Comunicazione di
avvio del procedimento
Cass. 11 gennaio 2017, n. 511
Se è vero che - secondo l'orientamento di una parte
della giurisprudenza amministrativa - l'articolo 21 octies, comma 2, della
legge 241/1990 - oltre a riprendere orientamenti già vigenti, che consideravano
il principio ivi espresso come immanente nel sistema - è norma di carattere
processuale e pertanto, in quanto tale, applicabile anche ai procedimenti in
corso o già definiti alla data di entrata in vigore della legge n. 15 del 2005,
la medesima giurisprudenza, tuttavia, ha
avuto cura di precisare che, con riferimento alla mancata comunicazione di
avvio, la disposizione in parola non può comunque, anche per fattispecie
anteriori, essere applicata d'ufficio dal giudice, ma solo "ope
exceptionis" da parte dell'amministrazione, alla quale incombe altresì
l'onere di dimostrare che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto
essere diverso
L’annullamento in autotutela presuppone,
oltre all'illegittimità dell'atto, valide ed esplicite ragioni di interesse
pubblico ed il provvedimento deve intervenire entro un termine ragionevole e
previa valutazione degli interessi dei destinatari dell'atto da rimuovere.
L'autotutela non può essere, invero, finalizzata al mero ripristino della legalità
violata, dovendo essere il risultato di un'attività istruttoria adeguata, che
dia conto della valutazione dell'interesse pubblico e di quello del privato che
ha riposto affidamento nella conservazione dell'atto
OMISSIS
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'unico motivo di ricorso,
F. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 241
del 1990, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
1.1. Osserva il ricorrente che,
all'epoca dei fatti, la norma dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 aveva
portata generale, non essendo stata ancora temperata dai limiti all'annullamento
del provvedimento amministrativo introdotti dall'art. 21 octies, comma 2,
introdotto solo con la legge n. 15 del 2005. Sicché l'obbligo di avviso dell'avvio
del procedimento amministrativo - nella specie di annullamento in via di
autotutela - stando alla disciplina vigente all'epoca dei fatti, non
ammetterebbe deroghe, salvo le ipotesi di urgenza, tre le quali non
rientrerebbe, peraltro, la mancata utilità della partecipazione del privato al
provvedimento.
1.2. Ad ogni buon conto,
quand'anche dovesse ritenersi che l'omessa comunicazione dell'avvio del
procedimento non comporti di per sé l'invalidità dell'annullamento della
procedura di concorso in via di autotutela, la violazione dell'art. 7 della
legge n. 241 del 1990 - a parere del ricorrente - sussisterebbe egualmente. Ed
invero, si paleserebbe errato l'assunto della Corte di Appello, secondo cui il
Comune di A. non avrebbe potuto adottare
un provvedimento diverso dall'annullamento in via di autotutela, e ciò in
considerazione dell'interesse pubblico al ripristino della legalità ed al fine
di evitare ricorsi di terzi, nel caso di omesso annullamento. Essendo, invero,
il provvedimento di annullamento ampiamente discrezionale, l'esercizio del
relativo potere avrebbe dovuto fondarsi - a parere dell'listante - su di un
interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione dell'atto, non essendo
sufficiente il puro e semplice ripristino della legalità, e tale interesse
avrebbe dovuto essere comparato con il sacrificio imposto all'interesse
privato. Quanto ai ricorsi dei terzi controinteressati in caso di omesso
annullamento della procedura di concorso, l'insussistenza di un obbligo di
rimozione dell'atto in capo all'amministrazione renderebbe del tutto ipotetica
ed inconsistente siffatta possibilità.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Va rilevato che, con la
domanda proposta in prime cure, Antonello F., chiedeva accertarsi l'illiceità del
comportamento del Comune di A. - che
aveva annullato in via di autotutela per motivi formali, con la delibera n. 435
del 18 novembre 1994, la procedura concorsuale per l'assegnazione della licenza
di autonoleggio da rimessa per autobus - e condannarsi l'ente al risarcimento
dei danni subiti. A seguito dell'espletamento dei tre gradi del giudizio, il F. provvedeva alla riassunzione della causa ex
art. 392 cod. proc. civ. in seguito alla pronuncia di questa Corte n.
