ADOZIONE ‘PIENA’
PRONUNCIATA ALL’ESTERO E TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DI STATO CIVILE
Cass. 31 maggio 2018, n. 14007
Formatosi il giudicato (ancorché a seguito
di sentenza definitiva dichiarativa dell’improcedibilità del ricorso per
questioni procedurali), l’atto di stato civile – nel caso deciso: concernente
il matrimonio contratto all’estero tra persone della stesso sesso – è idoneo ad
assolvere pienamente le proprie funzioni, pubblicitarie e probatorie
La qualità di parte legittimata a proporre
il ricorso per cassazione o a resistere ad esso spetta solo a chi abbia
formalmente assunto la qualità di parte nel giudizio di merito conclusosi con
la sentenza impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità (dal lato
attivo o passivo) del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio,
atteso che con l'impugnazione non si esercita un'azione, ma un potere
processuale che, per sua natura, può spettare soltanto a chi abbia partecipato
al pregresso grado di giudizio [sulla scorta del principio, il S.C. reputa
infondata “l'eccezione di carenza di
legittimazione processuale dei Sindaci ricorrenti, e quindi anche l'eccezione
correlata di inammissibilità del ricorso, considerata la previsione generale
della L. n. 218 del 1995, art. 67, sul diritto internazionale privato, secondo
cui, a fronte della contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o
del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, la legittimazione
attiva, a ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria (e quindi, ex art.30
d.lgs. 150/2011, alla corte d'appello del luogo di attuazione del
provvedimento), spetta a "chiunque vi abbia interesse" e la
disposizione va interpretata "nel senso che "parte interessata"
non è soltanto una delle parti del processo che ha dato luogo alla sentenza da
eseguire" (Cass.220/2013, in tema, con riguardo al cessionario del diritto
accertato con medesima decisione)”, anche perché, “come evidenziato, di recente, da questa
Corte (Cass.4382/2018, ordinanza interlocutoria), in fattispecie similare
(concernente, tuttavia, il riconoscimento di efficacia nell'ordinamento
giuridico italiano di un provvedimento giurisdizionale emesso dal giudice
canadese, con il quale si accertava una relazione di co-genitorialità di un
secondo padre rispetto a due minori, in assenza di legami genetici), "la
nozione di "interessato" al riconoscimento del provvedimento
straniero di volontaria giurisdizione (qual è quello esaminato dai giudici di
merito), difficilmente può portare all'esclusione del Sindaco come ufficiale di
stato civile", considerato che l'oggetto della domanda giudiziale, come
già precisato dalla Corte d'appello, pur costituito esclusivamente dal
riconoscimento nell'ordinamento interno, ai sensi della L. n. 218 del 1995,
art. 67, del provvedimento pronunciato dal giudice francese (di adozione piena,
da parte di ciascuna delle due madri sociali del figlio biologico dell'altra),
comunque ne comporta la successiva e dipendente richiesta di ordinare, agli
Ufficiali dello stato civile … la trascrizione negli atti dello Stato civile di
quei Comuni”]
I rimedi previsti dagli artt. 95. d.P.R.
396/2000 e 67 1. 218/1995 sono alternativi, non pienamente sovrapponibili, e
possono essere coltivati in via autonoma [sulla scorta dell’assunto, il
S.C. rigetta il (primo) motivo di ricorso, fondato sulla violazione, ex art.360
n. 2 c.p.c., delle norme sulla competenza, vertendosi in fattispecie di
opposizione al rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile alla trascrizione
delle sentenze emesse dal giudice francese, per la quale ricorre la competenza
del Tribunale del circondario in cui si trova l'ufficio di stato civile presso
il quale è registrato l'atto o presso il quale si chiede di eseguire
l'adempimento, ai sensi dell'art.95 d.P.R. 396/2000, posto che le ricorrenti in
primo grado“hanno prescelto la strada di cui all'art.67, volendo conseguire una
pronuncia giudiziale di riconoscimento pieno dell'efficacia in Italia delle
sentenze di adozione del giudice francese]
Il riconoscimento dell’adozione ‘piena’ di
un minore – dichiarata in uno Stato
estero (nella specie: Francia), ai sensi dell’ordinamento giuridico straniero
(nella specie: francese) – è disciplinata dagli artt. 64 ss. l. 218/1995
[secondo il S.C. “l'intera disciplina dell'adozione di minori stranieri
contenuta nel titolo III della 1.184/1983, dedicato all'adozione
internazionale, non è applicabile nel caso in esame, dal momento che non si
verte in ipotesi di coppia di coniugi, cittadini italiani, residenti in Italia
ovvero all'estero, ma da almeno due anni, che intendono congiuntamente
adottare, con effetti di adozione piena, un minore straniero in stato di
abbandono, residente all'estero”; in sostanza, “il riconoscimento dell'adozione
piena disposto all'estero non risulta rivolto a creare, secondo lo schema
dell'adozione internazionale piena, contemplato dalla l. 184/1983, un nuovo
legale familiare tra minore ed adottante, destinato a soppiantare i precedenti
legami famigliari con la famiglia d'origine”] [sulla scorta dell’assunto,
il S.C. rigetta il (secondo) motivo di ricorso, fondato sulla violazione, ex
art.360 n. 2 c.p.c., delle norme sulla competenza, ai sensi dell'art.35 comma 5
