Circolare Ministero dell’Interno
– Gabinetto del Ministro 1 settembre 2018, n. 59545, Occupazione
arbitraria di immobili. Indirizzi
L'occupazione abusiva degli
immobili costituisce da tempo una delle principali problematiche che affliggono
i grandi centri urbani del Paese, conseguenza a volte della difficoltà di porre
in essere politiche territoriali, urbanistiche e sociali, finalizzate alla
riqualificazione delle aree periferiche e alla riduzione dei fattori di
marginalità sociale.
Il tema, come noto, è stato
affrontato, sotto il profilo della tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, dal decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 48 del 2017, che ha introdotto alcune significative innovazioni
volte al superamento del fenomeno, in un'ottica di miglioramento delle
condizioni di vivibilità delle città e di prevenzione delle situazioni di
degrado e di condotte illecite.
Sull'argomento sono state
impartite alcune prime indicazioni con la direttiva del 18 luglio 2017, con la
quale è stato posto l'accento sia sulla imprescindibile necessità di evitare
nuove occupazioni abusive di immobili, sia sull'utile supporto che può essere
fornito dal Comitato metropolitano ai fini di una valutazione, in chiave
programmatica e pianificatoria, sul tema degli sgomberi, soprattutto riguardo
alle capacità d'intervento da parte delle Amministrazioni regionali e locali
competenti per la verifica delle categorie di persone che versano in effettive
condizioni di fragilità.
Alla predetta direttiva ha atto
seguito quella del 1° settembre 2017, con la quale si è voluto dare impulso
all'attuazione, sia a livello centrale che periferico, delle sinergie
interistituzionali finalizza e alla ricerca di soluzioni e di risposte al
fenomeno maggiormente strutturate, ribadendo la centralità del Comitato
metropolitano per i cennati profili programmatori e del Comitato provinciale
per l'ordine e la sicurezza pubblica per il ripristino della legalità e la
salvaguardia dell'ordine pubblico.
Nonostante gli sforzi profusi da
tutte le componenti del sistema, alla luce delle evidenze emerse in questo
primo periodo di applicazione del decreto-legge n. 14 /2017, la gestione del
tema dell'occuparzione arbitraria degli immobili non ha compiuto significativi
passi avanti, se non rispetto alle misure di natura preventiva rivolte ad
evitare nuove occupazioni.
In relazione a quest'ultimo
profilo, infatti, i dati provenienti da alcune realtà territoriali appaiono
positivi, evidenziando una capacità di risposta delle istituzioni estremamente
tempestiva ed efficace.
Tale risultato deve indurre a
tenere sempre alto il livello di attenzione e a promuovere ogni utile
iniziativa, anche sul piano info-investigativo, che consenta di prevenire
possibili invasioni di ediifici o di altri immobili.
Con riguardo a questo aspetto
specifico, si ravvisa l'opportunità che le SS.LL. svolgano una pressante opera
di sensibilizzazione nei confronti degli enti pubblici proprietari di immobili
temporaneamente inutilizzati e delle Associazioni rappresentative della
proprietà fondiaria affinché si attivino per l'approntamento di tutte le misure
di difesa passive o correnti alla tutela dei loro beni, volte a scoraggiare
ogni forma di indebita intrusione negli stessi.
* * * *
Accanto alle iniziative
specificamente orientate alla prevenzione, appare essenziale, per migliorare
l'efficacia dell'azione di contrasto del fenomeno, fornire ulteriori
precisazioni ai fini dell'esecuzione degli sgomberi, anche in virtù di alcune
recenti sentenze del Giudice civile che rendono sempre più pressante il
problema dello sgombero delle occupazioni più risalenti nel tempo.
Al riguardo, si sta infatti
consolidando un orientamento giurisprudenziale volto a condannare il Ministero
dell'Interno a risarcimenti molto gravosi, sulla base di una asserita inerzia
che avrebbe determinato una illegittima compromissione dei diritti fondamentali
di proprietà e dell'iniz iativa economica.
