L’Adunanza plenaria si pronuncia sul conferimento degli incarichi dirigenziali relativi ai poli museali
Leggi e decreti - Contrasto
con diritto UE - Conseguenza.
Pubblico impiego privatizzato –
Dirigenti – Cittadini di altri Stati membri dell’UE – Divieto assoluto ex artt. 1, comma 1, d.P.C.M. n. 174
del 1994 e 2, comma 1, d.P.R. n. 487 del 1994 – Violazione art. 45, par. 2,
TFUE – Conseguente inapplicabilità.
Il
Giudice amministrativo provvede in ogni caso a non dare applicazione a un atto
normativo nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione europea (1).
L’art.
1, comma 1, d.P.C.M. n. 174 del 1994 e l’art. 2, comma 1, d.P.R. n.
487 del 1994, laddove impediscono in assoluto ai cittadini di altri Stati
membri dell’UE di assumere i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni
dello Stato e laddove non consentono una verifica in concreto circa la
sussistenza o meno del prevalente esercizio di funzioni autoritative in
relazione alla singola posizione dirigenziale, risultano in contrasto con il
par. 2 dell’art. 45 del TFUE e non possono trovare conseguentemente
applicazione (2).
(1) Ha chiarito la Sezione che la piena
applicazione del principio di primauté del
diritto eurounitario comporta che, laddove una norma interna (anche di rango
regolamentare) risulti in contrasto con tale diritto, e laddove non risulti
possibile un’interpretazione di carattere conformativo, resta comunque preclusa
al Giudice nazionale la possibilità di fare applicazione di tale norma
interna.
I princìpi appena richiamati
risultano tanto più pregnanti nelle ipotesi in cui – come nel caso in esame -
non solo il Giudice nazionale debba astenersi dal dare applicazione
nell’ordinamento interno a una disposizione in contrasto con il diritto UE, ma
per di più possa (e anzi, debba) riconoscere diretta applicazione a una
disposizione chiara e di fatto autoapplicativa quale il par. 3 dell’art. 45 del
TFUE (il quale, come si avrà modo di rilevare, limita la possibilità di
derogare al generale principio della libertà di circolazione dei lavoratori ad
ipotesi nel complesso residuali).
(2) Ha tra l’altro
chiarito l’Alto Consesso, con una articolata motivazione, che non appare
suffragata la tesi, affermata nell’ambito dell’ordinanza di rimessione, secondo
cui la posizione di direttore del Palazzo Ducale di Mantova (la cui nomina è
oggetto del contenzioso) presenterebbe un carattere di apicalità nell’ambito
dell’amministrazione statale e comporterebbe l’esercizio di “funzioni di
vertice amministrativo” con spendita di funzioni prevalentemente di stampo
pubblicistico e autoritativo, in tal modo giustificando la ‘riserva di
nazionalità’ di cui al paragrafo 4 dell’articolo 45 del TFUE.
