Corte di Giustizia UE 31 maggio
2018, n. C-647/16
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 –
Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un
paese terzo – Procedure di presa e di ripresa in carico – Articolo
26, paragrafo 1 – Adozione e notifica della decisione di trasferimento
prima dell’accettazione della richiesta di ripresa in carico da parte dello
Stato membro richiesto
L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i
criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli
Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere
interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro che abbia avanzato
presso un altro Stato membro, ritenendolo competente per l’esame di una domanda
di protezione internazionale in applicazione dei criteri fissati da detto
regolamento, una richiesta di presa o di ripresa in carico di una persona di
cui all’articolo 18, paragrafo 1, del medesimo regolamento adotti una decisione
di trasferimento e la notifichi a detta persona prima che lo Stato membro
richiesto abbia dato il suo accordo esplicito o implicito a tale richiesta.
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
31 maggio 2018
Nella causa C‑647/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal
administratif de Lille (Tribunale amministrativo di Lille, Francia), con
decisione del 1° dicembre 2016, pervenuta in cancelleria il 15 dicembre
2016, nel procedimento
Adil Hassan
contro
Préfet du Pas-de-Calais,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta da M. Ilešič (relatore), presidente di
sezione, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal ed E. Jarašiūnas,
giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il
governo francese, da D. Colas, E. de Moustier ed E. Armoet, in
qualità di agenti;
– per il
governo ungherese, da M.Z. Fehér, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da M. Condou-Durande, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 20 dicembre 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 26,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in
prosieguo il «regolamento Dublino III»).
2 Tale
domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Adil
Hassan, cittadino iracheno, e il préfet du Pas-de-Calais (prefetto del
Pas-de-Calais, Francia) in merito alla legittimità della decisione che dispone
il suo trasferimento verso la
Germania.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Il regolamento (UE) n. 603/2013
3 A
termini del considerando 4 del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il
confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento
(UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese
terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac
presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini
di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che
istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga
scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU 2013, L 180,
pag. 1):
«Ai fini dell’applicazione del regolamento [Dublino III]
è necessario determinare l’identità dei richiedenti protezione internazionale e
delle persone fermate in relazione all’attraversamento irregolare delle
frontiere esterne dell’Unione. È inoltre auspicabile, ai fini di un’efficace
applicazione del regolamento [Dublino III] e, in particolare, dell’articolo 18,
paragrafo 1, lettere b) e d), consentire a ciascuno Stato membro di accertare
se un cittadino di un paese terzo o un apolide trovato in condizioni di
soggiorno irregolare nel suo territorio abbia presentato domanda di protezione
internazionale in un altro Stato membro».
4 L’articolo
1, paragrafo 1, del regolamento n. 603/2013 così dispone:
«È istituito un sistema denominato “Eurodac”, allo scopo
di concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi del
regolamento [Dublino III], per l’esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo
o da un apolide, e di facilitare inoltre l’applicazione del regolamento
[Dublino III] secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento».
5 L’articolo
9, paragrafo 1, del regolamento n. 603/2013 enuncia quanto segue:
«Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al
rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente
protezione internazionale di età non inferiore a 14 anni, non appena possibile
e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione
internazionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento [Dublino
III] (...)».
Il regolamento Dublino III
6 I
considerando 4, 5, 9 e 19 del regolamento Dublino III così recitano:
«(4) Secondo
le conclusioni del Consiglio europeo [nella riunione straordinaria] di Tampere
[il 15 e 16 ottobre 1999,] il [sistema europeo comune di asilo] dovrebbe
prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e
praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.
(5) Tale
meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli
Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire
di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo
accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale
e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande
di protezione internazionale.
(…)
(9) Alla luce
dei risultati delle valutazioni effettuate dell’attuazione degli strumenti
della prima fase, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano
il regolamento [(CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1)]
apportando i miglioramenti necessari, in vista dell’esperienza acquisita, a
migliorare l’efficienza del sistema di Dublino e la protezione offerta ai
richiedenti nel contesto di tale sistema. (…)
(…)
(19) Al fine
di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si
dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo
avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro
competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto
internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni
verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto
sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il
richiedente è trasferito».
7 L’articolo
3 del regolamento Dublino III, rubricato «Accesso alla procedura di esame di
una domanda di protezione internazionale», al suo paragrafo 1 così recita:
«Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di
protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e
nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato
membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri
enunciati al capo III».
8 L’articolo
5 di detto regolamento dispone quanto segue:
«1. Al fine di
agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un
colloquio personale con il richiedente. (…)
2. Il colloquio
personale può non essere effettuato qualora:
(…)
b) dopo aver ricevuto
le informazioni di cui all’articolo 4, il richiedente abbia già fornito
informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro
modo. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente
l’opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare
correttamente lo Stato membro competente prima che sia adottata la decisione di
trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi
dell’articolo 26, paragrafo 1.
3. Il colloquio
personale si svolge in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia adottata la
decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai
sensi dell’articolo 26, paragrafo 1.
(…)».
9 L’articolo
18 del medesimo regolamento, rubricato «Obblighi dello Stato membro
competente», al suo paragrafo 1 enuncia quanto segue:
«Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento
è tenuto a:
a) prendere in
carico, alle condizioni specificate negli articoli 21, 22 e 29, il richiedente
che ha presentato domanda in un altro Stato membro;
b) riprendere
in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, il richiedente
la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato
membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo
di soggiorno;
c) riprendere
in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino
di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d’esame
e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel
territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;
d) riprendere
in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino
di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha
presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di
un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno».
