sabato 30 giugno 2018


Sentenza 2018

La dichiarazione di residenza rientra nella previsione di cui all'art. 483 c.p., essendo un atto destinato a provare la verità di un fatto a norma dell'art. 46, lett b), del d.P:R. 445/2000, collegandosi proprio tale efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero. Né rileva ai fini della consumazione del reato che tale dichiarazione sia trasfusa in un atto (pubblico) distinto dalla medesima, atteso che, a norma dell'art. 75 del d.P.R. citato – emanata per venire incontro all'esigenza di semplificazione della documentazioni amministrativa tra pubbliche amministrazioni e privati cittadini - le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono state pienamente equiparate agli effetti penali agli atti pubblici, essendo "considerate come fatte a pubblico ufficiale" (il quale ovviamente le raccoglie in un atto pubblico).

Ai fini della consumazione del falso ideologico è stato sufficiente il rilascio, da parte dell’interessato, della falsa dichiarazione di residenza, a prescindere dal rilievo che lo stesso non sia poi mai stata iscritto  nell'Anagrafe del Comune.



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