l. 184/1983, dovendo ritenersi competente, sulla base anche della deroga
dettata dall'art. 41 comma 2 1.218/1995, il Tribunale per i minorenni del
distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento
dell'ingresso del minore in Italia]
Posto che il legislatore nazionale non ha
specificamente disciplinato l'adozione da parte di una coppia dello stesso
sesso, vincolata da unione civile, in tema di riconoscimento di provvedimento
di adozione di minore straniero, il principio del superiore interesse del
minore opera necessariamente come un limite alla stessa valenza della clausola
di ordine pubblico, che va sempre valutata con cautela ed alla luce del singolo
caso concreto [aggiunge il S.C. che “il
preminente interesse del minore, alla base della normativa nazionale ed
internazionale in materia di adozione, e quindi il diritto del minore a vivere
in modo stabile in un ambiente domestico armonioso ed ad essere educato e
assistito nella crescita con equilibrio e rispetto dei suoi diritti
fondamentali, vale dunque ad integrare lo stesso concetto di ordine pubblico
nella materia specifica”] [sulla scorta del principio, il S.C. rigetta il
(terzo) motivo di ricorso, fondato sulla violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli
artt. 41 c. 2 l. 218/1995 e 6 e 35, c. 3 l. 184/1983, avendo la Corte d'appello riconosciuto
l'efficacia in Italia del provvedimento straniero di adozione malgrado la
contrarietà ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di
famiglia e dei minori e specificamente al principio secondo cui l'adozione è
permessa soltanto ai coniugi "uniti in matrimonio”, matrimonio che
nell'ordinamento italiano è consentito solo a persone di sesso diverso,
cosicché nella specie difetta un presupposto per l'adozione
"legittimante", il matrimonio, essendo improduttivo di effetti in
Italia il matrimonio celebrato all'estero da due persone dello stesso sesso,
avendo anche il legislatore nazionale, nel recente intervento normativo di cui
alla I. 76/2016, escluso la possibilità, per la coppia formata da persone dello
stesso sesso, di addivenire ad una stepchild
adoption]
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Napoli,
con ordinanza n. 688/2016, - pronunciata, ex artt.702 bis c.p.c. (art.30 d.lgs.
150/2011), in giudizio promosso da [A], cittadina francese ed italiana, e [B],
cittadina francese, in proprio e quali rappresentanti dei figli minori [X] e
[X1]. tutti residenti in OMISSIS, al fine di sentire riconoscere le adozioni
piene di diritto francese ("adoption
plénière"),pronunciate con due sentenze emesse, in data 12/05/2014,
dal Tribunal de Grande Istance de Lille, un'adozione, da parte di [B], della
minore [X1], "allo stato civile
francese”, nata nel 2003, altra adozione, da parte di [A], del minore [X],
"allo stato civile francese”,
nato nel 2012, e per gli effetti ordinare all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di OMISSIS la trascrizione delle suddette sentenze e le annotazioni
susseguenti (in particolare, la rettifica dei cognomi dei minori), - nel
contraddittorio con i Sindaci dei Comuni di OMISSIS e di OMISSIS, in qualità di
Ufficiali dello Stato Civile, in accoglimento del ricorso ex art.67 1.218/1995,
ha riconosciuto l'efficacia nell'ordinamento giuridico italiano delle suddette
sentenze del giudice francese, ordinando agli Ufficiali di Stato Civile dei due
Comuni di procedere alle debite trascrizioni nei registri degli atti di
nascita.
Le signore [A] e [B]. entrambe di
cittadinanza francese, la prima anche italiana iure sanguinis, - unite da una relazione amorosa stabile e continua
sin dagli anni '80, sfociata nella stipula, nel 2000, presso il Consolato
francese a Napoli, di un "patto
civile di solidarietà”, previsto dalla legislazione francese, e, nel 2013,
nel matrimonio contratto in Francia, in virtù della legge francese n.404/2013
(matrimonio trascritto nei registri dello stato civile, a seguito di
provvedimento della Corte d'appello di Napoli, impugnato con ricorso per
cassazione dall'amministrazione), - e residenti dagli anni '90 anche in Italia
(avendo comunque mantenuto una residenza in Francia), svolgendo la professione
di insegnanti di lingua francese presso l'università di OMISSIS, hanno
partorito, rispettivamente, attraverso pratiche di inseminazione artificiale
realizzate in Belgio ed in Spagna, la [A], la figlia [Z], nata ad OMISSIS , e,
la [B]. il figlio [Z1], nato ad OMISSIS, ed i suddetti due figli minori sono
stati adottati da parte delle due donne coniugate (ciascuna ha adottato il
figlio biologico dell'altra), con adozione piena di diritto francese, per
effetto di sentenze del giudice civile di Lille (FR), divenute definitive e
dichiarate esecutive. Le richieste, inoltrate all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di OMISSIS, di trascrizione, non sono state accolte, in quanto il
matrimonio dei genitori, evento indicato come relativo alla filiazione, è stato
ritenuto improduttivo di effetti in Italia ed il provvedimento di rifiuto è
stato confermato dal Tribunale di Avellino, con rigetto della correlata
opposizione; anche la richiesta della [A], al Comune di OMISSIS, di ottenere
l'aggiunta, al nominativo della figlia [Z], del cognome della madre adottiva
[B], non è stata accolta.