10 Ai
sensi dell’articolo 19 del regolamento Dublino III:
«1. Se uno Stato
membro rilascia al richiedente un titolo di soggiorno, gli obblighi previsti
all’articolo 18, paragrafo 1, ricadono su detto Stato membro.
2. Gli obblighi di
cui all’articolo 18, paragrafo 1, vengono meno se lo Stato membro competente
può stabilire, quando gli viene chiesto di prendere o riprendere in carico un
richiedente o un’altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera
c) o d), che l’interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri
per almeno tre mesi, sempre che l’interessato non sia titolare di un titolo di
soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente.
(…)
3. Gli obblighi di
cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere c) e d), vengono meno se lo Stato
membro competente può stabilire, quando gli viene chiesto di riprendere in
carico un richiedente o un’altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo
1, lettera c) o d), che l’interessato ha lasciato il territorio degli Stati
membri conformemente a una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di
allontanamento emessa da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto
della domanda.
(…)».
11 Secondo
l’articolo 21, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento:
«Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di
protezione internazionale e ritiene che un altro Stato membro sia competente
per l’esame della stessa può chiedere a tale Stato membro di prendere in carico
il richiedente quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la
presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2».
12 L’articolo
22 di detto regolamento dispone quanto segue:
«1. Lo Stato membro
richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa
in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dal ricevimento della
richiesta.
(...)
7. La mancata
risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al paragrafo 1 e di quello
di un mese citato al paragrafo 6 equivale all’accettazione della richiesta e
comporta l’obbligo di prendere in carico la persona, compreso l’obbligo di
prendere disposizioni appropriate all’arrivo della stessa».
13 A
termini dell’articolo 24 del medesimo regolamento:
«1. Uno Stato membro
sul cui territorio una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b),
c) o d), soggiorna senza un titolo di soggiorno e presso cui non è stata
presentata una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un
altro Stato membro sia competente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, e
dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere all’altro
Stato membro di riprendere in carico tale persona.
2. In deroga
all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni
applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare [(GU 2008, L 348, pag. 98)], ove uno Stato
membro sul cui territorio una persona soggiorna senza un titolo di soggiorno
decida di consultare il sistema Eurodac (…), la richiesta di ripresa in carico
di una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b) o c), del
presente regolamento o di una persona di cui al suo articolo 18, paragrafo 1,
lettera d), la cui domanda di protezione internazionale non è stata respinta
con una decisione definitiva è presentata quanto prima e in ogni caso entro due
mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac (...)
(…)
5. La richiesta di
ripresa in carico della persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere
b), c) o d), è effettuata utilizzando un formulario uniforme e comprende
elementi di prova o circostanze indiziarie che figurano nei due elenchi di cui
all’articolo 22, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalle
dichiarazioni dell’interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro
richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal
presente regolamento.
(…)».
14 L’articolo
25 del regolamento Dublino III così prevede:
«1. Lo Stato membro
richiesto procede alle verifiche necessarie e decide in merito alla richiesta
di ripresa in carico dell’interessato quanto prima e in ogni caso entro il
termine di un mese dalla data in cui perviene la richiesta. Quando la richiesta
è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale termine è ridotto a due
settimane.
2. L’assenza di
risposta entro la scadenza del termine di un mese o di due settimane previsto
al paragrafo 1 equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo
di riprendere in carico l’interessato, compreso l’obbligo di adottare
disposizioni appropriate all’arrivo dello stesso».
15 L’articolo
26 di tale regolamento, rubricato «Notifica di una decisione di trasferimento»,
prevede quanto segue:
«1. Quando lo Stato
membro richiesto accetta di prendere o riprendere in carico un richiedente o
un’altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), lo Stato
membro richiedente notifica all’interessato la decisione di trasferirlo verso
lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di
protezione internazionale. (…)
2. La decisione di
cui al paragrafo 1 contiene informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili,
compreso (…) sul diritto di chiedere l’effetto sospensivo, ove applicabile, (…)
sui termini per esperirli e sui termini relativi all’esecuzione del
trasferimento[,] e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e
alla data in cui l’interessato deve presentarsi, nel caso in cui si rechi nello
Stato membro competente con i propri mezzi.
(…)».
16 L’articolo
27 di detto regolamento, rubricato «Mezzi di impugnazione», è redatto nei seguenti
termini:
«1. Il richiedente o
altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), ha diritto
a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una
revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo
giurisdizionale.
2. Gli Stati membri
stabiliscono un termine ragionevole entro il quale l’interessato può esercitare
il diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1.
3. Ai fini di ricorsi
avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli Stati
membri prevedono nel proprio diritto nazionale:
a) che il
ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello
Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o
b) che il
trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un
determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo
giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di
concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o
c) che
all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine
ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della
decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione
della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il
trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di
sospensione. (…)
4. Gli Stati membri
possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di
sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito
del ricorso o della revisione.
(...)».
17 L’articolo
28 del medesimo regolamento, rubricato «Trattenimento», così dispone:
«1. Gli Stati membri
non possono trattenere una persona per il solo motivo che sia oggetto della
procedura stabilita dal presente regolamento.
2. Ove sussista un
rischio notevole di fuga, gli Stati membri possono trattenere l’interessato al
fine di assicurare le procedure di trasferimento a norma del presente
regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il
trattenimento è proporzionale e se non possano essere applicate efficacemente
altre misure alternative meno coercitive.