Di qui la necessità di assicurare
la massima tempestività nell'iter istruttorio preordinato all'esecuzione dello
sgombero, che segue oggi procedure sovente farraginose, non compatibili con
l'esigenza di impedire il perpetuarsi delle occupazioni abusive, sia di più
lungo periodo, oggetto delle citate pronunce, che più recenti.
In questo quadro si ritiene di
poter rassegnare alle SS.LL. le seguenti indicazioni.
* * * *
L'art. 11 del decreto-legge n.
14/2017 prevede che al fine di assicurare il concorso della Forza pubblica per
l'esecuzione dei provvedimenti di sgombero, il Prefetto individui una scala di
priorità che tenga conto della "tutela delle famiglie in situazioni di
disagio economico o sociale".
Viene da sé che, ai fini
dell'individuazione dei suddetti criteri di priorità, il Prefetto debba essere
in possesso di tutti gli elementi di conoscenza utili, tra cui le notizie in
merito all'immobile, al suo stato e agli occupanti.
Se le informazioni sull'immobile
possono essere agevolmente tratte dagli atti in possesso dell'Amministrazione
comunale o da quelli prodotti dal proprietario, ovvero tramite verifiche ad
hoc, ben diversa e di più difficile acquisizione sono le notizie riguardanti le
persone presenti all'interno dello stesso stabile, imprescindibili e rilevanti
per l'accertamento delle singole situazioni personali.
A tal riguardo, l'unica soluzione
percorribile è quella di ogni possibile censimento degli occupanti, che deve
essere condotto, anche in forma speditiva, sotto la regia dei Servizi sociali
dei Comuni e, laddove occorra, con l'ausilio dei soggetti del privato sociale,
nelle forme ritenute più adeguate in relazione alle singole fattispecie, in
modo da acquisire un complessivo quadro della situazione e, in particolare,
delle ricadute sul piano sociale e su quello della tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica derivanti dall'esecuzione dello sgombero.
Il censimento dovrà essere finalizzato alla possibile identificazione
degli occupanti e della composizione dei nuclei familiari, con particolare
riguardo alla presenza all'interno degli stessi di minori o altre persone in
condizioni di fragilità, oltre alla verifica della situazione reddituale e
della condizione di regolarità di accesso e permanenza sul territorio nazionale.
Non possono essere sottovalutate
le difficoltà che gli operatori sociali potranno incontrare nell'esecuzione dei
suddetti accertamenti. Pur tuttavia tali operazioni devono essere condotte con
la massima rapidità, sfruttando, ove possibile, le risultanze dei registri di
anagrafe, o anche dei dati in possesso di altre pubbliche amministrazioni,
nonché degli stessi Servizi sociali per quegli occupanti che già beneficiano di
eventuali prestazioni assistenziali.
In ogni caso, potrà essere
verificata la situazione reddituale dei diretti interessati e della loro rete
parentale e, a tal riguardo, insieme alle risultanze dell'anagrafe tributaria,
potranno rivelarsi utili gli accertamenti specifici da demandare alla Guardia
di Finanza. Nello stesso contesto potrà essere verificata anche l'esistenza di
legami di carattere sociale idonei ad assicurare forme di sostentamento agli
interessati.
Ebbene, soltanto qualora
all'esito dei suddetti accertamenti si abbia fondato motivo di ritenere che i
soggetti in situazione di fragilità interessati dall'esecuzione dello sgombero
sarebbero privi della possibilità di soddisfare, autonomamente o attraverso il
sostegno dei loro parenti, le prioritarie esigenze conseguenti alla loro
condizione, i Servizi sociali dei Comuni dovranno attivare gli specifici
interventi.
Si tratta di interventi che,
nella misura in cui siano ritenuti sufficienti ed adeguati dai competenti
uffici comunali, sulla base di una ponderata valutazione, avuto riguardo anche
alle possibilità in concreto dell'Ente, non potranno essere considerati
negoziabili.
