venerdì 22 giugno 2018


In tema di protezione sussidiaria


Cass. 20 giugno 2018, n. 16275


Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ex art. 14 d. lgs. 251/2007, non è necessario che il richiedente fornisca la prova di una persecuzione diretta, grave e personale, essendo, quest'ultimo, un requisito afferente alla forma maggiore di protezione internazionale costituita dallo status di rifugiato

In relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 d. lgs. 251/2007, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del fumus persecutionis; mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo



Con sentenza n. 779/2016 la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'impugnazione proposta dal Ministero dell'Interno avverso l'ordinanza del Tribunale della stessa città che, accogliendo il ricorso del cittadino senegalese T.A., aveva riconosciuto al medesimo il diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14, d.lgs. 251/2007. Esponeva il cittadino straniero di essere originario della città di J., in Senegal, dove nell'ottobre del 2012 era stato minacciato di morte da un gruppo di ribelli che volevano arruolarlo nel loro esercito. Aiutato dai familiari, fuggiva in Libia, dove subiva numerose violenze e veniva sequestrato per dieci giorni. Infine, arrivava in Italia il 04/02/2014.

A sostegno della decisione la Corte territoriale ha rilevato che correttamente il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria sulla base dell'intrinseca coerenza del racconto del richiedente e della compatibilità dei fatti rappresentati con la situazione locale del Senegal. L'Amministrazione appellante, che non ha contestato la situazione socio-politica senegalese come accertata dal Tribunale, si è limitata a contestare genericamente la credibilità del richiedente senza specificare eventuali contraddizioni e incongruenze del suo racconto. Al contrario, il sig. T. ha fornito una versione dei fatti precisa e particolareggiata, peraltro suffragata, quanto alle violenze subite, da documentazione sanitaria.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno sulla base di due motivi.

Non ha svolto difese l'intimato.

Con il primo motivo viene lamentata la violazione dell'art. 3, d.lgs. 251/2007, perché la Corte d'appello ha ritenuto credibile il racconto del richiedente malgrado l'insussistenza di qualsiasi elemento atto a suffragarne l'attendibilità, desumendo la prova del "danno grave" ex art. 14, d.lgs. cit., unicamente dalla situazione generale del Senegal, che, invece, non è sufficiente, dovendosi provare l'esistenza di una persecuzione diretta, grave e personale.

Con il secondo motivo viene lamentata la violazione dell'art. 2, lett. g), e art. 14, lett. t), d.lgs. 251/2007, non avendo la Corte d'appello accertato né la sussistenza, in capo al richiedente, del rischio di una persecuzione diretta e personale, né il nesso di causalità tra la minaccia individuale e la situazione di conflitto violento e indiscriminato.

I motivi possono trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi e parzialmente ripetitivi.

Le censure concernenti l'attendibilità del richiedente e la credibilità del suo racconto sono inammissibili. La Corte d'appello ha rilevato, da un lato, che il sig. T. ha offerto una versione dei fatti precisa, particolareggiata e plausibile, nonché coerente rispetto alle condizioni del Paese di provenienza; dall'altro, che la documentazione sanitaria prodotta è del tutto compatibile rispetto alle violenze che il medesimo ha dichiarato di aver subito. Trattasi di un accertamento di fatto che non può essere messo in discussione in sede di legittimità, se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti, il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5: denuncia che, peraltro, nella specie non viene formulata.

La censura di violazione di legge rispetto ai presupposti della protezione sussidiaria è manifestamente infondata, basandosi su un'interpretazione del tutto erronea della normativa di riferimento.

Invero, ai fini della concessione di tale forma di protezione, non è necessario che il richiedente fornisca la «prova di una persecuzione diretta, grave e personale» (p. 6 del ricorso), essendo, quest'ultimo, un requisito afferente alla forma maggiore di protezione internazionale costituita dallo status di rifugiato (artt. 7 ss., d.lgs. 251/2007).

Occorre rilevare, come chiarito da questa Corte, che, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 cit., l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del fumus persecutionis; mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (Cass. n. 6503/2014).

Nella specie, tanto la sussistenza dell'individualizzazione della minaccia di subire un "danno grave", quanto la situazione socio-politica del Senegal, per come incensurabilmente accertate dal giudice del merito, rendono la pronuncia impugnata del tutto conforme al parametro normativo.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza provvedere in ordine alle spese processuali in considerazione della mancata attività difensiva della parte intimata.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex 13, comma lquater, del d.p.r. n. 115 del 2002, non trovando applicazione tale obbligo di versamento nei confronti delle Amministrazioni dello Stato (Cass. n. 5955/2014, rv. 630550-01; Cass. n. 1768/2016, rv. 638714-01).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 19 aprile 2018.

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