La Corte d'appello - ritenute
sussistenti la propria giurisdizione, in luogo di quella del giudice
amministrativo, e la propria competenza, in luogo di quella del giudice
minorile, prevista dall'art. 41 comma secondo I. 218/1995, inteso a
salvaguardare la specialità dell'adozione internazionale di cui alla richiamata
1.476/1998 (laddove, nella specie, si trattava di riconoscimento, ex artt.64 e
65 I. 218/1995, dell'efficacia in Italia di un'adozione nazionale francese,
avvenuta "al di fuori dagli schemi
(ed all'epoca ignote) dell'adozione internazionale", da parte di due
donne coniugate per lo Stato francese dei rispettivi figli biologici), nonché
la legittimazione passiva degli Ufficiali di stato civile, che avevano "contestato" le sentenze straniere
nella sede amministrativa, - hanno affermato che le suddette adozioni,
pronunciate in Stato europeo, implicanti l'acquisto, da parte dei minori,
"dello status di figli legittimi
...delle due madri, coniugate validamente secondo la legislazione dello stato
di cittadinanza", non sono contrarie all'ordine pubblico, inteso come
ordine pubblico internazionale e quindi "come complesso ai principi
fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo
storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di
tutela dei diritti fondamentali dell'uomo", considerato che il riconoscimento
di tutti i diritti e doveri scaturenti dal rapporto di adozione corrisponde,
secondo l'apprezzamento già operato dal giudice francese, "all'interesse superiore de! minore ai
mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali
ed al mantenimento delle positive relazioni affettive ed educative che con loro
si sono consolidate".
Avverso la predetta ordinanza, i
Sindaci dei Comuni di OMISSIS e di OMISSIS, quali Ufficiali del Governo,
propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di
[A] e [B]. in proprio e quali rappresentanti dei figli minori [Z] e [Z1] (che
resistono con controricorso) e del Procuratore Generale della Repubblica presso
la Corte di
Appello di Napoli (che non ha svolto attività difensiva) .
Il P.G. ha depositato conclusioni
scritte, chiedendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Le
controricorrenti hanno anche depositato memoria, mentre la memoria depositata
dai ricorrenti risulta tardiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrerti lamentano: 1) con il primo motivo, la violazione,
ex art.360 n. 2 c.p.c., delle norme sulla competenza, ribadendo eccezione, già
sollevata e respinta dalla Corte d'appello e deducendo che, vertendosi in
fattispecie, sostanzialmente, di opposizione al rifiuto opposto dall'ufficiale
di stato civile alla trascrizione delle sentenze emesse dal giudice francese,,
ricorre la competenza del Tribunale del circondario in cui si trova l'ufficio
di stato civile presso il quale è registrato l'atto o presso il quale si chiede
di eseguire l'adempimento, ai sensi dell'art.95 DPR 396/2000; 2) con il secondo
motivo, la violazione, e art.360 n. 2 c.p.c., delle norme sulla competenza ai
sensi dell'art.35 comma 5 l. 184/1983, dovendo ritenersi competente, sulla base
anche della deroga dettata dall'art. 41 comma 2 1.218/1995, il Tribunale per i
minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza
nel momento dell'ingresso del minore in Italia; 3) con il terzo motivo, la
violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.41 comma 2
della 1.218/1995 e 6 e 35 comma 3 della 1.184/1983, avendo la Corte d'appello riconosciuto
l'efficacia in Italia del provvedimento straniero di adozione malgrado lo
stesso fosse contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il
diritto di famiglia e dei minori e specificamente al principio secondo cui
l'adozione è permessa soltanto ai coniugi "uniti in matrimonio”, matrimonio che nell'ordinamento italiano è
consentito solo a persone di sesso diverso, cosicché nella specie difetta un
presupposto per l'adozione "legittimante",
il matrimonio, essendo improduttivo di effetti in Italia il matrimonio
celebrato all'estero da due persone dello stesso sesso, avendo anche il
legislatore nazionale, nel recente intervento normativo di cui alla I. 76/2016,
escluso la possibilità, per la coppia formata da persone dello stesso sesso, di
addivenire ad una "stepchild
adoption"; 4) con il quarto motivo, la violazione, ex art.360 n. 3
c.p.c., dell'art.92 comma 2 c.p.c., in ordine alla mancata compensazione delle
spese processuali, a fronte dell'assoluta novità e complessità della questione
trattata.