3666/2006, con la quale - sul presupposto che la delibera n. 435 del 18
novembre 1994 integrasse un atto di annullamento in via di autotutela della
procedura concorsuale per l'assegnazione della predetta licenza - la causa
veniva rinviata al giudice di merito per la verifica della legittimità di detto
provvedimento, "sotto il profilo della necessità della comunicazione
dell'avvio del procedimento" ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, e
sotto quello della natura discrezionale e non vincolata del provvedimento di
autotutela, che comporta, pertanto, "una valutazione comparativa tra
l'interesse pubblico alla rimozione della illegittimità e l'interesse privato
alla conservazione dell'atto che 'medio tempore' ha prodotto effetti e
suscitato legittime aspettative".
2.2. Ebbene, sotto il primo
profilo, va osservato che la
Corte di Appello ha ancorato il rigetto del gravame, in sede
di rinvio, sulla giurisprudenza amministrativa - precedente l'entrata in vigore
della legge n. 241 del 1990, ed applicabile ratione temporis - secondo la quale
l'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo sussiste
solo quando, in relazione alle ragioni che giustificano l'adozione del
provvedimento, e a qualsiasi altro possibile profilo, la comunicazione stessa
apporti una qualche utilità all'azione amministrativa, affinché questa, sul
piano del merito e della legittimità, riceva arricchimento dalla partecipazione
del destinatario del provvedimento. Nei casi in cui, invece, anche con la
partecipazione del privato il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso,
viene meno l'obbligo della comunicazione di cui trattasi (C. St. 7056/2005). Di
più, la Corte
territoriale ha fatto, altresì, applicazione dell'art. 21 octies della legge n.
15 del 2005, sebbene entrato in vigore dopo i fatti per cui è causa e
l'instaurazione del giudizio di primo grado, avvenuta nel 1994, affermando che
"la validità dell'indirizzo giurisprudenziale" succitato era stata
"pienamente confermato (sic) dalla norma di cui all'art. 21 octies della
legge n. 240 (sic) del 1990, introdotta dalla legge n. 15 del 2005". Tale
disposizione - al secondo comma - stabilisce, infatti, che "Non è
annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o
sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia
palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque
annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora
l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".
E sarebbe
"incontestabile", secondo la
Corte di merito, che "nel caso in esame non si sarebbe
potuto pervenire ad un provvedimento diverso rispetto all'annullamento per
autotutela della procedura di assegnazione della licenza di autonoleggio da
autorimessa di autobus, anche a fronte della eventuale partecipazione del F.. E ciò per un duplice ordine di ragioni: a)
in considerazione del fatto che la mancata eliminazione dell'illegittimità del
procedimento di assegnazione della licenza (approvazione della Giunta Regionale
in data 27 luglio 1994, ossia dopo la pubblicazione del bando di gara, e
mancato rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 13 del
Regolamento Comunale) costituirebbe violazione dell'interesse pubblico al
ripristino della legalità; b) al fine di evitare ricorsi di terzi
controinteressati, nel caso di omesso annullamento.
2.2.1. Orbene, è bensì vero che -
secondo l'orientamento di una parte della giurisprudenza amministrativa -
l'articolo 21 octies, comma 2, della legge 241/1990 - oltre a riprendere
orientamenti già vigenti, che consideravano il principio ivi espresso come
immanente nel sistema - è norma di carattere processuale e pertanto, in quanto
tale, applicabile anche ai procedimenti in corso o già definiti alla data di
entrata in vigore della legge n. 15 del 2005. E tuttavia, la medesima
giurisprudenza ha avuto cura di precisare che, con riferimento alla mancata
comunicazione di avvio, la disposizione in parola non può comunque, anche per
fattispecie anteriori, essere applicata d'ufficio dal giudice, ma solo
"ope exceptionis" da parte dell'amministrazione, alla quale incombe
altresì l'onere di dimostrare che il contenuto del provvedimento non avrebbe
potuto essere diverso (cfr. C. St. 3048/2013). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha, per
contro, applicato la disposizione in parola in assenza dell'eccezione suddetta
- la cui proposizione non si rileva in alcun modo dall'impugnata sentenza, e
senza dare conto, nella decisione impugnata, dell'eventuale esistenza di
specifici e concreti elementi di prova (richiesi anche dalla giurisprudenza
precedente la legge n. 15 del 2005, che ha introdotto l'art. 21 octies) in
ipotesi forniti dall'amministrazione sul piano della conformazione concreta
dell'oggetto del provvedimento, al di là del generico ed astratto interesse al
ripristino della legalità, circa il fatto che il contenuto del provvedimento
non avrebbe potuto essere diverso, anche nel caso in cui il F. fosse stato invitato a partecipare al
procedimento.