Ha al riguardo osservato
che:
- che, ai sensi del comma
2-bis dell’art. 14, d.l. n. 83 del 2014, il Palazzo Ducale di Mantova rientra
fra “i poli museali gli istituti della cultura nazionali di rilevante interesse
nazionale”;
- che il d.P.C.M. 29
agosto 2014, n. 171 (‘Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance, a norma dell'art. 16, comma 4, d.l. 24 aprile 2014, n. 66’),
all’art. 30, ha – sì - riconosciuto autonomia speciale all’istituzione in
parola (riconoscendola come “di rilevante interesse nazionale”), ma non ne ha
delineato le funzioni e le attribuzioni con peculiarità tali da giustificarne
il riconoscimento quale “organo amministrativo di vertice del Ministero, con il
quale si attua l’indirizzo politico del Governo”;
- che il richiamato
regolamento di organizzazione ha qualificato l’istituzione di cui trattasi
quale ufficio di livello dirigenziale non generale (i.e.: quale ufficio
dirigenziale ‘di terzo livello’ sottoposto in primo luogo al potere di
coordinamento e organizzazione del pertinente livello dirigenziale generale –
art. 16, d.lgs. n. 165 del 2001 - e, in secondo luogo, al più generale potere
di indirizzo e coordinamento del Segretariato generale del Ministero – articolo
11 del d.P.C.M. 171, cit. -), non differenziandone in modo davvero
significativo le attribuzioni rispetto a quanto previsto in via generale per il
secondo livello dirigenziale dall’art. 17, d.lgs. n. 165 del 2001;
- che, per quanto riguarda
i compiti e le funzioni demandati ai direttori degli istituti e musei di
rilevante interesse nazionale (fra cui quello che qui viene in rilievo),
l’elencazione di cui al comma 4 dell’art.35 non giustifica né la qualificazione
in termini di apicalità, né l’affermazione secondo cui si tratterebbe di plessi
deputati in via prevalente o esclusiva ad esprimere “[il] potere esecutivo
[costituendo] l’organo amministrativo di vertice del Ministero , con il quale
si attua l’indirizzo politico del Governo” (sul punto si tornerà fra
breve);
- che la medesima
qualificazione in termini di apicalità non risulta giustificata neppure se
riferita in modo indistinto a tutte le posizioni dirigenziali
dell’amministrazione statale (per come richiamate – e senza distinzioni di
sorta – dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. n. 174, cit.). Ed infatti una
tale qualificazione sembra fondarsi sull’indimostrato riconoscimento del
carattere di apicalità a tutti i posti dei livelli dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a prescindere
dall’esame dei compiti e delle funzioni in concreto esercitati;
- che non si rinviene
invero alcuna ragione per riconoscere in modo indistinto l’esercizio
dell’autorità pubblica e la responsabilità di salvaguardare gli interessi
generali dello Stato (e quindi la possibilità di attivare la ‘riserva di
nazionalità’) a fronte di qualunque posto di livello dirigenziale dello Stato
(quand’anche deputato – ad esempio – a mere attività di consulenza, studio e
ricerca ai sensi del comma 10 dell’art. 19, d.lgs. n. 165 del 2001,
cit.);
- che non rinviene
pertanto un puntuale conforto testuale o sistematico la tesi secondo cui tutti
i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato (art. 1,
comma 1, lett. a), d.P,C.M. n. 174, cit.) sarebbero qualificabili sempre e
comunque come posti con funzioni di vertice amministrativo e implicherebbero
l’esercizio prevalente di funzioni di stampo autoritativo.
L’Alto Consesso ha
ritenuto altresì non condivisibile la tesi, richiamata nell’ordinanza di
rimessione, secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’eccezione di cui al
par. 4 dell’art. 45 del TFUE, non potrebbe richiamarsi il criterio della
prevalenza fra funzioni di carattere pubblicistico e funzioni di gestione
economica e tecnica, potendo tale eccezione essere invocata a fronte di
qualunque posizione funzionale che implichi (e in qualunque misura) l’esercizio
di funzioni di stampo autoritativo.
L'Adunanza plenaria ha
quindi concluso che l’art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. n. 174 del 1994
e l’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 487 del 1994, laddove impediscono in modo
assoluto la possibilità di attribuire posti di livello dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato a cittadini di altri Stati membri dell’Unione
europea, risultino insanabilmente in contrasto con il par. 4 dell’art. 45 del
TFUE e che, in assenza di possibili interpretazioni di carattere adeguativo,
debbano essere disapplicati.
Spetterà quindi al
Governo, per evidenti ragioni di certezza giuridica, adottare le determinazioni
conseguenti alla rilevata illegittimità de iure communitario della
richiamata disposizione regolamentare.
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Approfondimenti/Pubblicoimpiegoprivatizzato/Dirigenti/ConsigliodiStato25giugno2018n.9/index.html
Nessun commento:
Posta un commento