2. I ricorrenti hanno premesso che pende altro giudizio dinanzi a
questa Corte, n. 25693/2015 RG, avente ad oggetto la legittimità della
trascrizione in Italia del matrimonio delle attuali controricorrenti, celebrato
in Francia, avendo il Sindaco del Comune di OMISSIS impugnato il decreto della
Corte d'appello di Napoli, n. 1156/2015, con il quale era stato accolto il
reclamo delle sig.re [A] e [B] avverso decreto del Tribunale di Avellino,
ordinandosi la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato
civile di quel Comune.
La Corte d'appello di Napoli,
nell'ambito di un procedimento di rettificazione di atti di stato civile,
promosso ai sensi dell'art.95 DPR 396/2000, a fronte del rifiuto alla
trascrizione opposto dal Sindaco del Comune, quale Ufficiale dello stato
civile, e premesso che oggetto del giudizio era la trascrizione dell'atto di
matrimonio, contratto in Francia (ove è ammessa l'unione come coniugi di
persone dello stesso sesso) da due cittadine francesi (di cui una anche
cittadina italiana iure sanguinis),
in Italia, Paese dove la coppia coniugata si è trasferita (ed ove ancora non
era stata emanata la legge 76/2016, disciplinante le unioni civili di persone
dello stesso sesso), ha ritenuto trascrivibile in Italia il matrimonio di
cittadini stranieri e dell'Unione, a prescindere dal loro orientamento sessuale
e/o appartenenza di genere, non ostandovi alcun limite di ordine pubblico
(nazionale o internazionale) opponibile dall'amministrazione dello Stato di
residenza.
Ora, va rilevato che detto
procedimento risulta definito con sentenza di questa Corte n. 2487/2017,
pubblicata il 31/1/2017, con la quale è stato dichiarato improcedibile il
ricorso principale del Sindaco, stante il mancato deposito della copia
notificata del provvedimento impugnato, e, di conseguenze, inefficace anche il
ricorso incidentale, proposto tardivamente dalle controricorrenti [A] ed [B] (e
controricorrenti, a pag. 7 della memoria depositata, hanno dato atto di ciò).
Per l'effetto, stante la
formazione del giudicato, il matrimonio contratto in Francia dalle attuali
controricorrenti è pienamente produttivo di effetti giuridici nell'ordinamento
italiano o, più precisamente, l'atto di matrimonio tra le controricorrenti, di
cui è stata ordinata la trascrizione negli archivi di stato civile, con
sentenza ormai passata in giudicato, risulta così idoneo ad assolvere
pienamente le funzioni proprie, pubblicitarie e probatorie (cfr. Cass.
9578/1993; Cass. 10351/1998; Cass. 17620/2013).
2. Le controricorrenti, dopo avere eccepito l'improcedibilità del
ricorso per tardività della notifica, hanno sollevato preliminarmente eccezione
di inammissibilità del ricorso, per carenza di legittimazione processuale dei
Sindaci ricorrenti, quali Ufficiali di stato civile e del Governo (e quindi del
Ministro dell'Interno, peraltro non partecipante al giudizio di merito), sotto
vari profili: 1) in rito, dovendo ritenersi che i Sindaci, nella fase di
merito, erano meri intervenienti volontari (e peraltro neppure validamente
costituiti in giudizio con modalità telematica), in procedimento di volontaria
giurisdizione, a fronte di una notificazione del ricorso nei loro confronti a
titolo di mera litis denuntiatio; 2)
in relazione agli adempimenti di trascrizione all'esito dell'accertamento
giudiziale dell'efficacia del provvedimento straniero ex art.67 1.218/1995,
essendo gli stessi "confinati alla
fase squisitamente amministrativa”.
3. Sono infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle
controricorrenti.
3.1. E' anzitutto infondata l'eccezione di improcedibilità del
ricorso per cassazione, risultando che lo stesso, a fronte della notifica
dell'ordinanza della Corte d'appello, avvenuta, a cura di parte, il 5/4/2016, è
stato spedito dall'Avvocatura generale dello Stato a mezzo posta in data lunedì
6/6/2016 (non rilevando, rispetto al termine per il notificante, la data del
perfezionamento della notifica), nel termine di gg. sessanta di cui all'art.325
c.p.c.