2.2.2. In mancanza di tali
indispensabili precisazioni, non desumibili dalla decisione di appello, non
possono che trovare applicazione, pertanto, nel caso di specie, i principi
enunciati dalla giurisprudenza amministrativa con specifico riferimento alla
fattispecie, ricorrente nel caso concreto, di annullamento di ufficio di una
gara. Si è, per vero, affermato - al riguardo - che la presentazione della
domanda di partecipazione alla gara per l'appalto-concorso e con la
predisposizione e l'inoltro dell'offerta, i soggetti concorrenti assumono una
posizione differenziata e qualificata. Di conseguenza, ove la medesima
amministrazione che ha bandito la gara intenda annullarla in autotutela, deve
provvedere, ai sensi degli art. 7 e 8 I. n. 241/1990 a comunicare loro l'avviso
di avvio del relativo procedimento, con la conseguenza che è illegittimo, per
violazione dei canoni partecipativi di cui agli artt. 7 e 8, I. 7 agosto 1990 n.
241, il provvedimento con il quale la stazione appaltante annulla d'ufficio la
gara dopo che erano state espletate le formalità di apertura delle offerte ed
essa aveva avuto conoscenza delle ditte partecipanti, senza aver dato a queste
ultime previo avviso d'inizio del procedimento di autotutela (cfr. C. St.
17/2009). Nel caso concreto, per contro, la sentenza impugnata non ha fatto
corretta applicazione di tali principi, e soprattutto di quanto statuito dalla
decisione n. 3666/2006 di questa Corte, secondo la quale il giudice di rinvio
avrebbe dovuto verificare la legittimità della delibera di annullamento della
procedura concorsuale "sotto il profilo della necessità della
comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7
agosto 1990, n. 241". La
Corte di Appello si è, difatti, limitata ad affermare che
"anche a fronte dell'eventuale partecipazione del F. alla procedura" il provvedimento di
annullamento in via di autotutela non avrebbe potuto essere diverso, facendo
riferimento - non a specifiche ragioni inerenti la concreta determinazione del
provvedimento, sul piano del dispiegamento della funzione amministrativa di
autotutela - bensì operando un generico riferimento ad astratte esigenze di
ripristino della legalità e ad ipotetiche, quanto improbabili, azioni di terzi.
2.3. Ma egualmente carente, sul
piano del rispetto delle statuizioni contenute nella decisione rescindente di
questa Corte n. 3666/2006, si palesa l'impugnata sentenza quanto al profilo
della natura discrezionale e non vincolata del provvedimento di autotutela, che
in quanto tale comporta, secondo quanto affermato nella predetta decisione di
legittimità, "una valutazione comparativa tra l'interesse pubblico alla
rimozione della illegittimità e l'interesse privato alla conservazione
dell'atto che 'medio tempore' ha prodotto effetti e suscitato legittime
aspettative".
2.3.1. E' del tutto pacifico,
infatti, che l'annullamento in autotutela presuppone, oltre all'illegittimità
dell'atto, valide ed esplicite ragioni di interesse pubblico ed il
provvedimento deve intervenire entro un termine ragionevole e previa
valutazione degli interessi dei destinatari dell'atto da rimuovere.
L'autotutela non può essere, invero, finalizzata al mero ripristino della
legalità violata, dovendo essere il risultato di un'attività istruttoria
adeguata, che dia conto della valutazione dell'interesse pubblico e di quello
del privato che ha riposto affidamento nella conservazione dell'atto (cfr., ex
plurimis, C. St. 1265/2014; 2940/2014; 1798/2016).
2.3.2. Per converso, nel caso di
specie, il Comune di A. - con
comunicazione del 15 maggio 1993, trascritta nel ricorso (p. 3) - si limitò a
sospendere - non a denegare - la licenza di autonoleggio da rimessa per autobus
(accordando al F. solo quella di
autonoleggio da rimessa di autovetture), in attesa dell'approvazione regionale.
