Corte costituzionale – Comunicato stampa
del 25 gennaio 2017
Decisione sulla legge elettorale cd. Italicum
Oggi, 25
gennaio 2017, la Corte
costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale
della legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate da cinque
diversi Tribunali ordinari.
La Corte ha respinto le
eccezioni di inammissibilità proposte dall’Avvocatura generale dello Stato. Ha
inoltre ritenuto inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte
a se stessa la questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione
della legge elettorale, ed è quindi passata all’esame delle singole questioni
sollevate dai giudici.
Nel merito, ha
rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio
di maggioranza al primo turno, sollevata dal Tribunale di Genova, e ha invece
accolto le questioni, sollevate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e
Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l’illegittimità
costituzionale delle disposizioni che lo prevedono.
Ha inoltre
accolto la questione, sollevata dagli stessi Tribunali, relativa alla
disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a
sua discrezione il proprio collegio d’elezione. A seguito di questa
dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive comunque, allo stato, il
criterio residuale del sorteggio previsto dall’ultimo periodo, non censurato
nelle ordinanze di rimessione, dell’art. 85 del d.p.r n. 361 del 1957.
Ha dichiarato
inammissibili o non fondate tutte le altre questioni.
All’esito
della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata
applicazione.
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