3. Il trattenimento
ha durata quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente
necessario agli adempimenti amministrativi previsti da espletare con la dovuta
diligenza per eseguire il trasferimento a norma del presente regolamento.
Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente
articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa o di ripresa in
carico non può superare un mese dalla presentazione della domanda. Lo Stato
membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una
risposta urgente in tali casi. Tale risposta è fornita entro due settimane dal
ricevimento della richiesta. L’assenza di risposta entro due settimane equivale
all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo di prendere in carico o
di riprendere in carico la persona, compreso l’obbligo di adottare disposizioni
appropriate all’arrivo della stessa.
(…)».
18 L’articolo
29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III così prevede:
«1. Il trasferimento
del richiedente o di altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1,
lettera c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro
competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro
richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena
ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere
dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o
riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso
o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27,
paragrafo 3.
(…)
2. Se il
trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro
competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico
l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente.
Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato
possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione
dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia
fuggito».
Il regolamento (CE) n. 1560/2003
19 L’articolo
4 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre
2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003
del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello
Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno
degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 222,
pag. 3; in prosieguo: il «regolamento d’esecuzione»), rubricato «Esame di
una richiesta di ripresa in carico», recita come segue:
«Qualora una richiesta di ripresa in carico sia fondata
sui dati trasmessi dall’unità centrale di Eurodac e controllati dallo Stato
membro richiedente (…), lo Stato membro richiesto si dichiara competente salvo
se emerge dalle verifiche cui procede che la sua competenza è cessata in virtù
delle disposizioni dell’articolo [20, paragrafo 5, secondo comma, o
dell’articolo 19, paragrafi 1, 2 o 3, del regolamento Dublino III]. La
cessazione della competenza in virtù di tali disposizioni può essere invocata
solo sulla base di elementi di prova materiali o di dichiarazioni
circostanziate e verificabili del richiedente asilo».
20 Conformemente
all’articolo 6 del regolamento d’esecuzione, rubricato «Risposta positiva»:
«Qualora lo Stato membro richiesto riconosca la
competenza, la risposta ne fa menzione precisando la pertinente disposizione
del regolamento [Dublino III] e contiene indicazioni utili per organizzare il
trasferimento, come gli estremi del servizio/della persona da contattare».
Diritto francese
21 L’articolo
L. 512-1, punto III, primo comma, del code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile (codice dell’ingresso e del soggiorno degli
stranieri e del diritto d’asilo), nella versione in vigore all’epoca dei fatti
del procedimento principale (in prosieguo: il «Ceseda»), enuncia quanto segue:
«In caso di trattenimento in applicazione dell’articolo
L. 551-1, lo straniero può chiedere al presidente del tribunale
amministrativo l’annullamento dell’obbligo di lasciare il territorio francese
nonché della decisione di rigetto di un termine per la partenza volontaria,
della decisione che indica il paese di destinazione e della decisione di
divieto di reingresso nel territorio francese o di divieto di circolazione nel
territorio francese che eventualmente lo corredino, entro un termine di 48 ore
dalla loro notifica, allorché tali decisioni siano notificate insieme alla
decisione di trattenimento (…)».
22 L’articolo
L. 551-1, primo comma, del medesimo codice ha il seguente tenore:
«Nei casi previsti ai numeri da 1° a 7°
dell’articolo L. 561-2, punto I, l’autorità amministrativa può disporre,
per una durata di 48 ore, il trattenimento dello straniero che non offre
garanzie di comparizione in giudizio effettive onde prevenire il rischio
menzionato al numero 3° dell’articolo L. 511-1, punto II (…).
23 L’articolo
L. 561-2, punto I, di detto codice così recita:
«L’autorità amministrativa può adottare una decisione di
assegnazione a residenza nei confronti dello straniero che non possa lasciare
immediatamente il territorio francese, ma il cui allontanamento risulta
plausibile, allorché tale straniero:
1° deve essere
rimesso alle autorità competenti di uno Stato membro dell’Unione europea (…) o
è destinatario di una decisione di trasferimento in applicazione dell’articolo
L. 742-3;
(…)
7° essendo
destinatario di una decisione di assegnazione a residenza in applicazione dei
numeri da 1° a 6° del presente articolo o di trattenimento amministrativo
(…), non ha osservato il provvedimento di allontanamento di cui era oggetto o
lo ha sì osservato, ma è tornato in Francia mentre tale provvedimento era
ancora esecutivo.
(…)».
24 L’articolo
L. 742-1, primo comma, del Ceseda, compreso nel capo II, intitolato
«Procedura di determinazione dello Stato competente per l’esame della domanda
di asilo», del libro VII di detto codice, intitolato «Il diritto di asilo»,
dispone:
«Quando l’autorità amministrativa ritiene che l’esame di
una domanda di asilo rientri nella competenza di un altro Stato cui essa
intende rivolgersi, lo straniero ha diritto di restare sul territorio francese
fino alla conclusione del procedimento di determinazione dello Stato competente
a esaminare la sua domanda e, se del caso, sino al suo effettivo trasferimento
verso detto Stato. (…)».
25 L’articolo
L. 742-3 del medesimo codice enuncia:
«Fatto salvo il secondo comma dell’articolo
L. 742-1, lo straniero per il quale l’esame della domanda di asilo rientri
nella competenza di un altro Stato può essere trasferito verso lo Stato
competente a compiere tale esame.