Sopravvenuta, quindi, tale approvazione con provvedimento n. 55279 del 27
luglio 1994, il F. sollecitava per due
volte (in data 18 ottobre 1994 ed in data 17 novembre 1994) il Comune al
rilascio della predetta licenza. Con delibera n. 435 del 18 novembre 1994
l'ente pubblico comunicava, invece, il rigetto dell'istanza per le ragioni
formali dianzi dette. Ciò posto, è evidente che la Corte territoriale, in sede
di rinvio, avrebbe dovuto - in ottemperanza a quanto disposto da questa Corte
nella sentenza n. 3666/2006 ed in applicazione dei principi affermati dalla
giurisprudenza amministrativa succitata - accertare quale interesse pubblico
specifico e concreto, al di là di quello, insufficiente a giustificare
l'annullamento di un atto amministrativo in via di autotutela, del ripristino
della legalità, fosse stato - in ipotesi - posto dall'amministrazione comunale
a fondamento dell'annullamento in questione.
La Corte di merito avrebbe
dovuto, inoltre, operare - come stabilito da questa Corte - una valutazione
comparativa "tra l'interesse pubblico alla rimozione della illegittimità e
l'interesse privato alla conservazione dell'atto che 'medio tempore' ha
prodotto effetti e suscitato legittime aspettative". Per converso, il
giudice di rinvio non ha in alcun modo evidenziato la sussistenza di un
interesse specifico e concreto alla rimozione dell'atto in capo
all'amministrazione, diverso da quelle generale ed astratto al ripristino della
legalità, né si è curata di accertare se l'annullamento della procedura
concorsuale, solo sospesa nelle more dell'approvazione regionale, e disposto
quando detta approvazione era stata ormai concessa, avesse fatto venire meno
effetti già prodotti da tale atto o leso legittime aspettative del privato,
come statuito dalla sentenza di questa Corte n. 3666/2006.
2.3. Per tutte le ragioni
esposte, pertanto, la censura deve essere accolta.
3. L'accoglimento del ricorso
comporta la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di
Appello di Brescia in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame
della controversia facendo applicazione dei seguenti principi di diritto:
"l'articolo 21 octies, comma 2, della legge 241/1990, oltre a riprendere
orientamenti già vigenti, che consideravano il principio ivi espresso come
immanente nel sistema, è norma di carattere processuale e pertanto, in quanto
tale, applicabile anche ai procedimenti in corso o già definiti alla data di
entrata in vigore della legge n. 15 del 2005, e tuttavia, con riferimento alla
mancata comunicazione di avvio, la disposizione in parola non può comunque,
anche per fattispecie anteriori, essere applicata d'ufficio dal giudice, ma
solo "ope exceptionis" da parte dell'amministrazione, alla quale
incombe altresì l'onere di dimostrare che il contenuto del provvedimento non
avrebbe potuto essere diverso"; "con la presentazione della domanda
di partecipazione alla gara per l'appalto-concorso e con la predisposizione e
l'inoltro dell'offerta, i soggetti concorrenti assumono una posizione
differenziata e qualificata, per cui, ove l'amministrazione che ha bandito la
gara intenda annullarla in autotutela, deve provvedere, ai sensi degli art. 7 e
8 I. n. 241/1990 a comunicare loro l'avviso di avvio del relativo procedimento,
con la conseguenza che è illegittimo, per violazione dei canoni partecipativi
di cui agli artt. 7 e 8, I. 7 agosto 1990 n. 241, il provvedimento con il quale
la stazione appaitante annulla d'ufficio la gara, senza aver dato alle imprese
partecipanti previo avviso d'inizio del procedimento di autotutela";
"l'annullamento in autotutela presuppone, oltre all'illegittimità
dell'atto, valide ed esplicite ragioni di interesse pubblico ed il
provvedimento deve intervenire entro un termine ragionevole e previa
valutazione degli interessi dei destinatari dell'atto da rimuovere, non potendo
l'autotutela essere finalizzata al mero ripristino della legalità violata, ma
dovendo la medesima essere il risultato di un'attività istruttoria adeguata che
dia conto della valutazione dell'interesse pubblico e di quello del privato che
ha riposto affidamento nella conservazione dell'atto".
4. Il giudice di rinvio
provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità.
P.Q. M.
La Corte Suprema di
Cassazione; accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza con rinvio alla
Corte di Appello di Brescia in diversa composizione, che provvederà anche alla
liquidazione delle spese del presente giudizio.
OMISSIS
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