3.2. Del pari infondata risulta l'eccezione di carenza di
legittimazione processuale dei Sindaci ricorrenti, e quindi anche l'eccezione
correlata di inammissibilità del ricorso, considerata la previsione generale
della L. n. 218 del 1995, art. 67, sul diritto internazionale privato, secondo
cui, a fronte della contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o
del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, la legittimazione
attiva, a ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria (e quindi, ex art.30
d.lgs. 150/2011, alla corte d'appello del luogo di attuazione del
provvedimento), spetta a "chiunque
vi abbia interesse" e la disposizione va interpretata "nel senso che "parte interessata"
non è soltanto una delle parti del processo che ha dato luogo alla sentenza da
eseguire" (Cass.220/2013, in tema, con riguardo al cessionario del
diritto accertato con medesima decisione).
Come evidenziato, di recente, da
questa Corte (Cass.4382/2018, ordinanza interlocutoria), in fattispecie
similare (concernente, tuttavia, il riconoscimento di efficacia
nell'ordinamento giuridico italiano di un provvedimento giurisdizionale emesso
dal giudice canadese, con il quale si accertava una relazione di
co-genitorialità di un secondo padre rispetto a due minori, in assenza di
legami genetici), "la nozione di
"interessato" al riconoscimento del provvedimento straniero di
volontaria giurisdizione (qual è quello esaminato dai giudici di merito),
difficilmente può portare all'esclusione del Sindaco come ufficiale di stato
civile", considerato che l'oggetto della domanda giudiziale, come già
precisato dalla Corte d'appello, pur costituito esclusivamente dal
riconoscimento nell'ordinamento interno, ai sensi della L. n. 218 del 1995,
art. 67, del provvedimento pronunciato dal giudice francese (di adozione piena,
da parte di ciascuna delle due madri sociali del figlio biologico dell'altra),
comunque ne comporta la successiva e dipendente richiesta di ordinare, agli
Ufficiali dello stato civile dei Comuni di [...] e di [...] (ossia ai Sindaco o
loro delegati), la trascrizione negli atti dello Stato civile di quei Comuni.
Deve poi aggiungersi che, nel
procedimento svoltosi dinanzi alla corte d'appello, secondo il procedimento
sommario di cognizione, i Sindaci dei due Comuni hanno partecipato, essendo
stati evocati in giudizio dalle stesse ricorrenti (come rilevato dalla corte
d'appello di Napoli), così da non potere essere ritenuti semplici intervenienti
volontari.
Ora, la qualità di parte
legittimata a proporre il ricorso per cassazione o a resistere ad esso spetta
solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel giudizio di merito
conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall'effettiva
titolarità (dal lato attivo o passivo) del rapporto giuridico sostanziale
dedotto in giudizio, atteso che con l'impugnazione non si esercita un'azione,
ma un potere processuale che, per sua natura, può spettare soltanto a chi abbia
partecipato al pregresso grado di giudizio (Cass.1854/2000; Cass. 9538/2001;
Cass. 15021/2005; Cass.16100/2006;Cass.17234/2014).
3.3. Inammissibile risulta poi la contestazione in ordine alla non
rituale costituzione dei Sindaci, attuali ricorrenti, nel giudizio svoltosi
dinanzi alla Corte d'appello - avvenuta con modalità telematica, per asserita
non validità dell'atto, stante "la
revoca della firma digitale” apposta dall'Avvocato dello Stato che lo aveva
redatto - considerato che la corte distrettuale ha espressamente statuito sulla
questione pregiudiziale di rito, rigettandola, avendo accertato, al contrario,
che dal fascicolo telematico "la
difesa erariale risulta chiaramente costituita con comparsa firmata
digitalmente dall'avv.to OMISSIS” e che "dal predetto rapporto di verifica risulta "non revocato e in corso
di validità"il certificato" per firma digitale, apposta sulla
comparsa, tanto che la comparsa ed il fascicolo telematico della difesa
erariale erano stati accettati dal sistema. La riproposizione della lagnanza
quindi neppure coglie la ratio decidendi.
In ogni caso, ai fini
dell'interesse nel presente giudizio, la non rituale costituzione, nel giudizio
dinanzi alla corte d'appello in unico grado, della difesa erariale non sarebbe
idonea a travolgere la qualità di parte processuale e quindi la legitimatio ad causam nel presente
giudizio.
Inoltre, la questione, sottesa
all'eccezione, avrebbe potuto essere sollevata solo a mezzo di proposizione di
apposito ricorso incidentale e non già di mera riproposizione, come invece
avvenuto, considerato che, nel caso in cui la sentenza di secondo grado abbia,
seppure implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una
questione pregiudiziale o preliminare, il ricorso per cassazione dell'avversario
impone, qualora si intenda ottenere un riesame della Corte sulla questione
stessa, di proporre ricorso incidentale, non trovando applicazione nel giudizio
di cassazione il disposto di cui all'art. 346 c.p.c. (e dunque sia in caso di
soccombenza pratica che teorica). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il
convenuto vittorioso nel merito in primo grado, che intenda devolvere al
giudice dell’appello una questione pregiudiziale di rito, affrontata e decisa
nella sentenza in senso a lui sfavorevole, ha l'onere di formulare
un'impugnazione incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione
della questione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass., SS.UU., 16 ottobre 2008,
n. 25246, in relazione alla questione della necessaria riproposizione o meno, da
parte del vincitore nel merito, dell'eccezione pregiudiziale di rito relativa
al difetto di giurisdizione, esplicitamente rigettata in primo grado;
Cass.S.U.26940/2013; in motivazione, Cass.11799/2017).
