Sentenza 2018
La dichiarazione di residenza rientra nella
previsione di cui all'art. 483 c.p., essendo un atto destinato a provare la
verità di un fatto a norma dell'art. 46, lett b), del d.P:R. 445/2000, collegandosi
proprio tale efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il
vero. Né rileva ai fini della consumazione del reato che tale dichiarazione sia
trasfusa in un atto (pubblico) distinto dalla medesima, atteso che, a norma
dell'art. 75 del d.P.R. citato – emanata per venire incontro all'esigenza di
semplificazione della documentazioni amministrativa tra pubbliche
amministrazioni e privati cittadini - le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni sono state pienamente equiparate agli effetti penali agli atti
pubblici, essendo "considerate come fatte a pubblico ufficiale" (il
quale ovviamente le raccoglie in un atto pubblico).
Ai fini della consumazione del falso
ideologico è stato sufficiente il rilascio, da parte dell’interessato, della
falsa dichiarazione di residenza, a prescindere dal rilievo che lo stesso non
sia poi mai stata iscritto nell'Anagrafe
del Comune.
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