che, in seguito all’adesione all’Unione di nuovi Stati membri, si verifichino perturbazioni sul mercato del lavoro dei vecchi Stati membri, dovute al repentino arrivo di un elevato numero di lavoratori cittadini di detti nuovi Stati (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2011, Vicoplus e a., da C‑307/09 a C‑309/09, EU:C:2011:64, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
42      Nel caso di specie, come sottolineano il governo del Regno Unito e la Commissione nelle loro osservazioni scritte, il regolamento del 2004 è stato adottato dal suddetto Stato membro in applicazione delle deroghe previste dalle disposizioni transitorie di cui all’allegato XII, capo 2, punti 2 e 9, dell’Atto di adesione del 2003.
43      Ebbene, l’allegato XII, capo 2, punto 2, primo comma, di detto Atto di adesione prevede in sostanza che, in deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento n. 492/2011 e durante il periodo di transizione successivo alla data di adesione, gli Stati membri attuali possano applicare misure che disciplinano l’accesso dei cittadini polacchi al proprio mercato del lavoro.
44      È pertanto su tale base che l’articolo 2 del regolamento del 2004 ha introdotto, nell’ordinamento giuridico britannico, la qualità di «lavoratore di uno Stato aderente tenuto alla registrazione» per i cittadini degli Stati aderenti che lavorano nel Regno Unito durante il periodo di applicazione del citato regolamento. Tale regolamento ha stabilito che i lavoratori in questione perdessero detta qualità una volta che avessero maturato dodici mesi ininterrotti di attività lavorativa registrata sul territorio di tale Stato membro. Tale attività doveva inoltre essere svolta in tutto o in parte dopo il 30 aprile 2004.
45      Durante il periodo in cui un cittadino di uno Stato aderente interessato ricadeva in tale categoria, egli doveva munirsi di un certificato di registrazione del suo lavoro presso le autorità nazionali competenti e non godeva di tutti i diritti conferiti dal diritto dell’Unione a un cittadino di uno Stato membro che si trasferisca in un altro Stato membro per svolgervi un’attività lavorativa. In particolare, gli articoli 4 e 5 del regolamento del 2004 limitavano il diritto di un cittadino di uno Stato aderente di soggiornare nel Regno Unito come persona in cerca di occupazione al fine di cercarvi lavoro nonché la facoltà di quest’ultimo di conservare la qualità di lavoratore e il corrispondente diritto di soggiorno quando cessasse di essere un lavoratore subordinato o autonomo.
46      Come in sostanza evidenziato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, la deroga prevista dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, introdotta dal Regno Unito, era pertanto necessaria per dare piena efficacia alle misure adottate da tale Stato membro in applicazione delle deroghe contemplate dalle disposizioni transitorie di cui all’allegato XII, capo 2, punti 2 e 9, dell’Atto di adesione del 2003.
47      Infatti, qualora un lavoratore di uno Stato aderente che avesse cessato di esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma, senza avere prima maturato dodici mesi ininterrotti di attività lavorativa registrata nel Regno Unito, avesse potuto avvalersi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva in discorso per conservare la qualità di lavoratore nonché il diritto di soggiorno a lui spettante ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, il Regno Unito non avrebbe potuto dare piena attuazione a tali misure di deroga, volte segnatamente a limitare il diritto dei cittadini di uno Stato aderente economicamente inattivi di soggiornare nel suo territorio ai fini di ricercarvi un’occupazione.
48      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che l’allegato XII, capo 2, punti 2 e 9, dell’Atto di adesione del 2003 autorizzava il Regno Unito a disapplicare l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale.
49      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che, nel caso di specie, prima di cessare l’esercizio della sua attività, il sig. Prefeta aveva lavorato nel Regno Unito dal 7 luglio 2009 all’11 marzo 2011, ossia per un periodo di circa venti mesi.
50      Infatti, come in sostanza ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi da 69 a 71 delle sue conclusioni, sulla scorta dell’allegato XII, capo 2, punto 2, terzo comma, dell’Atto di adesione del 2003 i cittadini polacchi dovevano soddisfare due condizioni cumulative per evitare le misure derogatorie adottate sulla base di tale testo, vale a dire, da un lato, lo svolgimento di un periodo di lavoro ininterrotto di dodici mesi e, dall’altro, l’ammissione al mercato del lavoro dello Stato membro interessato.
51      Per quanto riguarda la seconda condizione, si deve rilevare che il regolamento del 2004 subordinava l’ammissione al mercato del lavoro all’ottenimento di un certificato di registrazione presso le autorità nazionali competenti.
52      Orbene, dal fascicolo a disposizione della Corte si evince che il sig. Prefeta ha ottenuto il certificato di registrazione del proprio lavoro da parte delle competenti autorità nazionali del Regno Unito soltanto il 5 gennaio 2011 e, pertanto, deve essere considerato ammesso al mercato del lavoro di tale Stato membro unicamente per un periodo complessivo di due mesi e sei giorni, inferiore ai dodici mesi necessari a norma dell’allegato XII, capo 2, punto 2, terzo comma, dell’Atto di adesione del 2003.
53      In tali circostanze, dal momento che il sig. Prefeta non poteva avvalersi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 per conservare la sua qualità di lavoratore dopo aver cessato di svolgere la sua attività lavorativa, egli non poteva neppure avvalersi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, il quale riguarda i cittadini di uno Stato membro che hanno detta qualità (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2007, Geven, C‑213/05, EU:C:2007:438, punto 16, nonché del 21 febbraio 2013, N., C‑46/12, EU:C:2013:97, punti 48 e 49).
54      Di conseguenza, non occorre verificare se, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, l’allegato XII, capo 2, dell’Atto di adesione del 2003 autorizzasse il Regno Unito a disapplicare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.
55      Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’allegato XII, capo 2, dell’Atto di adesione del 2003 deve essere interpretato nel senso che, durante il periodo transitorio da esso previsto, lo stesso autorizzava il Regno Unito ad escludere dal beneficio dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 un cittadino polacco, come il sig. Prefeta, che non soddisfaceva la condizione stabilita dalla normativa nazionale di aver esercitato un’attività lavorativa registrata nel suo territorio per un periodo ininterrotto di dodici mesi.
 Sulla seconda questione
56      Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.
 Sulle spese
57      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’allegato XII, capo 2, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, durante il periodo transitorio da esso previsto, lo stesso autorizzava il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ad escludere dal beneficio dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, un cittadino polacco, come il sig. Rafal Prefeta, che non soddisfaceva la condizione stabilita dalla normativa nazionale di aver esercitato un’attività lavorativa registrata nel suo territorio per un periodo ininterrotto di dodici mesi.
Dal sito http://curia.europa.eu

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