Tar Lazio, Roma, 10 novembre 2016,
n. 11134
In tema di procura rilasciata all’estero, oltre all’autenticazione
della firma da parte dell’autorità preposta a tale funzione nel luogo di
residenza del conferente (secondo la lex loci), si rende necessaria sia la
traduzione in lingua italiana, che la legalizzazione del documento da parte dei
competenti uffici consolari italiani (cfr. art. 33, commi 2 e 3, del d.P.R. n.
445 del 2000) ovvero, qualora si tratti di Paese che ha ratificato la Convenzione dell’Aja
del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con legge n. 1253 del 1966, quanto
meno la formalità della c.d. apostille, da apporre sull'atto stesso, o su un
suo foglio di allungamento, secondo il modello allegato alla Convenzione, In
assenza di tale forme legali di autenticità del documento, il giudice italiano
non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti da un
pubblico ufficiale di uno Stato estero, né può risultare sufficiente il (mero)
timbro dell’Ambasciata italiana
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