In tema di protezione
sussidiaria
Cass. 20 giugno 2018, n. 16275
Ai fini del riconoscimento della protezione
sussidiaria, ex art. 14 d. lgs. 251/2007, non è necessario che il richiedente
fornisca la prova di una persecuzione diretta, grave e personale, essendo,
quest'ultimo, un requisito afferente alla forma maggiore di protezione
internazionale costituita dallo status di rifugiato
In relazione alle ipotesi descritte alle
lettere a) e b) dell'art. 14 d. lgs. 251/2007, l'esposizione dello straniero al
rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un
certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del
fumus persecutionis; mentre, con
riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la
situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di
ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale
nella situazione di pericolo
Con sentenza n. 779/2016 la Corte d'appello di Bologna
ha rigettato l'impugnazione proposta dal Ministero dell'Interno avverso
l'ordinanza del Tribunale della stessa città che, accogliendo il ricorso del
cittadino senegalese T.A., aveva riconosciuto al medesimo il diritto alla
protezione sussidiaria ex art. 14, d.lgs. 251/2007. Esponeva il cittadino
straniero di essere originario della città di J., in Senegal, dove nell'ottobre
del 2012 era stato minacciato di morte da un gruppo di ribelli che volevano arruolarlo
nel loro esercito. Aiutato dai familiari, fuggiva in Libia, dove subiva
numerose violenze e veniva sequestrato per dieci giorni. Infine, arrivava in
Italia il 04/02/2014.
A sostegno della decisione la Corte territoriale ha
rilevato che correttamente il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza dei
presupposti per la protezione sussidiaria sulla base dell'intrinseca coerenza
del racconto del richiedente e della compatibilità dei fatti rappresentati con
la situazione locale del Senegal. L'Amministrazione appellante, che non ha
contestato la situazione socio-politica senegalese come accertata dal
Tribunale, si è limitata a contestare genericamente la credibilità del
richiedente senza specificare eventuali contraddizioni e incongruenze del suo
racconto. Al contrario, il sig. T. ha fornito una versione dei fatti precisa e
particolareggiata, peraltro suffragata, quanto alle violenze subite, da
documentazione sanitaria.
Avverso questa pronuncia ha
proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno sulla base di due
motivi.
Non ha svolto difese l'intimato.
Con il primo motivo viene
lamentata la violazione dell'art. 3, d.lgs. 251/2007, perché la Corte d'appello ha ritenuto
credibile il racconto del richiedente malgrado l'insussistenza di qualsiasi
elemento atto a suffragarne l'attendibilità, desumendo la prova del "danno
grave" ex art. 14, d.lgs. cit., unicamente dalla situazione generale del
Senegal, che, invece, non è sufficiente, dovendosi provare l'esistenza di una
persecuzione diretta, grave e personale.
Con il secondo motivo viene
lamentata la violazione dell'art. 2, lett. g), e art. 14, lett. t), d.lgs.
251/2007, non avendo la Corte
d'appello accertato né la sussistenza, in capo al richiedente, del rischio di
una persecuzione diretta e personale, né il nesso di causalità tra la minaccia
individuale e la situazione di conflitto violento e indiscriminato.
I motivi possono trattarsi
congiuntamente in quanto strettamente connessi e parzialmente ripetitivi.
Le censure concernenti
l'attendibilità del richiedente e la credibilità del suo racconto sono
inammissibili. La Corte
d'appello ha rilevato, da un lato, che il sig. T. ha offerto una versione dei
fatti precisa, particolareggiata e plausibile, nonché coerente rispetto alle
condizioni del Paese di provenienza; dall'altro, che la documentazione
sanitaria prodotta è del tutto compatibile rispetto alle violenze che il
medesimo ha dichiarato di aver subito. Trattasi di un accertamento di fatto che
non può essere messo in discussione in sede di legittimità, se non denunciando,
ove ne ricorrano i presupposti, il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5:
denuncia che, peraltro, nella specie non viene formulata.
La censura di violazione di legge
rispetto ai presupposti della protezione sussidiaria è manifestamente
infondata, basandosi su un'interpretazione del tutto erronea della normativa di
riferimento.
Invero, ai fini della concessione
di tale forma di protezione, non è necessario che il richiedente fornisca la
«prova di una persecuzione diretta, grave e personale» (p. 6 del ricorso),
essendo, quest'ultimo, un requisito afferente alla forma maggiore di protezione
internazionale costituita dallo status di rifugiato (artt. 7 ss., d.lgs.
251/2007).
Occorre rilevare, come chiarito
da questa Corte, che, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b)
dell'art. 14 cit., l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a
trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di
individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del fumus persecutionis; mentre, con
riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la
situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di
ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale
nella situazione di pericolo (Cass. n. 6503/2014).
Nella specie, tanto la sussistenza
dell'individualizzazione della minaccia di subire un "danno grave",
quanto la situazione socio-politica del Senegal, per come incensurabilmente
accertate dal giudice del merito, rendono la pronuncia impugnata del tutto
conforme al parametro normativo.
In conclusione, il ricorso deve
essere rigettato, senza provvedere in ordine alle spese processuali in
considerazione della mancata attività difensiva della parte intimata.
Non sussistono i presupposti per
il raddoppio del contributo unificato ex 13, comma lquater, del d.p.r. n. 115
del 2002, non trovando applicazione tale obbligo di versamento nei confronti
delle Amministrazioni dello Stato (Cass. n. 5955/2014, rv. 630550-01; Cass. n.
1768/2016, rv. 638714-01).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così è deciso in Roma, nella
Camera di consiglio del 19 aprile 2018.
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