Nascita in Italia a seguito di PMA praticata all’estero e
riconoscimento da parte delle due madri
Tribunale 2018
Posto che, da un lato, il
concetto di coppia di cui alla l. 40/2004 deve essere oggi inteso in senso
lato, comprensivo anche della coppia omosessuale, e, dall'altro lato, che pur
in presenza di fecondazioni eterologhe vietate in Italia ma praticate
all'estero (ovvero quelle tra coppie samesex) il principio di tutela del
superiore interesse del minore impone di riconoscere allo stesso le due madri
che hanno manifestato il consenso pieno e consapevole di cui all'art. 6 - o meglio
nelle forme previste dallo Stato in cui è praticata la PMA, sempre che assicurino
garanzie analoghe a quelle di cui all'art. 6 con riferimento alla piena e
irretrattabile assunzione di responsabilità da parte della coppia,
un’interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. 40/2004
porta ad affermare che i bimbi nati in Italia a seguito di tecniche di PMA
eseguite all'estero sono figli della coppia di donne che hanno prestato il
consenso manifestando inequivocabilmente di voler assumere la responsabilità
genitoriale sul nascituro quale frutto di un progetto di vita comune con il
partner e di realizzazione di una famiglia [sulla base dell’assunto, il
Tribunale. a) dichiara illegittimo il diniego al riconoscimento omogenitoriale,
in quanto l’atto di nascita “avrebbe dovuto essere formato sin dall'origine con
il contestuale riconoscimento del neonato da parte delle sue mamme”; b) ordina
la rettificazione, ai sensi dell'art. 95 del d.P.R. 396/2000, mediante la
sostituzione dell'atto di nascita esistente e la formazione di un nuovo atto di
nascita, “di contenuto analogo …, ma con indicazione delle due ricorrenti come
madri”; c) attribuisce al minore “il cognome di entrambe le madri, come da
queste richiesto (in applicazione della medesima ratio espressa dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 286/2016, pur se riferita a genitori di sesso
diverso nell'ambito di un rapporto matrimoniale, non ravvisandosi ragioni che
impongano una diversa interpretazione)”
Nessun commento:
Posta un commento