mercoledì 13 giugno 2018



Partecipazione alla competizione elettorale (comunale) e XII disposizione transitoria e finale Cost.

Annullamento delle elezioni a seguito dell’indebita ammissione di una lista


Cons. di Stato, III, 29 maggio 2018, n. 3208



Non è concepibile che un raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiami esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione, con norma tanto più grave e severa, in quanto eccezionalmente derogatoria al principio supremo della pluralità, libertà e parità delle tendenze politiche [alla luce del principio, il massimo organo di giustizia amministrativa ha ritenuto corretta l’esclusione – dalle elezioni comunali –  della lista “Fasci Italiani del Lavoro”, in quanto, da un lato, “l’utilizzo della parola “Fasci” nel nome della lista, l’immagine del fascio repubblicano nel simbolo e il richiamo ad evidenti contenuti dell’ideologia fascista nello Statuto del movimento, a cominciare dalla c.d. democrazia corporativa per finire con il «progetto di Rivoluzione Sociale e riforma dello Stato avviato dal fascismo» di cui pure si legge nello Statuto, sono tutti elementi che impongono l’incondizionata, legittima, e incontestabile esclusione dalla competizione elettorale del movimento, che in modo evidente, inequivocabile, si è richiamato e ispirato a principî del disciolto partito fascista, incorrendo nel divieto di riorganizzare, sotto qualsiasi forma, tale partito, di cui alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e di cui all’art. 1 della l. n. 654 del 1952”, dall’altro, non “rileva in senso contrario che il movimento non si proponesse esplicitamente il sovvertimento dell’ordine democratico, la soppressione delle libertà costituzionali, l’utilizzo della violenza come metodo di lotta politica, il dileggio dei valori fondanti della Costituzione e della Resistenza, poiché, come pure questo Consiglio di Stato ha già chiarito, un movimento politico che si ispiri ai principî del disciolto partito fascista deve essere incondizionatamente bandito dalla competizione elettorale, secondo quanto impone la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, il cui precetto, sul piano letterale e teleologico, non può essere applicato solo alla repressione di condotte finalizzate alla ricostituzione di una associazione vietata, come l’appellante principale a torto sostiene, ma deve essere esteso ad ogni atto o fatto che possa favorire la riorganizzazione del partito fascista, per sua essenza stessa antidemocratico, e quindi anche al riferimento inequivoco ai suoi principî fondanti, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 645 del 1952]

Un effetto integralmente invalidante, rispetto alle elezioni comunali,  deve essere riconosciuto, in concreto, quando i suffragi raccolti dalla lista indebitamente ammessa [nel caso deciso: 334] superino largamente lo scarto differenziale tra la prima e la seconda lista [nel caso deciso: 286] , così da presentarsi come suscettibili di alterare in maniera significativa il risultato complessivo della consultazione [aggiunge il Collegio che  “il concetto di “largamente” non è assoluto, ma deve essere rapportato, come è ovvio, al numero complessivo dei votanti – qui 3206 – delle singole realtà elettorali, su base locale, con la conseguenza che nel caso di specie, a fronte di un numero di voti – 334 – che per quanto non elevato è comunque largamente superiore a quello dello scarto differenziale tra le altre due liste in un piccolo Comune come quello di cui è causa, è impossibile determinare con attendibilità, in seguito ad una ipotetica eliminazione dei voti dati alla lista illegittimamente esclusa, a quali forze politiche essi sarebbero stati attribuiti dall’elettorato”; peraltro, “un diverso ragionamento di tipo congetturale, come quello seguito dal primo giudice allorché ha giudicato non «ragionevolmente ipotizzabile che tutti gli elettori della lista esclusa avrebbero, in sua assenza, scelto di votare comunque per la lista … avrebbe un effetto inammissibilmente sostitutivo della volontà popolare” e “tale congettura nel caso di specie è infatti impossibile a farsi, perché non si può nemmeno ragionevolmente escludere che gran parte dei 334 elettori e, comunque, almeno 287 di essi potessero votare la terza lista, rovesciando il risultato elettorale, e già solo per l’impossibilità di escludere un siffatto esito, del tutto imprevedibile ma comunque non impensabile, si deve allora riconoscere, per cogenza logica, che l’efficacia invalidante dei voti illegittimamente espressi abbia inciso sull’intero risultato elettorale”]

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