Ogni decisione di trasferimento è oggetto di una
decisione scritta e motivata adottata dall’autorità amministrativa.
Tale decisione è notificata all’interessato. Essa indica
i mezzi di ricorso e i termini per la loro proposizione, oltre al diritto di
avvertire o di far avvertire il proprio consolato, un legale o una persona di
propria scelta. (…)».
26 L’articolo
L. 742-4, punto I, del Ceseda prevede quanto segue:
«Lo straniero destinatario di una decisione di
trasferimento di cui all’articolo L. 742-3 può, entro quindici giorni
dalla notifica di tale decisione, chiederne l’annullamento al presidente del
tribunale amministrativo.
Il presidente o il magistrato che questi designi a tal
fine (…) statuisce nel termine di quindici giorni da quando è stato adito.
(…)».
27 Ai
sensi dell’articolo L. 742-5 del medesimo codice:
«Gli articoli L. 551-1 e L. 561-2 sono
applicabili allo straniero destinatario di una decisione di trasferimento dalla
notifica di tale decisione.
La decisione di trasferimento non può essere eseguita
d’ufficio né prima della scadenza di un termine di quindici giorni oppure, se
insieme ad essa sia stata notificata una decisione di trattenimento adottata in
applicazione dell’articolo L. 551-1 o di assegnazione a residenza adottata
in applicazione dell’articolo L. 561-2, prima della scadenza di un termine
di quarantotto ore, né prima che il tribunale amministrativo abbia statuito, in
caso di sua adizione».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
28 Il
sig. Adil Hassan veniva fermato, il 26 novembre 2016, dai servizi della
polizia aeroportuale e di frontiera del Pas-de-Calais (Francia) nella zona ad
accesso limitato del terminal del porto di Calais (Francia). Da una ricerca nel
sistema Eurodac da parte di tali servizi emergeva che le sue impronte erano già
state acquisite dalle autorità tedesche il 7 novembre e il 14 dicembre 2015 e
che costui aveva impetrato, in quel frangente, la protezione internazionale in
Germania, senza invece presentare un’analoga domanda in Francia.
29 Il
giorno stesso di tale fermo e di tale consultazione del sistema Eurodac il
prefetto del Pas-de-Calais chiedeva alle autorità tedesche che riprendessero in
carico il sig. Hassan e decideva, contestualmente, di trasferire
quest’ultimo verso la
Germania e di sottoporlo a trattenimento amministrativo. Tale
decisione veniva notificata al sig. Hassan in pari data.
30 Il
sig. Hassan contestava il trattenimento amministrativo dinanzi al juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille (giudice
competente per l’adozione di misure restrittive della libertà personale presso
il tribunale di primo grado di Lille, Francia) sul fondamento dell’articolo
L. 512-1, punto III, del Ceseda. Con sentenza del 29 novembre 2016, tale
giudice disponeva la cessazione della misura.
31 Il
sig. Hassan proponeva poi ricorso sospensivo dinanzi al tribunal
administratif de Lille (tribunale amministrativo di Lille, Francia) avverso la
decisione del 26 novembre 2016 nella parte in cui si disponeva il suo
trasferimento verso la
Germania.
32 Nell’ambito
di quest’ultimo ricorso il sig. Hassan allega, in particolare, che tale
decisione non ha tenuto conto dell’articolo 26 del regolamento Dublino III, in
quanto è stata adottata e gli è stata notificata prima che lo Stato membro
richiesto, nella specie la
Repubblica federale di Germania, avesse esplicitamente o
implicitamente risposto alla richiesta delle autorità francesi di riprenderlo
in carico.
33 Il
prefetto sostiene, da parte sua, che né detto articolo 26 né altre disposizioni
di diritto nazionale ostavano a che egli adottasse, a partire dal
trattenimento, una decisione di trasferimento e che la notificasse
all’interessato, il quale disponeva al riguardo dei mezzi di impugnazione
previsti all’articolo 27 del regolamento Dublino III. Conformemente al
diritto nazionale egli sarebbe stato anzi obbligato, al fine di procedere al
trattenimento del sig. Hassan, ad adottare preliminarmente una decisione
di trasferimento, senza attendere la risposta dello Stato membro richiesto. In
ogni caso il trasferimento non avrebbe potuto essere eseguito finché lo Stato
membro richiesto non avesse accettato di riprendere in carico l’interessato.
34 Al
riguardo il giudice del rinvio fa osservare che il prefetto del Pas-de-Calais
non era tenuto a prendere la decisione di trasferimento al fine di disporre il
trattenimento amministrativo del sig. Hassan, giacché un tale
trattenimento è previsto all’articolo 28 del regolamento Dublino III che trova
applicazione diretta. Riconosce tuttavia che il diritto nazionale sul quale si
è fondato il prefetto per adottare detta decisione di trasferimento non vietava
l’adozione di una tale decisione in concomitanza con una decisione di
trattenimento. La questione è, pertanto, se una tale prassi amministrativa sia
compatibile con l’articolo 26 del regolamento Dublino III.
35 Il
giudice del rinvio sottolinea che gli organi giurisdizionali nazionali non sono
unanimi in proposito, spiegando che taluni tribunali amministrativi considerano
che una decisione di trasferimento può essere adottata e notificata
all’interessato prima della risposta dello Stato membro richiesto, mentre altri
tribunali sono dell’avviso che lo Stato membro richiedente debba attendere
l’esito del procedimento di determinazione dello Stato membro competente, quale
previsto agli articoli da 20 a 25 del regolamento Dublino III, prima di
adottare e di notificare una tale decisione.