Per tutti gli altri occupanti che
non si trovano in situazioni di fragilità, invece, potrà essere ritenuta
sufficiente l'assunzione di forme più generali di assistenza, da rendersi
nell'immediatezza dell'evento. Ad esempio, potranno essere individuate
strutture provvisorie di accoglienza ove poter collocare gli occupanti per il
tempo strettamente necessario all'individuazione da parte loro di soluzioni
alloggiative alternative.
Infatti, pure alla luce della
citata giurisprudenza è da ritenersi che, nel contemperamento dei diversi
interessi che vengono in rilievo in relazione agli sgomberi, il diritto di
proprietà receda limitatamente ed esclusivamente a fronte di quelle situazioni
che possono pregiudicare l'esercizio da parte degli occupanti degli impellenti
e irrinunciabili bisogni primari per la loro esistenza, collegati a una
particolare condizione di vulnerabilità.
Nella fase successiva allo sgombero, poi, sarà cura degli enti preposti
compiere valutazioni più approfondite e individuare le soluzioni che possano
permettere via via di sostenere i percorsi d'inclusione sociale delle persone
in situazioni di fragilità, anche all'interno di complessive strategie di
intervento condivise con le Regioni.
Ciò altresì in relazione
all'ulteriore profilo di rilievo rispetto alla presenza dei molteplici
interessi in gioco, la tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, più volte peraltro richiamata nelle
pronunce di condanna di quest'Amministrazione, laddove si legge che "l'occupazione abusiva non lede i soli
interessi della parte proprietaria, ma lede anche il generale interesse dei
consociati alla convivenza ordinata e pacifica e assume un'inequivoca valenza
eversiva", e che " l'esecuzione
degli sgomberi forzati può certamente determinare immediati, ma evidenti e
limitati, turbamenti dell'ordine pubblico, la tolleranza delle occupazioni
abusive, al contrario, può determinare situazioni di pericolo meno evidenti ma
decisamente più gravi nel medio e nel lungo periodo" .
Si tratta di considerazioni che
rafforzano ulteriormente il convincimento della necessità di attendere agli sgomberi con la dovuta
tempestività, rinviando alla fase successiva ogni valutazione in merito
alla tutela delle altre istanze, nella consapevolezza che il consolidamento di
situazioni d'illegalità possa recare un grave pregiudizio ad alcuni dei
principali valori di riferimento nel nostro ordinamento.
*****
Le indicazioni di cui sopra
devono ritenersi compatibili e quindi applicabili anche con riferimento
all'eventuale supporto richiesto alle SS.LL. per l'esecuzione di sgomberi resi
necessari da altre situazioni di rilievo, come le precarie condizioni di
sicurezza degli immobili, che potrebbero emergere a seguito delle ordinanze
contingibili e urgenti adottate dal Sindaco.
Laddove a livello territoriale,
nell'ambito del rapporto con le altre Amministrazioni interessate, dovessero
determinarsi situazioni di particolare complessità, anche rispetto
all'attuazione delle presenti direttive, le SS.LL. potranno interloquire
direttamente con questo Gabinetto, presso il cui Ufficio II - Ordine e
Sicurezza pubblica, è attivo uno specifico Punto
di contatto.
*****
E' superfluo evidenziare quanto
le strategie che saranno messe in campo sul tema e l'applicazione degli
indirizzi sopraindicati, possano incidere positivamente sulla prevenzione e
repressione delle condotte illecite e complessivamente sulla sicurezza delle
nostre città.
In questo senso, si fa vivo
affidamento sulla consueta, preziosa collaborazione delle SS.LL. ai fini di una
puntuale attuazione della presente direttiva.
Si vorrà, a tal proposito, far
tenere, entro la fine del mese di settembre, un primo punto di situazione sullo
stato del fenomeno nelle rispettive province con l'indicazione delle iniziative
avviate.
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