4. Tanto premesso, la prima censura dei ricorso è infondata.
L'art.95 1.396/2000 contempla la
possibilità di impugnare il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di eseguire
una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, dinanzi al Tribunale nel
cui circondario si trova l'ufficio ello stato civile presso il quale si chiede
che sia eseguito l'adempimento; l'art.67 1.218/1995 contempla, invece, la
possibilità di ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (dopo la Riforma di cui al d.lgs.
150/2911) per impugnare la mancata ottemperanza o la contestazione del
riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di
volontaria giurisdizione.
Trattasi di rimedi alternativi,
non pienamente sovrapponibili, che possono essere coltivati in via autonoma.
Nella specie, le ricorrenti hanno prescelto la strada di cui all'art. 67,
volendo conseguire una pronuncia giudiziale di riconoscimento pieno
dell'efficacia in Italia delle sentenze di adozione del giudice francese.
5. Anche la seconda censura è infondata.
L'art. 41 della legge n. 218 del
1995, nel consentire il riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia
di adozione, richiama, al primo comma, la disciplina dettata dagli artt. 64, 65
e 66 della medesima legge per il riconoscimento dell’efficacia delle sentenze e
dei provvedimenti stranieri, ivi compresi quelli di giurisdizione volontaria,
secondo il modello di riconoscimento in via automatica (ritenuto, quindi,
sicuramente operante nelle ipotesi di adozione di maggiorenni, di adozioni
all'estero di minori italiani, di adozioni all'estero di minori stranieri da
parte di adottanti stranieri), facendo tuttavia salve, al secondo comma, le
disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.
Tali disposizioni sono quelle
dettate dalla legge n. 184 del 1983, e segnatamente gli artt. 29 e ss. (Titolo
III, dell'adozione internazionale), i quali disciplinano l'adozione di minori
stranieri (vale a dire l'adozione internazionale, laddove vi sia diversità
dello Stato di residenza degli aspiranti genitori adottivi, rispetto a quello
del minore in stato di abbandono, che va distinta dall'adozione c.d. "straniera" ovvero interna al Paese
estero in cui è pronunciata, caratterizzata dalla comune residenza, in uno
Stato estero, da almeno due anni, dei cittadini italiani che sono aspiranti
genitori adottivi e del minore, che risulta in stato di abbandono, che trova
comunque disciplina specifica nell'art.36 comma 4 della stessa legge, sempre
all'interno del Titolo III), stabilendo che la stessa ha luogo conformemente ai
principi e secondo le direttive della Convenzione della Aja, resa esecutiva nel
nostro ordinamento dalla legge n. 476 del 1998, che ha modificato la legge n.
184/1983 cit..
Ai sensi dell’art. 29-bis, la
disciplina in esame si applica all'adozione di un minore straniero residente
all'estero, qualora gli adottanti siano persone residenti in Italia o cittadini
italiani residenti in uno Stato straniero, che soddisfino le condizioni
prescritte dall'art.6 della stessa legge ("coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni", non separati,
di età idonea all'adozione secondo i criteri fissati dalla legge stessa), e si
svolge, nel primo caso, dinanzi al tribunale per i minorenni del distretto in
cui gli adottanti hanno la residenza, e, nel secondo, dinanzi a quello del
distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza.
La Corte Costituzionale,
nell'ordinanza n. 76/2016, nel dichiarare l'inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 4 maggio 1983, n.
184 (Diritto del minore ad una famiglia), sollevate dal Tribunale per i
minorenni di Bologna (in fattispecie attinente all'efficacia interna di un
provvedimento straniero di adozione reso nei confronti della compagna e poi
moglie, in forza di matrimonio celebrato in altro Paese, della madre biologica
del minore), in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 della Costituzione,
quest'ultimo in relazione agii artt. 8 e 14 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ha precisato,
con riguardo all'art.36 comma 4 della L.184/1983 - nel quale si prevede che “l'adozione pronunciata dalla competente
autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino
ai momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e
di avervi avuto la internazionale da parte di cittadini italiani, seppur
residenti all'estero, ma di adozione pronunciata all'estero a favore di
soggetto che, solo successivamente alla pronuncia di adozione, aveva conseguito
la cittadinanza italiana).residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad
ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché
conforme ai principi della Convenzione» -, che tale disposizione è "volta
ad impedire l’elusione, da parte dei soli cittadini italiani, della rigorosa
disciplina nazionale in materia di adozione di minori in stato di abbandono,
attraverso un fittizio trasferimento della residenza all'estero'' (nella
specie, la questione è stata ritenuta non rilevante, in quanto non si trattava
di adozione internazionale da parte di
cittadini italiani, seppur residenti all’estero, ma di adozione pronunciata
all’estero a favore di soggetto che, solo successivamente alla pronuncia di
adozione, aveva conseguito la cittadinanza italiana).