36 Il
giudice del rinvio ritiene, da parte sua, che tanto il testo delle differenti
versioni linguistiche dell’articolo 26 del regolamento Dublino III quanto
l’interpretazione teleologica di detta disposizione e di quelle nel cui contesto
essa si inserisce avvalorino tale seconda interpretazione, quale confermerebbe
del resto l’esame dei lavori preparatori del regolamento Dublino III.
37 Precisa
nondimeno che l’adozione e la notifica di una decisione di trasferimento prima
della risposta dello Stato membro richiesto non impedirebbero alla persona
interessata di contestare utilmente tale decisione dinanzi al giudice
competente nell’ambito di un ricorso dotato di effetto sospensivo,
conformemente all’articolo 27 del regolamento Dublino III. Se dovesse risultare
che lo Stato membro richiesto non è competente alla luce dei criteri fissati
dal regolamento, la decisione di trasferimento potrebbe allora essere
annullata.
38 È
in tali circostanze che il tribunal administratif de Lille ha deciso di
sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se le disposizioni dell’articolo 26 del regolamento
[Dublino III] ostino a che le autorità competenti dello Stato membro che ha
avanzato presso un altro Stato membro, ritenendolo lo Stato competente in base
all’applicazione dei criteri fissati dal [medesimo] regolamento, una richiesta
di presa o di ripresa in carico di un cittadino di un paese terzo o di un
apolide che ha presentato una domanda di protezione internazionale non ancora
oggetto di una decisione definitiva, ovvero di un’altra persona di cui
all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), del [citato] regolamento,
adottino una decisione di trasferimento e la notifichino all’interessato prima
che lo Stato membro richiesto abbia accettato la suddetta presa o ripresa in
carico».
Sulla questione pregiudiziale
39 Con
la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se
l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III debba essere
interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro che ha avanzato
presso un altro Stato membro, ritenendolo competente per l’esame di una domanda
di protezione internazionale in applicazione dei criteri fissati da detto
regolamento, una richiesta di presa o di ripresa in carico di una persona di
cui all’articolo 18, paragrafo 1, del medesimo regolamento adotti una decisione
di trasferimento e la notifichi a detta persona prima che lo Stato membro
richiesto abbia dato il suo accordo esplicito o implicito a tale richiesta.
40 Secondo
una giurisprudenza costante della Corte, nell’interpretazione di una
disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto dei termini di
quest’ultima, della sua genesi, ma anche del suo contesto e degli obiettivi
perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenze del
20 dicembre 2017, Acacia e D’Amato, C‑397/16 e C‑435/16, EU:C:2017:992, punto
31, nonché del 17 aprile 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, punto 44 e
giurisprudenza citata).
41 Al
riguardo, per quanto attiene, anzitutto, ai termini dell’articolo 26, paragrafo
1, del regolamento Dublino III, tale disposizione enuncia che, quando lo Stato
membro richiesto accetta di prendere o di riprendere in carico un richiedente o
altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), di tale
regolamento, lo Stato membro richiedente notifica all’interessato la decisione
di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, la decisione di
non esaminare la sua domanda di protezione internazionale.
42 Discende
così dai termini stessi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino
III, e ciò, come ha già osservato l’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue
conclusioni, nella quasi totalità delle sue versioni linguistiche, che la
notifica di una decisione di trasferimento all’interessato può intervenire solo
se e, pertanto, solo dopo che lo Stato membro richiesto ha risposto
favorevolmente alla richiesta di presa o di ripresa in carico o, se del caso,
dopo la scadenza dei termini nei quali lo Stato membro richiesto deve
rispondere a tale richiesta, l’assenza di risposta equivalendo, conformemente
all’articolo 22, paragrafo 7, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento
Dublino III, all’accettazione di una tale richiesta.
43 I
termini stessi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III
mettono dunque in evidenza che il legislatore dell’Unione ha stabilito un
ordine procedurale preciso tra l’accettazione della richiesta di presa o di
ripresa in carico da parte dello Stato membro richiesto e la notifica della
decisione di trasferimento all’interessato.
44 Per
quanto attiene poi alla genesi di detto articolo 26, paragrafo 1, occorre
osservare, come già ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue
conclusioni, che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide (COM/2008/0820 final), relativa alla rifusione del regolamento
n. 343/2003 e che ha condotto all’adozione del regolamento Dublino III,
enunciava che erano necessarie ulteriori precisazioni circa la procedura di
notifica della decisione di trasferimento alla persona interessata, al fine di
garantire a quest’ultima un diritto di ricorso più effettivo.
45 Come
risulta dalla motivazione di detta proposta di regolamento, tali precisazioni
dovevano vertere, in particolare, sul momento, la forma e il contenuto della
notifica delle decisioni di trasferimento. Orbene, l’articolo 25, paragrafo 1,
di detta proposta, divenuto l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino
III, che conteneva le dette precisazioni, non ha subìto, nel corso del
procedimento legislativo, nessuna modifica sostanziale al riguardo.
46 Pertanto,
dai termini stessi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III,
letti alla luce della genesi di detta disposizione, risulta che una decisione
di trasferimento non può essere notificata alla persona interessata se non dopo
che lo Stato membro richiesto abbia implicitamente o esplicitamente accettato
di prendere o di riprendere a carico detta persona (v., in tal senso, sentenza
del 26 luglio 2017, A.S., C‑490/16, EU:C:2017:585, punto 33).
