Decreto legislativo 19 gennaio
2017, n. 6 (G.U. 27 gennaio 2017, n. 22), Modificazioni
ed integrazioni normative in materia
penale per il necessario coordinamento con la disciplina
delle unioni civili,
ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge
20 maggio 2016, n. 76
Vigente al: 11-2-2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio
2016, n. 76, che delega il Governo all'adozione di modificazioni ed
integrazioni normative per il necessario coordinamento con la
presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti
aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 4 ottobre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 14 gennaio 2017;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 307, quarto comma, dopo le parole: «il coniuge,»
sono inserite le seguenti: «la parte di un'unione civile tra persone
dello stesso sesso,»;
b) dopo l'articolo 574-bis e' inserito il seguente:
«Art. 574-ter. (Costituzione di un'unione civile agli effetti della
legge penale). - Agli effetti della legge penale il termine
matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione
civile tra persone dello stesso sesso.
Quando la legge penale considera la qualita' di coniuge come
elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa
si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone
dello stesso sesso. »;
c) all'articolo 649, primo comma, dopo il numero 1) e' inserito
il seguente: «1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso;»;
d) all'articolo 649, secondo comma, dopo le parole: «del coniuge
legalmente separato» sono inserite le seguenti: «o della parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui
sia stata manifestata la volonta' di scioglimento dinanzi
all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo
scioglimento della stessa».
Art. 2
Modifiche al codice di procedura penale
1. All'articolo 199, comma 3, del codice di procedura penale,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «convivenza coniugale»
sono inserite le seguenti: «o derivante da un'unione civile tra
persone dello stesso sesso»;
b) alla lettera c) le parole: «cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto con l'imputato» sono sostituite dalle
seguenti: «cessazione degli effetti civili del matrimonio o
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con
l'imputato».
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le
risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 gennaio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Minniti, Ministro dell'interno
Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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