Risulta pertanto che l'intera
disciplina dell'adozione di minori stranieri contenuta nel titolo III della
1.184/1983, dedicato all'adozione internazionale, non è applicabile nel caso in
esame, dal momento che non si verte in ipotesi di coppia di coniugi, cittadini
italiani, residenti in Italia ovvero all'estero, ma da almeno due anni, che
intendono congiuntamente adottare, con effetti di adozione piena, un minore
straniero in stato di abbandono, residente all'estero; vi sono sì alcune circostanze
che presentano collegamenti con l'ordinamento italiano (la doppia cittadinanza,
di cui una anche italiana, per la [L], la residenza in Italia di entrambe le
adottanti), ma esse non valgono a ricondurre la specifica forma di adozione
co-parentale, pronunciata all'estero, nella nozione di "adozione
internazionale", quale quella disciplinata dalla L.184/1983.
Il riconoscimento dell'adozione
piena disposto all'estero non risulta, in sostanza, rivolto a creare, secondo
lo schema dell'adozione internazionale piena, contemplato dalla l.184/1983, un
nuovo legale familiare tra minore ed adottante, destinato a soppiantare i
precedenti legami famigliari con la famiglia d'origine.
Anche l'adozione in forme
particolari, di cui all’art.44 stessa legge, contenuta nel titolo autonomo IV,
i cui effetti non corrispondono a quelli dell'adozione piena, essendo modellati
su quelli delle adozioni di persone maggiori di età - questione peraltro
neppure specificamente prospettata in ricorso -, non si attaglia alla fattispecie
in esame, vertendosi in ipotesi di adozione, da parte di ciascuna delle due
donne, cittadine francesi (una delle quali anche cittadina italiana), unite da
vincolo matrimoniale, con effetti giuridici anche per l'ordinamento italiano
(che convivono stabilmente e da tempo provvedono alla cura dei due minori
stranieri), de! figlio biologico dell'altra.
Correttamente, dunque, ai sensi
dell'art.41 comma 1 1.218/1995, la
Corte d'appello di Napoli ha ritenuto che il riconoscimento
dell'adozione piena francese, nella specifica fattispecie, sia soggetto alla
disciplina prevista dagli artt.64 ss. della 1.218/1994
6. In relazione al terzo motivo, attinente al concetto di ordine
pubblico cui occorre fare riferimento al fine del riconoscimento dell'efficacia
in Italia delle sentenze del giudice francese, va osservato quanto segue. Giova
preliminarmente ribadire che il giudizio riguardante la compatibilità con
l'ordine pubblico secondo il diritto internazionale privato, ai sensi degli
artt.64 e ss. L.218/1995, è finalizzato non già ad introdurre in Italia
direttamente la legge straniera, come fonte autonoma e innovativa di disciplina
della materia, ma esclusivamente a riconoscere effetti in Italia ad uno
specifico atto o provvedimento straniero relativo ad un particolare rapporto
giuridico tra determinate persone (cfr. Cass. 19599/2015).
Questo giudice di legittimità,
nella sentenza di questa stessa sezione, già citata, del 2016, ha prescelto una
nozione, assai circoscritta, di "ordine
pubblico", condivisa dalla Corte d'appello di Napoli, nella decisione
qui impugnata (peraltro, di anteriore pubblicazione), con riferimento ai soli
principi supremi o fondamentali e vincolanti della Carta costituzionale (e fra
questi anche di quello relativo all'interesse superiore del minore, che
avrebbero trovato riconoscimento e tutela nell'ordinamento internazionale e in
quello interno), non anche in base alle norme costituenti esercizio della
discrezionalità legislativa (quali ad es. la disciplina sulle unioni civili di
cui alla L. n. 76 del 2016, o quella relativa alla fecondazione assistita, con
i suoi divieti, di cui alla L. n. 40 del 2004), in materie connesse o
direttamente implicate.
La nozione di ordine pubblico,
limite al riconoscimento di sentenza o provvedimento giurisdizionale straniero,
già era stata identificata come "sistema
di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della
legislazione primaria, sicché occorre far riferimento alla Costituzione e, dopo
il trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla
Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell'Unione Europea
dall’art. 6 TUE" (Cass. 1302/2013).