47 L’economia
generale del regolamento Dublino III avvalora tale interpretazione.
48 Al
riguardo occorre rilevare che l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento
Dublino III figura nel capo VI di quest’ultimo, intitolato «Procedure di presa
in carico e di ripresa in carico», il quale contiene disposizioni che precisano
le varie tappe di dette procedure, nonché una serie di termini imperativi che
contribuiscono a determinare lo Stato membro competente per l’esame di una
domanda di protezione internazionale (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre
2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 39 e giurisprudenza citata).
49 Tali
procedure di presa e di ripresa in carico devono essere obbligatoriamente
attuate in conformità con le regole enunciate, in particolare, in detto capo VI
(v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16,
EU:C:2017:587, punto 49 e giurisprudenza citata).
50 Risulta
così dalle sezioni II e III del capo VI del regolamento Dublino III, relative
alle procedure applicabili alle richieste di prese e di ripresa in carico, che,
in un primo momento, lo Stato membro richiedente può chiedere a un altro Stato
membro, a seconda dei casi, di prendere o di riprendere in carico
l’interessato, conformemente alle disposizioni, rispettivamente, dell’articolo
21, paragrafo 1, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 24, paragrafo
1, di detto regolamento.
51 In
un secondo momento, lo Stato membro richiesto dovrà procedere, conformemente
all’articolo 22, paragrafo 1, o all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento
Dublino III, a seconda dei casi, alle verifiche necessarie al fine di
determinare se sia competente per l’esame della domanda di protezione
internazionale alla luce dei criteri definiti nel capo III di detto regolamento
e, pertanto, di statuire sulla richiesta di presa o di ripresa in carico nei
termini previsti da dette disposizioni.
52 Pertanto,
è solo dopo aver proceduto a dette verifiche che lo Stato membro richiesto può
statuire sulla richiesta di presa o di ripresa in carico e rispondere allo
Stato membro richiedente. Al riguardo, una risposta favorevole equivale
all’accettazione in linea di principio del trasferimento della persona
interessata, accettazione che, in generale, è seguita dall’esecuzione di detto
trasferimento, conformemente alle disposizioni dell’articolo 29 del regolamento
Dublino III (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, A.S., C‑490/16,
EU:C:2017:585, punto 50).
53 L’articolo
26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, che figura, insieme all’articolo
27 di tale regolamento, relativo ai mezzi di impugnazione, nella sezione IV,
intitolata «Garanzie procedurali», del capo VI di detto regolamento, intende
così, nell’obbligare lo Stato membro richiedente a notificare all’interessato
la decisione di trasferimento, rafforzare la protezione dei diritti di tale
persona assicurando che, quando il trasferimento è in linea di principio
acquisito tra gli Stati membri implicati nel procedimento di presa o di ripresa
in carico, essa sia informata dell’insieme dei motivi sottesi alla decisione,
in modo da poter all’occorrenza contestarla dinanzi al giudice competente e
chiedere che ne sia sospesa l’esecuzione.
54 L’economia
generale del regolamento Dublino III depone quindi anch’essa a favore di
un’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 1, di detto regolamento nel
senso che una decisione di trasferimento può essere notificata all’interessato
solo dopo che lo Stato membro richiesto abbia accettato di prendere o di
riprendere in carico tale persona.
55 Altrettanto
vale per l’obiettivo perseguito dal regolamento Dublino III, contrariamente a
quanto sembra considerare la
Commissione europea.
56 Al
riguardo occorre ricordare subito che il regolamento Dublino III persegue lo
scopo, secondo giurisprudenza costante della Corte, di stabilire un meccanismo
chiaro e pratico, fondato su criteri oggettivi ed equi tanto per gli Stati
membri quanto per gli interessati, che consenta di determinare con rapidità lo
Stato membro competente al fine di garantire un accesso effettivo alle
procedure di riconoscimento della protezione internazionale senza pregiudicare
l’obiettivo di un celere espletamento delle domande di protezione
internazionale, assicurando al contempo, conformemente al considerando 19 di
detto regolamento, un ricorso effettivo ai sensi di detto regolamento avverso
le decisioni di trasferimento (v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 2016,
Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, punto 42, nonché del 25 ottobre 2017,
Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, punti 31 e 37 e giurisprudenza citata).
57 Peraltro
la Corte ha già
precisato che il legislatore dell’Unione non ha inteso sacrificare la tutela
giurisdizionale dei richiedenti protezione internazionale all’esigenza di
celerità (v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 2016, Ghezelbash, C‑63/15,
EU:C:2016:409, punto 57, e del 13 settembre 2017, Khir Amayry, C‑60/16,
EU:C:2017:675, punto 65).
58 Quanto
alla tutela giurisdizionale effettiva garantita in particolare dall’articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali, risulta dall’articolo 27, paragrafo 1,
del regolamento Dublino III che il richiedente la protezione internazionale
dispone di un diritto di ricorso effettivo, in forma di ricorso avverso la
decisione di trasferimento o di domanda di revisione, in fatto e in diritto, di
tale decisione dinanzi ad un organo giurisdizionale. Un tale ricorso, la cui
portata non può essere interpretata restrittivamente, deve vertere, da un lato,
sull’esame dell’applicazione di tale regolamento, per quanto concerne sia
l’attuazione dei criteri enunciati al suo capo III quanto il rispetto delle
garanzie procedurali previste in particolare al suo capo VI, e, dall’altro,
sull’esame della situazione di fatto e di diritto nello Stato membro verso il
quale il richiedente è trasferito (v., in tal senso, sentenze del 26 luglio
2017, A.S., C‑490/16, EU:C:2017:585, punti da 26 a 28; del 26 luglio 2017,
Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punti 43, 47 e 48, nonché del 25 ottobre
2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, punti 36 e 37).
