Partecipazione alla
competizione elettorale (comunale) e XII disposizione transitoria e finale
Cost.
Annullamento delle
elezioni a seguito dell’indebita ammissione di una lista
Cons. di Stato, III, 29 maggio 2018, n. 3208
Non è concepibile che un raggruppamento
politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si
richiami esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla
Costituzione, con norma tanto più grave e severa, in quanto eccezionalmente
derogatoria al principio supremo della pluralità, libertà e parità delle
tendenze politiche [alla luce del principio, il massimo organo di giustizia
amministrativa ha ritenuto corretta l’esclusione – dalle elezioni comunali
– della lista “Fasci Italiani del
Lavoro”, in quanto, da un lato, “l’utilizzo della parola “Fasci” nel nome della
lista, l’immagine del fascio repubblicano nel simbolo e il richiamo ad evidenti
contenuti dell’ideologia fascista nello Statuto del movimento, a cominciare
dalla c.d. democrazia corporativa per finire con il «progetto di Rivoluzione
Sociale e riforma dello Stato avviato dal fascismo» di cui pure si legge nello
Statuto, sono tutti elementi che impongono l’incondizionata, legittima, e
incontestabile esclusione dalla competizione elettorale del movimento, che in
modo evidente, inequivocabile, si è richiamato e ispirato a principî del
disciolto partito fascista, incorrendo nel divieto di riorganizzare, sotto
qualsiasi forma, tale partito, di cui alla XII disposizione transitoria e
finale della Costituzione e di cui all’art. 1 della l. n. 654 del 1952”,
dall’altro, non “rileva in senso contrario che il movimento non si proponesse
esplicitamente il sovvertimento dell’ordine democratico, la soppressione delle
libertà costituzionali, l’utilizzo della violenza come metodo di lotta
politica, il dileggio dei valori fondanti della Costituzione e della
Resistenza, poiché, come pure questo Consiglio di Stato ha già chiarito, un
movimento politico che si ispiri ai principî del disciolto partito fascista
deve essere incondizionatamente bandito dalla competizione elettorale, secondo
quanto impone la XII
disposizione transitoria e finale della Costituzione, il cui precetto, sul
piano letterale e teleologico, non può essere applicato solo alla repressione
di condotte finalizzate alla ricostituzione di una associazione vietata, come
l’appellante principale a torto sostiene, ma deve essere esteso ad ogni atto o
fatto che possa favorire la riorganizzazione del partito fascista, per sua
essenza stessa antidemocratico, e quindi anche al riferimento inequivoco ai
suoi principî fondanti, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 645 del 1952]
Un effetto integralmente invalidante,
rispetto alle elezioni comunali, deve
essere riconosciuto, in concreto, quando i suffragi raccolti dalla lista
indebitamente ammessa [nel caso deciso: 334] superino largamente lo scarto
differenziale tra la prima e la seconda lista [nel caso deciso: 286] , così da
presentarsi come suscettibili di alterare in maniera significativa il risultato
complessivo della consultazione [aggiunge il Collegio che “il concetto di “largamente” non è assoluto,
ma deve essere rapportato, come è ovvio, al numero complessivo dei votanti –
qui 3206 – delle singole realtà elettorali, su base locale, con la conseguenza
che nel caso di specie, a fronte di un numero di voti – 334 – che per quanto
non elevato è comunque largamente superiore a quello dello scarto differenziale
tra le altre due liste in un piccolo Comune come quello di cui è causa, è
impossibile determinare con attendibilità, in seguito ad una ipotetica
eliminazione dei voti dati alla lista illegittimamente esclusa, a quali forze
politiche essi sarebbero stati attribuiti dall’elettorato”; peraltro, “un
diverso ragionamento di tipo congetturale, come quello seguito dal primo
giudice allorché ha giudicato non «ragionevolmente ipotizzabile che tutti gli
elettori della lista esclusa avrebbero, in sua assenza, scelto di votare
comunque per la lista … avrebbe un effetto inammissibilmente sostitutivo della
volontà popolare” e “tale congettura nel caso di specie è infatti impossibile a
farsi, perché non si può nemmeno ragionevolmente escludere che gran parte dei
334 elettori e, comunque, almeno 287 di essi potessero votare la terza lista,
rovesciando il risultato elettorale, e già solo per l’impossibilità di
escludere un siffatto esito, del tutto imprevedibile ma comunque non
impensabile, si deve allora riconoscere, per cogenza logica, che l’efficacia invalidante
dei voti illegittimamente espressi abbia inciso sull’intero risultato
elettorale”]
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