Le Sezioni Unite di questa Corte,
nella recente pronuncia n. 16601/2017, hanno, tuttavia, precisato che "il rapporto tra l'ordine pubblico
dell'Unione e quello di fonte nazionale non è di sostituzione, ma di autonomia
e coesistenza", cosicché
"la sentenza straniera che sia applicativa di un istituto non regolato
dall'ordinamento nazionale, quand'anche non ostacolata dalla disciplina
Europea, deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi
che, come nervature sensibili, fibre dell'apparato sensoriale e delle parti
vitali di un organismo, inverano l'ordinamento costituzionale".
Ora, la legge 76/2016, entrata in
vigore il 5/6/2016, al 20° comma dell'articolo unico, dedicato alla c.d. "clausola di equivalenza”, ha previsto la
non applicabilità della disposizione "alle
norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge,
nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184",
precisando che "resta fermo quanto
previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.
Il legislatore nazionale non ha
dunque specificamente disciplinato l'adozione da parte di coppia dello stesso
sesso, vincolata da unione civile.
Va allora evidenziato che, nella
materia in oggetto (riconoscimento di provvedimento di adozione di minore
straniero), il principio del superiore interesse del minore opera
necessariamente come un limite alla stessa valenza della clausola di ordine
pubblico, che va sempre valutata con cautela ed alla luce del singolo caso
concreto.
L'art. 24 della Convenzione
dell'Aja del 1993, per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di
adozione internazionale, ratificata in Italia con L.476/1998, stabilisce che
"il riconoscimento dell'adozione può
essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa e manifestamente
contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore".
Questa Corte, nella pronuncia n. 19599/2016, ha evidenziato, con specifici
richiami, come, nella normativa comunitaria, è escluso il riconoscimento delle
decisioni emesse in uno Stato membro (ora previsto come automatico) nei soli
casi di "manifesta"
contrarietà all'ordine pubblico.
Il preminente interesse del
minore, alla base della normativa nazionale ed internazionale in materia di
adozione, e quindi il diritto del minore a vivere in modo stabile in un
ambiente domestico armonioso ed ad essere educato e assistito nella crescita
con equilibrio e rispetto dei suoi diritti fondamentali, vale dunque ad
integrare lo stesso concetto di ordine pubblico nella materia specifica.
Nella specie, le adozioni, sul
cui riconoscimento in Italia è sorta contestazione, interessano due donne,
coniugate, ed hanno riguardato, contestualmente, ciascuna il figlio biologico
dell'altra.
Non risulta esservi, quindi,
contrasto con quanto già statuito da questa Corte in ordine al fatto che "la trascrizione nei registri dello
stato civile italiano dell'adozione di un minore pronunciata all'estero con
effetti legittimanti non può avere mai luogo ove "contraria ai principi
fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori",
tra i quali “v’è quello secondo cui
l'adozione legittimante è consentita solo "a coniugi uniti in
matrimonio", ai sensi dell'art. 6 della legge n. 184 del 1983"
(Cass. 6078/2006; Cass. 3572/2011).
Tantomeno potrebbe rilevare, ai
fini di escludere la compatibilità con l'ordine pubblico, quale sopra
considerato, e quindi con il preminente interesse dei minori, delle adozioni
per cui è causa, il dato, conseguente, dell'inserimento degli stessi minori nel
contesto di una famiglia costituita da coppia omosessuale, e delle possibili
ripercussioni negative sul piano della crescita e dell'educazione, essendo qui
sufficiente il richiamo a quanto già chiarito da questa Corte, in ordine
all'ininfluenza di meri pregiudizi (Cass. 601/2013; Cass. 4184/2012) ed in
ordine alla non incidenza dell'orientamento sessuale della coppia sull'idoneità
dell'individuo all'assunzione della responsabilità genitoriale (Cass.
15202/2017; Cass.12962/2016).
In definitiva, le sentenze di
adozione del giudice francese di cui si chiede il riconoscimento in Italia non
risultano contrarie all'ordine pubblico, valutato in relazione al superiore
interesse dei minori ed al mantenimento, già vagliato dal giudice straniero,
della stabilità della vita familiare venutasi a creare con ambedue le figure
genitoriali.
6. Il quarto motivo, con il quale si denuncia l'ingiustizia della
condanna alle spese, disposta dalla Corte d'appello a carico dei Sindaci
soccombenti, a fronte della complessità e novità della questione trattata, è
inammissibile, alla luce del principio secondo cui la facoltà di disporre la
compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del
giudice di merito, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese,
anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione,
non è censurabile in cassazione (Cass., sez. un., n. 14989 del 2005; Cass.
24179/2017).
7. Per tutto quanto sopra
esposto, va respinto il ricorso.
Le spese del presente giudizio di
legittimità, in considerazione della novità dell'oggetto del contendere e della
natura dei diritti coinvolti, vanno integralmente compensate tra le parti (cfr.
Corte Costituzionale n. 77/2018).
Essendo l'amministrazione
pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13
comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel caso di prenotazione a
debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso
di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore dei
ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
di legittimità.
Dà atto che della non
applicazione dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs.
n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso, in Roma, il 13
aprile 2018
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