59 Al
riguardo, se si dovesse ammettere che una decisione di trasferimento può essere
notificata all’interessato prima che lo Stato membro richiesto abbia risposto
alla richiesta di presa o di ripresa in carico, potrebbe risultarne che tale
persona sia tenuta, per contestare tale decisione, a proporre un ricorso entro
un termine che scade al momento in cui è previsto che lo Stato membro richiesto
fornisca la sua risposta o addirittura, come nel caso oggetto del procedimento
principale, prima che intervenga tale risposta, dato che, conformemente
all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, spetta agli Stati
membri fissare il termine entro il quale l’interessato può esercitare il suo
diritto a un ricorso effettivo, col solo obbligo imposto da detta disposizione
che il termine appaia congruo.
60 In
tali circostanze l’interessato sarebbe, se del caso, costretto, in via
preventiva, prim’ancora che lo Stato membro richiesto abbia risposto alla
richiesta di prenderlo o di riprenderlo in carico, a proporre, sulla base
dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, un ricorso avverso
la decisione di trasferimento o una domanda di revisione della medesima. La
stessa Corte ha già affermato che, in linea di principio, un tale ricorso o una
tale domanda di revisione possono intervenire solo nel caso in cui lo Stato
membro richiesto abbia risposto favorevolmente a tale richiesta (v., per
analogia, sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587,
punto 60).
61 Peraltro,
come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi da 46 a 48 delle sue
conclusioni, la portata del diritto di ricorso effettivo di cui all’articolo
27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III ne potrebbe uscire ridotta,
giacché una decisione di trasferimento presa e notificata all’interessato prima
che lo Stato membro richiesto abbia risposto alla richiesta di presa o di
ripresa in carico sarebbe fondata solo sugli elementi di prova e le circostanze
indiziarie raccolti dallo Stato membro richiedente e non su quelli provenienti
dallo Stato membro richiesto, quali la data della sua risposta alla richiesta
di presa o di ripresa in carico o il tenore dei motivi che l’hanno condotto ad
accettare tale richiesta, allorché la sua risposta sia esplicita.
62 Orbene,
occorre sottolineare, come ha già fatto l’avvocato generale al paragrafo 48
delle sue conclusioni, che tali elementi provenienti dallo Stato membro
richiesto sono di un’importanza particolare nell’ambito dei ricorsi e delle
domande di revisione proposti avverso una decisione di trasferimento adottata
in esito a un procedimento di presa in carico, dato che lo Stato membro
richiesto è tenuto a verificare in maniera esaustiva la sua competenza alla
luce dei criteri previsti dal regolamento Dublino III e a tener conto, in
particolare, di informazioni di cui lo Stato membro richiedente potrebbe non
essere a conoscenza (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash,
C‑63/15, EU:C:2016:409, punto 43).
63 Si
deve inoltre ricordare che lo Stato membro richiesto può essere indotto, anche
in caso di risultato positivo Eurodac, a rispondere in senso negativo a una
richiesta di presa o di ripresa in carico quando, in particolare, consideri che
la sua competenza sia cessata in virtù dell’articolo 19 o dell’articolo 20,
paragrafo 5, secondo comma, del regolamento Dublino III, come conferma altresì
l’articolo 4 del regolamento d’esecuzione allorché stabilisce che il
richiedente deve poter far valere una tale circostanza nell’ambito del suo
ricorso (v., al riguardo, sentenza del 7 giugno 2016, Karim, C‑155/15,
EU:C:2016:410, punti 26 e 27).
64 Peraltro,
per quanto concerne la circostanza, rilevata al punto 33 della presente
sentenza, che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale,
l’esecuzione di una decisione di trasferimento sarebbe sospesa fino alla
risposta dello Stato membro richiesto, è sufficiente rilevare che nessuna
disposizione del regolamento Dublino III prevede una tale sospensione. Infatti,
le regole relative all’effetto sospensivo dei ricorsi, enunciate all’articolo
27, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, riguardano le possibilità di
sospensione della decisione di trasferimento tra la data di introduzione del
ricorso o della domanda di revisione e, al più tardi, l’esito di detto ricorso
o di detta domanda di revisione, senza che la loro introduzione implichi
necessariamente la sospensione della decisione di trasferimento (v., in tal
senso, sentenze del 13 settembre 2017, Khir Amayry, C‑60/16, EU:C:2017:675,
punti 64 e 68, nonché del 25 gennaio 2018, Hasan, C‑360/16, EU:C:2018:35, punto
38).
65 Pertanto,
ammettere che la notifica di una tale decisione, ai sensi dell’articolo 26,
paragrafo 1, del regolamento Dublino III, possa intervenire anteriormente alla
risposta dello Stato membro richiesto significherebbe, negli ordinamenti
giuridici che, a differenza di quello di cui trattasi nel procedimento
principale, non prevedono la sospensione di una tale decisione prima della
risposta, esporre l’interessato al rischio di un trasferimento verso tale Stato
membro prim’ancora che quest’ultimo vi abbia in linea di principio
acconsentito.
