domenica 23 settembre 2018


Nascita in Italia a seguito di PMA praticata all’estero e riconoscimento da parte delle due madri

Tribunale 2018

Posto che, da un lato, il concetto di coppia di cui alla l. 40/2004 deve essere oggi inteso in senso lato, comprensivo anche della coppia omosessuale, e, dall'altro lato, che pur in presenza di fecondazioni eterologhe vietate in Italia ma praticate all'estero (ovvero quelle tra coppie samesex) il principio di tutela del superiore interesse del minore impone di riconoscere allo stesso le due madri che hanno manifestato il consenso pieno e consapevole di cui all'art. 6 - o meglio nelle forme previste dallo Stato in cui è praticata la PMA, sempre che assicurino garanzie analoghe a quelle di cui all'art. 6 con riferimento alla piena e irretrattabile assunzione di responsabilità da parte della coppia, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. 40/2004 porta ad affermare che i bimbi nati in Italia a seguito di tecniche di PMA eseguite all'estero sono figli della coppia di donne che hanno prestato il consenso manifestando inequivocabilmente di voler assumere la responsabilità genitoriale sul nascituro quale frutto di un progetto di vita comune con il partner e di realizzazione di una famiglia [sulla base dell’assunto, il Tribunale. a) dichiara illegittimo il diniego al riconoscimento omogenitoriale, in quanto l’atto di nascita “avrebbe dovuto essere formato sin dall'origine con il contestuale riconoscimento del neonato da parte delle sue mamme”; b) ordina la rettificazione, ai sensi dell'art. 95 del d.P.R. 396/2000, mediante la sostituzione dell'atto di nascita esistente e la formazione di un nuovo atto di nascita, “di contenuto analogo …, ma con indicazione delle due ricorrenti come madri”; c) attribuisce al minore “il cognome di entrambe le madri, come da queste richiesto (in applicazione della medesima ratio espressa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 286/2016, pur se riferita a genitori di sesso diverso nell'ambito di un rapporto matrimoniale, non ravvisandosi ragioni che impongano una diversa interpretazione)”

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