Comunicazione dell’ANPAL(Agenzia
Nazionale Politiche Attive del Lavoro) 23 maggio 2018, n. 6202, Cittadini extracomunitari richiedenti lo
status di rifugiato: iscrizione al CPI, status di disoccupazione e accesso alle
politiche attive del lavoro
A seguito di diverse richieste di
chiarimento in merito al requisito della “residenza” e alla possibilità per i
cittadini extracomunitari richiedenti lo status di rifugiato di accedere ai
servizi e alle misure di politica attiva del lavoro, acquisito il parere della
Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto
segue.
L’articolo 11, comma 1, lett. c)
del D.Lgs. n. 150/2015 prevede la “disponibilità dei servizi e misure di
politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a
prescindere dalla regione o provincia autonoma di riferimento”.
L’articolo 5, comma 3, del D.Lgs.
142/2015, prevede che per il richiedente [protezione internazionale] accolto
nei centri o strutture […] a cui è rilasciato il permesso di soggiorno ovvero
la ricevuta di richiesta, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora
abituale ai fini della iscrizione anagrafica.
Poiché tale norma riveste il
carattere di lex specialis con riferimento a questa specifica categoria di
soggetti particolarmente vulnerabili, il requisito della residenza anagrafica
per l’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati
dai Centri per l’impiego– previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. 150/2015 – per i
richiedenti/titolari protezione internazionale è soddisfatto dal luogo di
dimora abituale.
Sullo stesso argomento, inoltre,
l’articolo 6, comma 7 del Testo Unico dell’immigrazione (D.Lgs. 286/1998)
prevede che la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di
documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza e,
pertanto, legittima la richiesta di iscrizione anagrafica presso il Comune dove
si trova il centro.
In definitiva, il requisito della
residenza, previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. 150/2015, necessario al fine di
accedere ai servizi e alle misure di politica attiva, può essere equiparato,
per i titolari/richiedenti protezione internazionale, alla dimora abituale.
Questa interpretazione appare,
peraltro, in linea con quanto previsto dall’art. 22, comma 1, del D.Lgs.
142/2015, laddove è previsto che il permesso di soggiorno per richiesta asilo
[…] consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione
della domanda. A fortiori, dovrà essere consentito l’accesso ai servizi e alle
misure di politica attiva del lavoro erogati dai CPI.
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