66 Per
il resto, nella misura in cui il regolamento Dublino III persegue l’obiettivo,
come è stato ricordato al punto 56 della presente sentenza, di stabilire un
meccanismo chiaro e pratico di determinazione dello Stato membro competente per
l’esame di una domanda di asilo, non è possibile ammettere che
l’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 1, di detto regolamento, col
quale il legislatore ha inteso rafforzare la protezione dei diritti
dell’interessato, possa variare in funzione della normativa degli Stati membri
implicati nella procedura di determinazione dello Stato membro competente.
67 Seguendo
la stessa logica, quanto al fatto che il diritto francese non permetterebbe il
trattenimento amministrativo dell’interessato prima che a quest’ultimo sia
stata notificata la decisione di trasferimento, una tale difficoltà, che, come
conferma il giudice del rinvio, risulta esclusivamente dal diritto nazionale,
non può rimettere in discussione l’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo
1, del regolamento Dublino III quale offerta al punto 46 della presente
sentenza. Del resto, emerge chiaramente dall’articolo 28, paragrafi 2 e 3, di
tale regolamento che gli Stati membri sono autorizzati a trattenere gli
interessati prima che la richiesta di presa o di ripresa in carico sia
presentata allo Stato membro richiesto allorché le condizioni previste da tale
articolo sono soddisfatte, ma la notifica della decisione di trasferimento non
costituisce un presupposto necessario per un tale trattenimento (v., in tal
senso, sentenze del 15 marzo 2017, Al Chodor, C‑528/15, EU:C:2017:213, punto
25, nonché del 13 settembre 2017, Khir Amayry, C‑60/16, EU:C:2017:675, punti da
25 a 27, 30 e 31).
68 Così,
l’obiettivo del regolamento Dublino III, lungi dall’infirmare l’interpretazione
accolta al punto 46 della presente sentenza, la avvalora a propria volta.
69 Ciò
detto, gli interrogativi del giudice del rinvio vertono non solo sul momento in
cui debba intervenire la notifica della decisione di trasferimento, ma anche
sul momento in cui tale decisione debba essere adottata.
70 Al
riguardo, è vero che il tenore dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento
Dublino III fa riferimento alla notifica della decisione di trasferimento e non
alla sua adozione. Tuttavia, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e
l’articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento, che precisano,
rispettivamente, le condizioni alle quali lo Stato membro che procede alla
determinazione dello Stato membro competente può non procedere al colloquio con
il richiedente e il momento in cui quest’ultimo deve aver luogo, enunciano che
un tale colloquio e ogni altra possibilità per il richiedente di fornire le
informazioni pertinenti devono avvenire prima che la decisione di trasferimento
sia presa conformemente a detto articolo 26, paragrafo 1.
71 Peraltro,
occorre rilevare che, secondo l’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, del
regolamento Dublino III, la decisione di trasferimento deve contenere
informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili, compreso sul diritto di
chiedere un effetto sospensivo, ove applicabile, e sui termini relativi
all’esercizio di tali mezzi di impugnazione e all’esecuzione del trasferimento
e comporta, se necessario, informazioni quanto al luogo e alla data in cui la
persona interessata deve presentarsi nel caso in cui si rechi nello Stato
membro competente con i propri mezzi.
72 Orbene,
tali informazioni dipendono in linea di principio, come ha rilevato l’avvocato
generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, tanto dal momento in cui lo
Stato membro richiesto risponde alla richiesta di presa o di ripresa in carico
quanto dal tenore di detta risposta, conformemente alle modalità precisate
all’articolo 6 del regolamento d’esecuzione, qualora sia esplicita.
73 In
ogni caso, una decisione di trasferimento non può essere opposta
all’interessato prima che gli sia stata notificata e il momento nel quale la
notifica deve intervenire, come emerge dalle considerazioni che precedono, è definito
con precisione all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III. Ne
risulta che l’adozione di una tale decisione prima della risposta dello Stato
membro richiesto, quand’anche la sua notifica intervenga solo dopo tale
risposta, non può contribuire né all’obiettivo di celerità nell’espletamento
delle domande di protezione internazionale né all’obiettivo di assicurare una
tutela giurisdizionale effettiva dei diritti di detta persona, dato che
l’introduzione di un ricorso avverso una decisione di trasferimento è
necessariamente posteriore alla notifica di quest’ultima (v., al riguardo,
sentenza del 26 luglio 2017, A.S., C‑490/16, EU:C:2017:585, punto 54).
74 In
tali circostanze, l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III osta
altresì all’adozione di una decisione di trasferimento prima della risposta,
esplicita o implicita, dello Stato membro richiesto alla richiesta di presa o
di ripresa in carico.
75 Risulta
da tutto quanto precede che l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino
III deve essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro che
ha avanzato presso un altro Stato membro, ritenendolo competente per l’esame di
una domanda di protezione internazionale in applicazione dei criteri fissati da
detto regolamento, una richiesta di presa di o di ripresa in carico di una
persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del medesimo regolamento adotti
una decisione di trasferimento e la notifichi a detta persona prima che lo
Stato membro richiesto abbia dato il suo accordo esplicito o implicito a tale
richiesta.
Sulle spese
76 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione)
dichiara:
L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro
che abbia avanzato presso un altro Stato membro, ritenendolo competente per
l’esame di una domanda di protezione internazionale in applicazione dei criteri
fissati da detto regolamento, una richiesta di presa o di ripresa in carico di
una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del medesimo regolamento
adotti una decisione di trasferimento e la notifichi a detta persona prima che
lo Stato membro richiesto abbia dato il suo accordo esplicito o implicito a
tale richiesta.
Firme
Dal sito http://curia.europa.eu
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